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Ordinanza — n. 15959/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, ruling gas tax rebate starts from final declaration date, not earlier administrative shifts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15959/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against the regional tax commission's decision, overturning the lower court's ruling. The agency argued that the industrial gas tax rebate should only begin from the date of the final hospital usage declaration, rejecting the regional commission's view that it could start earlier based on prior administrative changes. The court agreed with the agency, citing established precedent that the right to reimbursement for the tax benefit commences only when the final authority recognizes the industrial use.

Regesto Legislator

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Art. 4 del d.m. 12 luglio 1977; The right to reimbursement of the excise tax for natural gas used in industrial purposes by the supplier commences from the date the final consumer submits the relevant request to the financial authority.

Parole chiave

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industrial gas tax rebate excise tax reimbursement hospital gas usage tax benefit commencement date administrative declaration timing prestazioni complementari retroattive autorizzazione susseguente proroga della misura terapeutica

Disposizioni normative citate

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Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Con l’unico motivo di ricorso ADM denuncia, in relazione all’art. 360,primo comma, n.
Art. 4 del d.m. 12 luglio 1977

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 22067 del 05/08/2024
Cass. n. 30108 del 13/10/2022
Il diverso orientamento cui fa riferimento la società contribuentein memoria (Cass. n. 30108 del 13/10/2022) non è compatibile conl’orientamento espresso da Cass.
Cass. Sez. U. n. 1837 del 01/02/2016
30108 del 13/10/2022) non è compatibile conl’orientamento espresso da Cass. Sez. U. n. 1837 del 01/02/2016 (il cuiinsegnamento è seguito anche da Cass.
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Testo completo

ato-ricorrente-controA2A Energia Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Maria Cipolla unitamenteall’avvocato Maria Valentina Di Fazio-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonten. 504/03/22 depositata il 22/04/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2026 dalConsigliere Giacomo Maria Nonno.1. Con la sentenza n. 504/03/22 del 22/04/2022, la Commissionetributaria regionale del Piemonte (di seguito CTR) respingeva l’appelloproposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM)avverso la sentenza n. 131/01/20 della Commissione tributaria provincialedi Alessandria (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso di A2A Energias.p.a. (di seguito A2A) nei confronti del diniego del riconoscimentoNumero registro generale 19776/2022Numero sezionale 917/2026Numero di raccolta generale 15959/2026Data pubblicazione 24/05/2026dell’aliquota agevolata per usi industriali concernente le forniture di gas aCristoforetti Servizi Energia s.p.a.1.1.

Come emerge dalla sentenza impugnata, con il provvedimento didiniego l’Amministrazione doganale evidenziava che il riconoscimentodell’agevolazione era valido unicamente per il periodo successivo all’inoltrodella relativa istanza, con la quale era stato chiarito che il gas venivaimpiegato per uso industriale (nella specie, ospedaliero).1.2. La CTR respingeva l’appello di ADM evidenziando chel’agevolazione era concedibile fin dal 31/07/2014, atteso che da tale dataADM aveva mutato il proprio orientamento circa l’agevolazione ad usoindustriale del gas utilizzato per riscaldamento ospedaliero.2.

ADM impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione,affidato ad un unico motivo.3. A2A resisteva con controricorso e depositava memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso ADM denuncia, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art.4 del d.m. 12 luglio 1977, contenente norme di attuazione dell’art. 10 deld.l. 1977, n. 15, conv. con modif. nella l. 1977, n. 102, per avere la CTRerroneamente ritenuto che l’agevolazione sul gas metano non decorradalla data di presentazione della richiesta del beneficio.1.1.

Il motivo, ammissibile in quanto sufficientemente specifico eriguardante una questione di puro diritto involgente la decorrenzadell’agevolazione, è, altresì, fondato.1.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in questa sedecondivisa, «In tema di accise sul gas metano, il diritto del fornitore alrimborso dell'imposta, in conseguenza del riconoscimento, al consumatorefinale, del regime agevolato per l'impiego di gas naturale per usiindustriali, spetta a decorrere dalla data in cui il consumatore finaleNumero registro generale 19776/2022Numero sezionale 917/2026Numero di raccolta generale 15959/2026Data pubblicazione 24/05/2026predetto ha presentato la relativa istanza all'autorità finanziaria» (Cass. n.22067 del 05/08/2024 e precedenti ivi richiamati).1.3.

Ne consegue che, nel caso di specie, correttamente ADM haritenuto che non possa riconoscersi l’agevolazione richiesta se non dalladata (10/10/2014) della dichiarazione della ASL, ricognitivadell’utilizzazione del gas metano fornito da Cristoforetti Servizi Energias.p.a. e, precedentemente, da A2A, per uso ospedaliero.1.4. Il diverso orientamento cui fa riferimento la società contribuentein memoria (Cass. n. 30108 del 13/10/2022) non è compatibile conl’orientamento espresso da Cass. Sez. U. n. 1837 del 01/02/2016 (il cuiinsegnamento è seguito anche da Cass. n. 22067 del 2024, cit.) ed èrimasto sostanzialmente isolato.2.

In conclusione, il ricorso va accolto e, non essendovi ulterioriquestioni di fatto da esaminare, la causa può essere decisa nel merito, conil rigetto dell’originario ricorso di A2A. La controricorrente va, altresì,condannata al pagamento delle spese relative all’intero giudizio, calcolatecome in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della liteindeterminato. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nelmerito, rigetta l’originario ricorso della controricorrente; condanna lacontroricorrente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spesedell’intero giudizio, che liquida, con riferimento al procedimento dilegittimità in euro 4.300,00, oltre alle spese di prenotazione a debito, conriferimento al procedimento di appello in euro 5.600,00 e con riferimentoal procedimento di primo grado in euro 4.600,00.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/01/2026.Il PresidenteGiuseppe Fuochi Tinarelli