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Ordinanza — n. 15929/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against tax assessment for failure to prove ex gratia payment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15929/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected the appeal filed by COES Company against a tax assessment notice issued by the Municipality of Pioltello. The appellant argued that the lower court erred in excluding a claim for ex gratia payment, but the court held that such claims require specific, objective evidence directly linked to the taxpayer's declaration. Since the taxpayer failed to provide a valid declaration of exemption or reduction for the relevant year, the court ruled that the assessment was legally sound and the appeal inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 1, no. 3 c.p.c.; Art. 7 Statute of the Taxpayer: The taxpayer must demonstrate ex gratia payments through objective elements or valid documentation in the original declaration; subsequent claims without such proof are inadmissible.

Parole chiave

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ex gratia payment tax assessment notice declaration obligation objective evidence Cassazione appeal TARES tax inadmissible appeal acque di scarico industriali e artigianali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, para. 1, no. 3 c.p.c.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360,primo comma n.
Art. 7 Statute of the Taxpayer
Art. 13, para. 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Testo completo

esentato e difeso dall'avvocato Paolo Carboneunitamente all’avvocato Umberto Gentile-ricorrente-controComune di Pioltello in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Marelli-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano n.5573/2018 depositata il 20/12/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dalConsigliere Gianmarco Calienno.1. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia rigettaval’appello della COES COMPANY srl in liquidazione (di seguito piùbrevemente anche solo COES) , così confermando la sentenza di primogrado che, a sua volta, aveva rigettato il ricorso della contribuenteavverso l’avviso di accertamento TARES 2013, notificatale dal Comune diPioltello, con cui le era stato richiesto il pagamento dell'importoNumero registro generale 20180/2019Numero sezionale 2256/2026Numero di raccolta generale 15929/2026Data pubblicazione 24/05/2026complessivo di Euro 71.705,00 a titolo di TARES per l'anno 2013, il tuttorelativamente al complesso industriale ubicato in Pioltello (Ml) alla ViaGenova n. 13.2.

Avverso siffatta pronuncia ricorre la COES, affidandosi a settemotivi.3. Resiste il Comune di Pioltello che ha depositato controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, la ricorrente si duole sotto il profilo dell’art.360,primo comma, n.3 c.p.c. della violazione degli artt. 65, 68,69 d.lgs.506/1993, nonché dell’art. 7 dello statuto del contribuente, sostenendol’erroneità dell’impugnata sentenza per aver escluso il vizio di motivazionedell'avviso di accertamento, ritenendo che lo stesso contenesse tutti glielementi necessari per consentire al contribuente di comprendere leragioni e presupposti della pretesa erariale (non solo con i riferimentinormativi, ma anche attraverso il dettaglio delle aree occupate e dellatipologia di attività svolta).1.1.

Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.1.2. E’ inammissibile in quanto, attraverso la prospettata violazione dilegge, la ricorrente intende rimettere in discussione il ragionamentodecisorio del giudice del merito, mirando alla rivalutazione dei fattioperata dallo stesso giudice di merito, così da realizzare una surrettiziatrasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito,terzo grado di merito (Cass. 04/07/2017, n. 8758), considerato che la CTRha ritenuto, con apprezzamento ad essa riservato, non sindacabile incassazione, che la motivazione dell’avviso impugnato avesse posto lacontribuente in grado di comprendere le ragioni e i presupposti dellapretesa impositiva, non solo attraverso i riferimenti normativi, ma anche1.3.

Il motivo è, in ogni caso, anche infondato considerato che questaCorte con specifico riferimento alla TARSU, ma applicabile anche in temaNumero registro generale 20180/2019Numero sezionale 2256/2026Numero di raccolta generale 15929/2026Data pubblicazione 24/05/2026di TARES, ha affermato che la verifica dell'adeguatezza della motivazionedell'avviso di accertamento - sinanche in rettifica - va ora condotta in basealla disciplina dettata, per l'accertamento dei tributi di competenza deglienti locali, dall'art. 1, comma 162, della legge n. 296 del 2006, sicché, ovela rettifica venga effettuata sulla base della variazione della superficietassabile o della tariffa o della categoria, deve ritenersi sufficientel'indicazione nell'atto della maggiore superficie accertata o della diversatariffa o categoria ritenute applicabili, in quanto tali elementi, integrati congli atti generali (quali i regolamenti o altre delibere comunali), sono idoneia rendere comprensibili i presupposti della pretesa tributaria, senzanecessità di indicare le fonti probatorie e le indagini effettuate perrideterminare la superficie tassabile, potendo ciò avvenire nell'eventualesuccessiva fase contenziosa (Cass. 20620/2019, richiamata da più recenteCass. 29259/2025; 26691/2025, cit.; 15793/2025; in tema di TIA, Cass.16096/2024).

In tali pronunce, la Corte - dopo aver ricordato che lagenerale portata precettiva dell'obbligo di motivazione dell'atto impositivodeve essere interpretata (in ragione della cd. polisistematicità del sistematributario) in termini di modularità, termini, questi, correlati alle specifichediscipline di ciascun tributo, alla funzione assolta da ciascun attoimpositivo e, conclusivamente, alla maggiore o minore articolazione dellamedesima fattispecie costitutiva del potere (v., ex plurimis, Cass., 17maggio 2017, n. 12251; Cass., 16 marzo 2015, n. 5190;

Cass., 28novembre 2014, n. 25329; Cass., 20 giugno 2013, n. 15495; Cass., 3agosto 2012, n. 14027; Cass., 10 giugno 2009, n. 13335; Cass., 7 maggio2008, n. 11082; Cass., 16 dicembre 2005, n. 27758). Cass., 19 novembre2019, n. 29988 ha, per l'appunto, condivisibilmente rimarcato, per unverso, che "l'obbligo di motivazione può ritenersi assolto ove dallamotivazione dell'avviso emerga una fedele e chiara ricostruzione di tutti glielementi costitutivi dell'obbligazione tributaria, così da consentire unaadeguata, efficace e piena difesa in giudizio del contribuente" e, dall'altro,Numero registro generale 20180/2019Numero sezionale 2256/2026Numero di raccolta generale 15929/2026Data pubblicazione 24/05/2026che la fattispecie della rettifica della superficie sottoposta a tassazioneTARSU è connotata dalla "semplicità del procedimento logico che in questicasi caratterizza la determinazione del tributo in esame, il cui ammontareviene determinato moltiplicando la tariffa, individuata sulla base dellacategoria, per la superficie tassata”.1.4.

Nel caso di specie, la società ricorrente incentra la propria censura,non sulla pretesa mancanza dei requisiti di validità dell’atto diaccertamento in tema di TARES sotto il profilo dell’omessa indicazione deidati necessari per considerare assolto l’onere motivazionaledell’accertamento, così come appena esposti e declinati nelle pronunce dilegittimità appena citate, quanto piuttosto sulla pretesa erroneitàdell’accertamento stesso in relazione alla ritenuta sussistenza deipresupposti di applicazione del tributo allo stabilimento oggetto dell’attoimpositivo, in ordine alla sua concreta articolazione, con distinte aree especifiche destinazioni, facendo, quindi, discendere dalla pretesa erroneitànel merito della pretesa impositiva l’erroneità della motivazionedell’accertamento.

Il che non si identifica con una critica ad un aspettoformale di validità dell’atto di accertamento sotto il profilo della mancanzadi motivazione, quanto piuttosto nella contestazione del merito dellapretesa impositiva, fermo restando, in ogni caso, che la CTR ha fattocorretta applicazione di siffatti principi, avendo accertato che l’attoimpositivo impugnato contenesse il dettaglio delle aree occupate e dellatipologia di attività svolta e, più in generale, tutti gli elementi perconsentire al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa erariale.2.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360,primo comma n. 3 c.p.c., la violazione degli artt.62 e 70 del d.lgs.507/1993, agli artt. 10 e 21 del d.lgs. n. 22 del 1997, assumendo che laCTR avrebbe errato nell’affermare che la società pretendeva di far valereuna diversa situazione di fatto attraverso una impropria denunciaretroattiva di variazione Tarsu, laddove la tassazione ha sempre tenutoNumero registro generale 20180/2019Numero sezionale 2256/2026Numero di raccolta generale 15929/2026Data pubblicazione 24/05/2026conto dei parametri preesistenti e, al contempo, che non fosse possibilericonoscere a Coes Company S.r.l. una riduzione tariffaria, non avendoosservato la stessa la procedura prevista e non essendo legittima unarichiesta retroattiva.

In particolare, attraverso tale censura, la ricorrentesostiene l’erroneità di siffatto capo della sentenza perché vi sarebbe statol’obbligo da parte del Comune, anche in caso di omissione di dichiarazioneo denuncia da parte della Coes Company, di accertare d’ufficio il concretoutilizzo dell’area ai fini della liquidazione della tassa e, quindi, di applicared’ufficio le ipotesi di esenzione e riduzione della tassa anche per annualitàin cui non vi era stata denuncia.2.1. Il motivo è infondato.2.2. L’affermazione della Commissione Tributaria Regione in ordineall’inefficacia retroattiva di una dichiarazione di esenzione o riduzione dellaTARES in relazione ad annualità precedenti è conforme all'orientamentoconsolidato di questa Corte, che, come già statuito con riferimento allaTARSU/TARI, ma estensibile anche alla TARES, ha ribadito i seguentiprincipi: il presupposto impositivo della TARI è costituito dalla disponibilitàdell'area produttrice di rifiuti e, dunque, la tassa è dovuta unicamente peril fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi usoadibiti, con una presunzione iuris tantum di produttività che può esseresuperata solo dalla prova contraria del detentore dell'area ( Cass.6551/20; 14037/19; 18054/16; 19173/04; 19459/03); l'esenzione daltributo, che, a differenza del previgente regime ( D.Lgs. n. 507/1993, art.62, c. 3), che lo correlava a "quella parte di essa ove per specifichecaratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiutispeciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti aprovvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti"(v.

Cass. 21250/17; 16858/14; 5377/12), è ora prevista per quella partedi superficie ove i rifiuti speciali si formino " in via continuativa eprevalente" ed a condizione che i produttori (tenuti a provvedere a proprieNumero registro generale 20180/2019Numero sezionale 2256/2026Numero di raccolta generale 15929/2026Data pubblicazione 24/05/2026spese) "ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativavigente", integra, pur sempre, l'oggetto di un'allegazione il cui onere dellaprova grava sul contribuente che intende ottenere l'esenzione.

Ciò perché,sebbene spetti all'amministrazione provare i fatti che costituiscono fontedell'obbligazione tributaria (nella specie, l'occupazione di aree nelterritorio comunale), per quanto attiene alla quantificazione del tributo,grava sull' interessato (oltre all'obbligo di denuncia ai sensi del D.Lgs. n.507 del 1993, art.

70) un onere d' informazione, al fine di ottenerel'esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile, ponendositale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui alpagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupanoo detengono immobili nel territorio comunale ( Cass. 2623/2023;10634/2019; 21250/2017, cit.; 17622/2016; 16858/2014; 11351/2012;3756/2012; 775/2011; 17599/2009; 13086/2006; 17703/2004).2.3. Pertanto, sia le deroghe alla tassazione che le riduzioni dellesuperfici e tariffarie non operano in via automatica, in base alla merasussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativipresupposti essere di volta in volta dedotti nella denuncia originaria o inquella di variazione (ex multis, Cass. 8845/2025; 9032/2023; 8753 e n.8754 del 2023; 21490/2022; 11130/2021; 8335/2021; 4602/2018;21250/2017, cit.; 16235/2015; 2202/2011; 17381/2010).2.4.

Va inoltre aggiunto, con riguardo all'obbligo dichiarativo in capo alcontribuente di denunciare non solo la produzione di rifiuti speciali, maanche l'estensione dell'area in cui tali rifiuti si producono, che taledichiarazione non costituisce mero adempimento formale, ma unacondizione essenziale per beneficiare dell'esenzione, essendo laprescrizione chiaramente dettata allo scopo di "porre l'amministrazionenelle condizioni di effettuare tempestivamente i riscontri e le verificheindispensabili per accertare l'esistenza dei presupposti di fatto per laconcessione del beneficio dell'esclusione dall'imposizione" ( Cass.Numero registro generale 20180/2019Numero sezionale 2256/2026Numero di raccolta generale 15929/2026Data pubblicazione 24/05/20268595/2025; 11130/2021, cit.; 22891/17; 22020/2004).2.5.

Proprio in tema di TARI, infatti, questa Corte ha già avuto modo diprecisare come, al fine di ritenere assolto da parte del contribuentel'obbligo di indicare i presupposti per l'esenzione o la riduzione tariffarianella denuncia originaria o in quella di variazione, in base ad elementiobiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione, non èsufficiente la sola dimostrazione successiva della sussistenza di un' ipotesidi esenzione connessa alla tipologia di rifiuto prodotto (cfr. Cass.8595/2025, cit.).2.6. Alla luce di quanto sin qui esposto, non è, quindi, assolutamentecensurabile l’affermazione del giudice di appello circa l’inefficaciaretroattiva di dichiarazioni postume di riduzione ed esenzioni in materia diTARES, da far valere per annualità precedenti, essendo in linea con ilcostante orientamento di questa Corte in tema di obblighi dichiarativi delcontribuente.2.7.

In ragione dell’accertata assenza da parte della CTR di una efficacedichiarazione di esenzione/riduzione della contribuente in relazioneall’annualità oggetto di accertamento (2013), i restanti motivi, dal terzo alsettimo (riguardanti: ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 3 c.p.c., laviolazione, sotto ulteriore profilo, degli artt.62 e 70 del d.lgs. 507/1993,agli artt. 10 e 21 del d.lgs. n. 22 del 1997; ai sensi dell’art. 360, primocomma n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 3 e 6 l. 241/1990 nonché delregolamento comunale Tares; ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 3c.p.c., la violazione degli artt. 184, 195 e 198, d.lgs. 507/1993, degli artt.60 e segg. del d.lgs. n. 22 del 1997 nonché del d.l. 201/2011; ai sensidell’art. 360, primo comma n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 184, 195 e198, d.lgs. 152/2006, degli artt. 62 e 68 del d.lgs. n. 507 del 1993; aisensi dell’art. 360, primo comma n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 62 e68 del d.lgs. n. 507 del 1993) sono da ritenere assorbiti perché con essi sidenunciano pretese violazioni di legge concernenti esenzioni e riduzioni diNumero registro generale 20180/2019Numero sezionale 2256/2026Numero di raccolta generale 15929/2026Data pubblicazione 24/05/2026imposta che, però, presuppongono logicamente assolto il relativo obbligodichiarativo per l’annualità in contestazione, che, invece, il giudice diappello ha correttamente escluso.2.8.

In definitiva, il ricorso va rigettato.3. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.4. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento,in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità cheliquida in Euro 8.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre alrimborso delle spese generali, CPA e IVA, come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 11/3/2026Il Presidente