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Ordinanza — n. 16033/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court corrects a Supreme Court decree's material error regarding a party's legal capacity designation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16033/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court ordered the correction of a previous decree that incorrectly listed the appellant as an individual rather than as the former liquidator of a dissolved company. The court found the error material but correctable because the appellant's identity and role were unambiguously established in all prior defense documents. Consequently, the decree was amended to reflect the appellant's status as the ex-liquidator of Antares S.r.l.s. in accordance with civil procedure rules.

Regesto Legislator

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Art. 287, 288 c.p.c.; Art. 391-bis, comma 1 c.p.c.: A material error in identifying a party's legal capacity is correctable if the party's identity and role are unequivocally identifiable from the record and defense documents.

Parole chiave

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material error correction party identification former liquidator status dissolved company civil procedure amendment errore di calcolo rettificazione della decisione risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 287 c.p.c.
Art. 288 c.p.c.
Art. 391-bis, comma 1 c.p.c.
Art. 28, comma 4 d.lgs. n. 175 del 2014

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 4796/2006
Cass. n. 4796/2006; Cass.
Cass. n. 5850/2002
4796/2006; Cass. n. 5850/2002; Cass.
Cass. n. 16438/2003
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Testo completo

!Numero registro generale 22107/2025Numero sezionale 4185/2026Numero di raccolta generale 16033/2026Data pubblicazione 25/05/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAOggettoComposta dagli Ill.mi Sigg.ri MagistratiAngelina-Maria Perrino Presidente Correzione errore mate-rialeTania Hmeljak ConsigliereGiacomo Maria Nonno ConsigliereRaffaella Brogi Consigliere AC14.5.2026Cron. R.G.N.22107/2025Luigi D’Alessandro ConsigliereRel.ORDINANZAsul ricorso 22107/2025 proposto da:SANTOLI Raffaele, nella qualità di ex liquidatore della ANTARESS.r.l.s., rappresentato e difeso dall’avv.

Pasquale Fedele- ricorrente -controAGENZIA DELLE ENTRATE- intimata -per la correzione di errore materiale del decreto della Corte Supremadi Cassazione n. 11207/2024, pubblicato il 26 aprile 2024.Numero registro generale 22107/2025Numero sezionale 4185/2026Numero di raccolta generale 16033/2026Data pubblicazione 25/05/2026Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 14 maggio 2026dal consigliere Luigi D’Alessandro.Rilevato che:1. Con decreto n. 11207/2024 questa Corte ha dichiarato estinto, aisensi del combinato disposto degli artt. 380-bis, comma 2, e 391,comma 2, c.p.c., il giudizio – contraddistinto con il numero di ruolo9943/2021 – diretto alla cassazione della sentenza della Commissionetributaria regionale della Campania n. 4271/2020, depositata il 25settembre 2020, non avendo la parte ricorrente chiesto la decisione delricorso entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta didefinizione accelerata formulata ai sensi del citato art. 380-bis;2.

In data 29 ottobre 2025 la parte ricorrente ha depositato un ricorsocon cui ha domandato di provvedere alla correzione dell’erroremateriale, consistente nell’erronea indicazione, nell’epigrafe delprovvedimento che si chiede di correggere, del nome della parteprivata, che non è Raffaele Santoli in proprio, ma Raffaele Santoli nellaqualità di ex liquidatore della Antares S.r.l.s. La controparte non hasvolto difese.Considerato che:1. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l’omessa,incompleta o inesatta indicazione, in sentenza, del nominativo o deidati identificativi di una delle parti in causa costituisce mero errore,emendabile con la procedura prevista per la correzione degli errorimateriali, solo qualora dalla stessa sentenza e dagli atti siaindividuabile inequivocamente la parte pretermessa o inesattamenteindicata (cfr.

Cass. n. 4796/2006; Cass. n. 5850/2002; Cass. n.16438/2003);2. Nella specie viene in effetti in rilievo un errore materiale consistentenell’inesatta indicazione, per una mera svista, del nome della partericorrente, che, come si evince da tutti gli atti difensivi della stessa, sianella fase di merito che in quella di legittimità, non è, come indicatoNumero registro generale 22107/2025Numero sezionale 4185/2026Numero di raccolta generale 16033/2026Data pubblicazione 25/05/2026nel decreto di estinzione, Raffaele Santoli, bensì la società AntaresS.r.l.s., società estinta il 16 dicembre 2017 ma che, in forza dellafinzione legale di mantenimento in vita della società di cui al quartocomma dell’art. 28 d.lgs. n. 175 del 2014, si è vista notificare il 17dicembre 2018, nella persona dell’ex liquidatore Raffaele Santoli,l’avviso di accertamento dell’Agenzia delle entrate, e ha poi introdotto,nella persona del medesimo ex liquidatore, il relativo giudizio diopposizione, conclusosi, in sede di legittimità, con il provvedimento diestinzione di cui è chiesta la correzione;3.

Dev’essere allora adottato il provvedimento emendativo richiesto, aisensi degli artt. 287 e 288 c.p.c., ben potendo la parte interessatasia emendato da errori materiali o di calcolo (art. 391-bis, comma 1,c.p.c.); P.Q.MLa Corte:dispone che il sopra citato decreto sia corretto nel senso che là dove,nell’epigrafe, si legge “SANTOLI RAFFAELE”, leggasi invece “SANTOLIRAFFAELE nella qualità di ex liquidatore della ANTARES S.r.l.s.”;manda alla cancelleria per la prescritta annotazione relativa alprovvedimento.Roma, così deciso nella camera di consiglio del 14 maggio 2026.La PresidenteAngelina-Maria Perrino