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Ordinanza — n. 15854/2026 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal regarding IMU assessment deadline, ruling omission applies to subsequent years.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15854/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the municipality's appeal against a lower court decision confirming the validity of an IMU assessment notice. The lower court held that while the general statute extended the assessment period by one year for omitted declarations, the principle of declarative ultraactivity meant this extension applied only to the year of the first omission. Consequently, the assessment for 2015 was found timely because the obligation to declare existed prior to 2012. The Court upheld this reasoning, emphasizing that the specific statutory provisions regarding the extension of the assessment term do not apply to subsequent years when the underlying obligation had already arisen.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1, comma 161, Legge n. 296/2006; Art. 13, comma 12 ter, d.l. n. 201/2011: The extension of the assessment period for omitted local property tax declarations applies only to the year of the first omission, not to subsequent years where the obligation to declare had already arisen.

Parole chiave

Generato dall'IA
IMU assessment deadline omitted declaration penalty statutory limitation period ultraactivity of declaration municipal tax authority

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, comma 161, Legge n. 296/2006
dell’art. 1, comma 161, l.
Art. 13, comma 12 ter, d.l. n. 201 del 2011
296del 2006 e dell’art. 13, comma 12 ter, d.l. n. 201 del 2011.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
296del 2006 e dell’art. 13, comma 12 ter, d.l.
art. 380 bis c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., 7 ottobre 2025, n. 26921
160 del 2019, non sussistenell'ipotesi in cui la variazione consiste nella sopravvenuta trasformazione di unterreno agricolo in area edificabile, in forza dello strumento urbanistico generaleadottato dall'ente impositore (Cass., 7 ottobre 2025, n. 26921, Rv.

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Testo completo

ia Chiappa, rappresentata e difesa dall’Avv. Alessandra Militerno edall’Avv. Francesco Napolitano;- controricorrente –avverso la sentenza della CGT II della Lombardia, n. 2171/2024 depositata 29luglio 2024;Udita la relazione svolta nella adunanza del 12 marzo 2026 dalla ConsiglieraStefania Billi.Numero registro generale 6367/2025Numero sezionale 2318/2026Numero di raccolta generale 15854/2026Data pubblicazione 23/05/2026Oggetto della controversia è un avviso di accertamento (n. 46321), emesso dalComune di Peschiera Borromeo (d’ora in poi ricorrente) nei confronti di MarinaMaria Chiappa (d’ora in poi controricorrente) avente ad oggetto il pagamentodell’Imu per l’anno 2015, con cui si contesta l’omessa presentazione delladenuncia di possesso di fabbricato rientrante in un piano di recupero.La CTP ha accolto il ricorso sul presupposto dell’intervenuta decadenza delcomune dal potere di accertamento.La CTR ha confermato la decisione del primo giudice, sulla base delle seguentiragioni:- la questione è l’individuazione del dies a quo rilevante ai fini delladecadenza del potere di accertamento del comune in materia di tributilocali;- il termine è fissato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo aquello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovutoessere effettuati” (art. 1, comma 161, Legge n. 296/2006);- dunque, nel caso in cui il contribuente abbia omesso la presentazione delladenuncia, per individuare il dies a quo deve farsi riferimento al termineentro il quale egli avrebbe dovuto presentarla e cioè l’anno successivorispetto a quello a cui la dichiarazione si riferisce.

Pertanto, nel caso diomessa presentazione della dichiarazione, il Comune competente ha untermine più ampio, dispone di un anno in più per effettuare l’accertamentodel tributo;- tuttavia, vigendo ai fini IMU il principio dell’ultrattività della dichiarazionesecondo il quale il contribuente non deve presentare la dichiarazione ognianno qualora non si siano presentati eventi che ne determinano l’obbligo,l’eventuale omissione dichiarativa avrà effetto sanzionatorio anche per glianni successivi. In tal caso non potrà trovare applicazione anche per leannualità successive l’estensione di un anno dei termini di accertamento;- nel caso in esame di omissione della dichiarazione anche per le annualitàsuccessive, il termine di un anno in più per la notifica dell’atto diNumero registro generale 6367/2025Numero sezionale 2318/2026Numero di raccolta generale 15854/2026accertamento riguarderà solo l’anno in cui si è verificata la primaData pubblicazione 23/05/2026omissione;- pertanto, essendo sorto l’obbligo di denuncia in anni precedenti al 2012 edessendo stata effettuata la notifica dell’avviso di accertamento per l’anno2015 nel dicembre 2021, risulta violato il termine decadenziale previstodalla norma.Il ricorrente ha proposto ricorso fondato su un unico motivo.Ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., il consigliere delegato ha proposto la definizioneanticipata del giudizio.

Il ricorrente ha presentato istanza di decisione eopposizione alla proposta e depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. dell’art. 1, comma 161, l. n. 296del 2006 e dell’art. 13, comma 12 ter, d.l. n. 201 del 2011. Evidenzia l’erroneitàdella sentenza che, pur partendo dal dato normativo dell’art. 1, comma 161, l.n. 296 del 2006, non ha tenuto conto del previsto termine di 90 giorni per la perla presentazione della dichiarazione.1.1.

Il motivo è infondato per le ragioni di seguito esposte.Risulta dalla sentenza impugnata che l’oggetto della controversia riguardava«una serie di avvisi di accertamento a fini IMU e TASI, per gli anni dal 2012 al2016, ai soci della Società Agricola Chiappa Luigi e Antonio, tra cui il ricorrente,coltivatori diretti, in relazione a immobili agricoli inseriti in un Piano di RecuperoEdilizio, adottato con deliberazione del Consiglio comunale nel 2007, richiestodal contribuente e dagli altri comproprietari lottizzanti, che avevano presentatoun progetto che prevedeva la demolizione di alcuni fabbricati e la costruzione didiversi appartamenti da destinare ad edilizia residenziale e autorimesse.Progetto in corso di realizzazione.

La questione, in particolare, riguardava unfabbricato rientrante nel piano di recupero, a dire del Comune ancoraerroneamente accatastato in D/10 pur non avendone più i requisiti, la cuidestinazione edificatoria era da ritenersi ormai incompatibile con qualsiasi altradestinazione, agricola o pertinenziale, non potendosi più considerare fabbricatoNumero registro generale 6367/2025Numero sezionale 2318/2026Numero di raccolta generale 15854/2026rurale utilizzato per lo svolgimento dell'attività agricola, come sostenuto nelData pubblicazione 23/05/2026ricorso».Si trattava, quindi, di terreni (e fabbricati) agricoli che erano divenuti edificabilie la circostanza trova conferma nello stesso ricorso, laddove si assume che sitrattava di omessa dichiarazione di terreni edificabili.In proposito, il Collegio intende ribadire che l'onere dichiarativo della variazionedegli elementi di imposizione previsto, per l'ICI, dall'art. 10, comma 4, del d.lgs.n. 504 del 1992, e per l'IMU dall'art. 13, comma 12-ter, del d.l. n. 201 del 2011,conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011 (ratione temporis applicabile), esuccessivamente dall'art. 1, comma 769, della l. n. 160 del 2019, non sussistenell'ipotesi in cui la variazione consiste nella sopravvenuta trasformazione di unterreno agricolo in area edificabile, in forza dello strumento urbanistico generaleadottato dall'ente impositore (Cass., 7 ottobre 2025, n. 26921, Rv. 676724 –02).Ne consegue il rigetto del ricorso e, trattandosi di decisione non collimante conla proposta di definizione anticipata per sopravvenienza della giurisprudenza dilegittimità, appare opportuna la compensazione delle spese del giudizio.Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; compensa integralmente, tra le parti, spese delgiudizio; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàdell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1 — bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso il 12 marzo 2026.Il PresidenteLiberato Paolitto