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Ordinanza — n. 15915/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Court quashes tax court ruling for false application of non-contestation principle regarding solar panel costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15915/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation quashed the Regional Tax Court's decision, ordering a remand to the second-instance tax court. The Agency of Revenue argued the lower court violated the principle of non-contestation by failing to consider the taxpayer's claim that solar panels were absent. The court found the lower court's reasoning flawed because it incorrectly assumed the absence of panels without properly addressing the taxpayer's specific evidence and the specific valuation methods used.

Regesto Legislator

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Art. 27 d.P.R. n. 1142/1949; Art. 10 R.D. n. 635/1939; Art. 1 D.M. 701/1994; In tax proceedings, the principle of non-contestation does not exempt the tax authority from verifying factual assertions made by the taxpayer if those assertions directly impact the calculation of the tax base.

Parole chiave

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principle of non-contestation tax assessment proceedings solar panel valuation false application of law remand to second instance catastrial rent determination cost of construction estimation

Disposizioni normative citate

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Art. 27 d.P.R. n. 1142 del 1949
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente prospetta la violazione efalsa applicazione degli art. 27, d.P.R.
Art. 10 R.D. n. 635 del 1939
1142 del 1949 e dell’art. 10,R.d.
Art. 1 D.M. 701 del 1994
1142 del 1949 e dell’art. 10,R.d.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
701 del 1994, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..Con il secondo motivo la ricorrente prospetta la violazione degli artt.115 e 116 cod.
Art. 115 cod. proc. civ.
Art. 116 cod. proc. civ.
Art. 1, secondo comma, d. lgs. n. 546 del 1992
1142 del 1949 e dell’art. 10,R.d.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 5, 21/12/2024, n. 33799
Cass. Sez. 5, 16/04/2020, n. 7854
673185 – 01; vedi anche Cass. Sez. 5, 16/04/2020, n. 7854, Rv.657551 - 01).L’Agenzia delle Entrate ha tenuto conto dell’assenza dell’impiantofotovoltaico, individuando nel calcolo dei costi di costruzione l’importo zeroalla voce n.

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Testo completo

ricorrente-controSelmabipiemme Leasing Spa, rappresentata e difesa dall'avvocato RoccoAgostino unitamente all’avvocato Maurizio Logozzo-controricorrente-controNespoli Luigi C Srl, rappresentata e difesa dall'avvocato Rocco Agostinounitamente all’avvocato Maurizio Logozzo-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale fellaLombardia, n. 42/2021 depositata il 08/01/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/04/2026 dalConsigliere Angelo Matteo Socci.Numero registro generale 18936/2021Numero sezionale 3732/2026Numero di raccolta generale 15915/2026Data pubblicazione 23/05/20261.

La CTR, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva gli appellinelle cause riunite ed annullava gli avvisi di accertamento catastaliimpugnati (avvisi, recanti aumento di rendita, successivi a proceduraDocfa per fusione di subalterni, di capannone industriale in categoriaD1);2. ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con due motivi;3. si sono costituiti, con distinti controricorsi di uguale contenuto e congli stessi difensori, sia Selmabipiemme Leasing s.p.a. sia Nespoli Luigi C. s.r.l., prospettando l’inammissibilità o comunque l’infondatezzadei motivi del ricorso, rappresentando inoltre la presenza di motivi diopposizione non decisi perché assorbiti dalla decisione impugnata;4. le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso risulta fondato e la decisione deve essere cassata conrinvio alla CGT di secondo grado della Lombardia, in diversacomposizione, cui si demanda anche la determinazione delle spese delgiudizio di legittimità.2. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente prospetta la violazione efalsa applicazione degli art. 27, d.P.R. n. 1142 del 1949 e dell’art. 10,R.d. n. 635 del 1939, nonché dell’art. 1, D.M. 701 del 1994, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..Con il secondo motivo la ricorrente prospetta la violazione degli artt.115 e 116 cod. proc. civ. e dell’art. 1, secondo comma, d. lgs. n. 546del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.(falsa applicazione del principio di non contestazione).I motivi si analizzano congiuntamente in quanto logicamente collegati.3.

Sulla non contestazione, motivo pregiudiziale, si deve osservare chel’Agenzia delle Entrate ha certamente contestato la inesistenzadell’impianto fotovoltaico, non considerato nel calcolo.Numero registro generale 18936/2021Numero sezionale 3732/2026Numero di raccolta generale 15915/2026Data pubblicazione 23/05/2026Del resto, nel processo tributario il principio di non contestazione hacaratteristiche peculiari: «Nel processo tributario, caratterizzatodall'impugnazione di una pretesa fiscale fatta valere mediantel'emanazione dell'atto impositivo nel quale i fatti costitutivi della richiestasono già stati allegati, il principio di non contestazione non implica a caricodell'Amministrazione finanziaria, a fronte dei motivi di impugnazioneproposti, un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto contestatonell'atto impugnato» (Sez. 5 - , Sentenza n. 16984 del 14/06/2023, Rv.668258 – 01; vedi pure Sez. 5 - , Ordinanza n. 29063 del 06/10/2022,Rv. 666094 – 01 e Sez. 5 - , Ordinanza n. 19806 del 23/07/2019, Rv.654953 - 01).4.

I fatti risultano pacifici ed accertati dai giudici del merito; dopo lapresentazione delle Docfa, l’Agenzia delle Entrate rideterminava, per gliimmobili (capannoni industriali) in oggetto, una maggiore renditacatastale:per il f. 19, p.lla 2719, sub 729 D/1, R.C. euro 85.652,74 (proposta inDocfa 56.002,00);per il f. 19, p.lla 2719, sub 728 (graffata con p.lla 11595 sub 709),D/1 R.C. 98.257,80 (proposta in Docfa 62.050,00).L’Agenzia delle Entrate assumeva a termine di riferimento gli immobiliin categoria E/10 per la determinazione dei costi tecnici di costruzione.Per la sentenza impugnata l’elemento di comparazione preso per labase dei calcoli del costo di costruzione (un immobile E/10) sarebbe erratoin quanto “l’immobile di cui si tratta è un complesso certamente privo diimpianto fotovoltaico e geotermico”.

Viceversa, gli immobili in E/10prevedono un impianto fotovoltaico e geotermico.L’Agenzia delle Entrate aveva determinato il costo di costruzione instima diretta con metodo indiretto di costo (debitamente deprezzato)come previsto dal regolamento per la formazione del catasto, art. 30,d.P.R. 1142 del 1949 («In tema di classamento di immobili conNumero registro generale 18936/2021Numero sezionale 3732/2026Numero di raccolta generale 15915/2026Data pubblicazione 23/05/2026destinazione speciale e censiti nei gruppi D ed E, l'accertamento dellarendita catastale, proposta dal contribuente mediante una dichiarazione divariazione catastale con la procedura DOCFA, avviene con stima direttaper ogni singola unità, utilizzando un procedimento diretto - che si fondasul reddito lordo (canone di locazione) ordinariamente ritraibile e ladetrazione delle spese e delle eventuali perdite - ovvero indiretto - cheindividua il valore del capitale fondiario, costituito dal valore di mercatodell'immobile, o il valore di costo di ricostruzione, tenendo conto, inquest'ultimo caso, di un adeguato coefficiente di riduzione in rapporto allostato attuale delle unità immobiliari» Cass.

Sez. 5, 21/12/2024, n. 33799,Rv. 673185 – 01; vedi anche Cass. Sez. 5, 16/04/2020, n. 7854, Rv.657551 - 01).L’Agenzia delle Entrate ha tenuto conto dell’assenza dell’impiantofotovoltaico, individuando nel calcolo dei costi di costruzione l’importo zeroalla voce n. 25 impianto fotovoltaico.Per i controricorrenti l’Agenzia delle Entrate non avrebbe colto la ratiodella decisione impugnata (eccezione reiterata nella memoria) in quantosarebbe illegittimo il ricorso al prezziario della categoria E.L’eccezione risulta priva di fondamento in quanto l’Agenzia delleEntrate si richiama al suo accertamento e il riferimento alla categoria Enon risulta illecito in quanto tale, ma solo se fosse errato in concreto(ovvero se nel calcolo fosse stato considerato l’impianto fotovoltaicoinesistente).

La sentenza, poi, ritiene invalido il riferimento alla categoriaE10 proprio per la presenza dell’impianto fotovoltaico, non in assoluto:“come si rileva da tutta la documentazione prodotta in giudizio anche dallostesso ufficio l’immobile di cui si tratta è un complesso certamente privo diimpianto fotovoltaico e geotermico”.In definitiva, la rendita determinata dall’Agenzia non recaval’inclusione dei costi di costruzione relativi agli impianti fotovoltaici oNumero registro generale 18936/2021Numero sezionale 3732/2026Numero di raccolta generale 15915/2026Data pubblicazione 23/05/2026geotermici (valutati a zero) né, su questa premessa, risultavano di per séinutilizzabili i prezziari indicati in avviso.Conseguentemente, il ricorso risulta fondato e la sentenza devecassarsi con rinvio, attesa la presenza di ulteriori eccezioni ritenuteassorbite dal giudice territoriale, come prospettato dai controricorrenti.

P.Q.Maccoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30/04/2026 .Il PresidenteGiacomo Maria Stalla