Decreto — n. 16042/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Guglielmo Fransoni unitamenteall’avvocato Rossella Suraci-ricorrente-controAgenzia Delle Entrate-riscossione in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Avvocatura Generale DelloStato .-controricorrente-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Lazion.85/2025 depositata il 08/01/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 16042/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
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entante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Guglielmo Fransoni unitamenteall’avvocato Rossella Suraci-ricorrente-controAgenzia Delle Entrate-riscossione in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Avvocatura Generale DelloStato .-controricorrente-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Lazion.85/2025 depositata il 08/01/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 15534/2025Numero sezionale 1327/2026Numero di raccolta generale 16042/2026Data pubblicazione 25/05/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 oltre le spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 22/05/2026Il Consigliere delegatoStefania Billi