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Ordinanza — n. 15860/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes appeal judgment for lack of reasoning on decisive fact regarding social housing exemption.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15860/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court rejected the first ground alleging procedural nullity due to incomplete document submission but accepted the fourth ground concerning the substantive reasoning of the lower court. The appellant argued the appellate decision failed to explain why specific properties did not qualify for social housing tax exemptions despite the parties' debate on this issue. The court found the lower judgment's reasoning insufficient to justify its conclusion on this decisive fact, violating the principle of adequate motivation.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 111 c.p.c.: A judgment is void if it omits reasoning on a decisive fact or fails to provide a coherent basis for its conviction, preventing the parties from understanding the legal rationale.

Parole chiave

Generato dall'IA
nullity of judgment lack of reasoning decisive fact social housing exemption IMU tax appellate court cassation procedure alloggio sociale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
Con il primo motivo l’istituto ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360,primo comma, nn.
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Con il primo motivo l’istituto ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360,primo comma, nn.
Art. 1, comma 162, della Legge n. 296/2006
3 e 4 c.p.c., violazione dell’art. 1, comma 162, dellaLegge n.
Art. 10, comma 3, del D.L. n. 47/2014
Art. 2697 c.c.
3 e 4 c.p.c.,violazione dell’art. 2697 c.c. ovvero nullità della sentenza o delprocedimento (art.
art. 132 c.p
art. 2697 c.c
3 e 4 c.p.c.,violazione dell’art. 2697 c.c.
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Testo completo

persona del legale rappresentante pro-tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Baldelli unitamente all’avvocatoBruno Giannico;-ricorrente-controComune di Mercogliano in persona del legale rappresentante pro-tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Romana Grappone;-controricorrente-avverso la sentenza della CTR Campania n. 1303/2022, depositata il 2febbraio 2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere Fabio Di Pisa.1. La CTR Campania, con la sentenza la sentenza n. 1303/2022, inaccoglimento dell’appello proposto dal Comune di Mercogliano rigettavaNumero registro generale 21057/2022Numero sezionale 2730/2026Numero di raccolta generale 15860/2026Data pubblicazione 23/05/2026l’impugnazione proposta dall’Istituto Autonomo Case Popolari dellaProvincia di Avellino in liquidazione l’avviso di accertamento n. 900 del9/7/2019, relativo a IMU anno 2014, emesso dal predetto ente.2.

Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione sulla base diquattro motivi, illustrati con successiva memoria, l’Istituto Autonomo CasePopolari della Provincia di Avellino in liquidazione cui resiste concontroricorso il Comune di Mercogliano.3. Il comune ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo l’istituto ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360,primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., violazione dell’art. 1, comma 162, dellaLegge n. 296/2006 per avere i giudici di appello disatteso l’eccezione dinullità dell’avviso che per omessa sottoscrizione da parte del funzionariodesignato dall’ente locale per la gestione del tributo.

Assume che, a frontedell’accoglimento della eccezione da parte della CTP, i giudici di appello,senza in alcun modo confutare le ragioni dell’Istituto che avevadocumentato in giudizio che la copia dell’avviso di accertamento ricevutaera mancante dell’ultima pagina la Commissione si era limitata a “prendereera completa, senza argomentare o motivare sull’assenza di tali elementisulla copia del contribuente”.1.2. Il motivo è da ritenere privo di fondamento.Orbene a fonte della ricostruzione della CTR che ha accertato, in fatto, lasottoscrizione dell’avviso impugnato sarebbe stato, semmai onereprobatorio del destinatario della notifica dar conto di come gli era statonotificato l’atto (asseritamente in modo incompleto), risultando evidenteche sotto questo profilo il ricorso si appalesa non autosufficiente ed in modoinammissibile diretto ad una diversa ricostruzione dei fatti di causa.2.

Per ragioni di ordine logico va, quindi, esaminato il quarto motivo con ilquale l’istituto ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.5.Numero registro generale 21057/2022Numero sezionale 2730/2026Numero di raccolta generale 15860/2026Data pubblicazione 23/05/2026c.p.c., la nullità della sentenza n. 1303/2022 della Commissione TributariaRegionale della Campania - Sezione Staccata di Salerno, per errata/omessamotivazione su un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti conriferimento alla normativa di riferimento, lamentando la nullità dellasentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4.,c.p.c. avendo i giudici territoriali adottato una motivazione meramenteapparente.2.1.

Il motivo – da riqualificare ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.4.c.p.c., dovendosi rilevare che la parte ricorrente che, ha lamentato un veroe proprio vizio di motivazione apparente– è da ritenere fondato.Appare opportuno richiamare testualmente la motivazione della sentenzaimpugnata ove è stato affermato quanto segue: “Ritiene questaCommissione meritevole di accoglimento l'appello del comune. Agli atti delfascicolo si rinviene prova che l'impugnato avviso risulta munito della firmadigitale all'ultima pagina dello stesso, che lo IACP non deposita.

Nel meritodella vicenda risulta che gli alloggi della Iacp non rivestono la qualità di"alloggi sociali" per cui non godono della esenzione Imu, invece godonodella sola detrazione di imposta”.2.2. Trattasi, all’evidenza, di motivazione meramente apparente comelamentato dall’istituto ricorrente.Come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 22232 del2016), "la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affettada error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda,tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recanteargomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamentoseguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, nonpotendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie,ipotetiche congetture".Tale nullità, sotto il profilo della motivazione omessa e/o apparente, si èverificata nella fattispecie in esame in quanto, nonostante parte appellanteNumero registro generale 21057/2022Numero sezionale 2730/2026Numero di raccolta generale 15860/2026Data pubblicazione 23/05/2026avesse formulato specifiche censure quanto sussistenza del dirittoall’esenzione in relazione agli immobili di sua proprietà individuati quali“alloggi sociali” la motivazione della sentenza impugnata non consente dicomprendere quale sia stata l’effettiva ratio decidendi in ragione dellaapodittica affermazione secondo cui:

“Nel merito della vicenda risulta chegli alloggi della Iacp non rivestono la qualità di "alloggi sociali" per cui nongodono della esenzione Imu”.2.3. In ragione dell’accoglimento del quarto motivo rimangono assorbiti gliulteriori motivi e segnatamente: il secondo motivo in forza del qualel’istituto ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3c.p.c., violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al d.l.n. 201 del 06/12/2011, convertito dalla l. n. 214/2011 nonché della l. n.147 del 27/12/2013, art. 1, comma 707, lettera b) assumendosi che i giudicidi appello non avevano considerato che gli alloggi di proprietà degli I.A.C.P.- concessi in utilizzo agli assegnatari “a canoni di gran lunga inferioriall’importo IMU preteso dal Comune” rientravano nella classificazione di“alloggi sociali”, così come disciplinati ex art. 10, comma 3, del D.L. n.47/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 80/2014 sussistendoentrambi i presupposti, sia quello soggettivo che quello oggettivo, perbeneficiare dell’esenzione totale nonché il terzo motivo con il quale partericorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c.,violazione dell’art. 2697 c.c. ovvero nullità della sentenza o delprocedimento (art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.), atteso che, nel ricorsointroduttivo del giudizio, era stata eccepita la nullità dell’atto impugnato permancato assolvimento dell’onere della prova.3.

La sentenza impugnata va, dunque, cassata in accoglimento del quartomotivo del ricorso, rigettato il primo ed assorbiti gli altri, con rinvio allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania in diversacomposizione, anche per le spese del presente giudizio.Numero registro generale 21057/2022Numero sezionale 2730/2026Numero di raccolta generale 15860/2026Data pubblicazione 23/05/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, rigetta il primo motivo,assorbiti i residui motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivoaccolto e rinvia la causa alla Corte di Giustizia tributaria di secondo gradodella Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anchesulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, indata 25 marzo 2026.Il Presidente(Liberato Paolitto)