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Ordinanza — n. 15805/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal claiming insufficient reasoning, upholding lower court's free evaluation of evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15805/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against a tax assessment, ruling that the lower court's decision was legally sound. The taxpayer argued the first-instance judgment failed to address specific inconsistencies regarding missing invoices and unverified expenses, claiming a violation of procedural rules. The court held that the lower judge had the discretion to weigh evidence freely and was not required to explicitly refute every piece of contrary proof presented by the taxpayer.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: The court of first instance may freely evaluate evidence and is not obliged to explicitly refute contrary proofs; cassation review of motivation is limited to constitutional minimums.

Parole chiave

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free evaluation of evidence tax assessment appeal insufficient reasoning contradictory proofs cassation review limits taxpayer burden of proof procedural omission

Disposizioni normative citate

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Art. 360, first paragraph, no. 4 of the Code of Civil Procedure
Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360,primo comma, n.
Art. 112 of the Code of Civil Procedure
Art. 8 of D.L. no. 16/2012
22 e 23 dell’atto d’appello, relativo a violazione dell’art. 8 d.l.
Art. 54 of D.L. no. 83/2012
la cui riformulazione,disposta dall'art. 54 del d.l.
Art. 12 of the Civil Code
134, secondo le Sezioni Unite deve essere interpretata,alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, comeriduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sullamotivazione.
art. 112 c.p
art. 109 d.P.R. n. 917/1986
212/2000, dell’art. 109 d.P.R. n. 917/1986, dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 4 November 2013 no. 24679
Cass. 16 November 2011 no. 27197
Cass. 6 April 2011 no. 7921
Cass. 21 September 2006 no. 20455
Cass. 4 April 2006 no. 7846
Cass. 9 September 2004 no. 18134
Cass. 7 February 2004 no. 2357
Cass. 7 January 2009 no. 42
Cass. 17 July 2001 no. 9662
Cass. Sez. Un. 7 April 2014 no. 8053

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Testo completo

e entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato-controricorrente-avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria- Genovan. 1513/2018, depositata il 13/11/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/05/2026 dal Co:Marcello Maria Fracanzani.Numero registro generale 16040/2019Numero sezionale 4312/2026Numero di raccolta generale 15805/2026Data pubblicazione 22/05/2026Il sig. Remo Belruti esercita l’attività di commercialista e revisorecontabile ed era attinto da avviso di accertamento per maggior redditosull’anno di imposta 2010.L’atto impositivo era formato su accertamento induttivo, dopo averinviato questionario al contribuente, con richiesta di documenti, cui eradato riscontro solo parziale.

Nel prosieguo del confrontoendoprocedimentale il contribuente non era in grado di reperire il registroIva, le schede dei conti, le fatture attive e passive dei redditi diversi, ildettaglio del quadro RL ed il dettaglio delle varie voci, pur dichiarandoconsistente volume d’affari e simile importo di spese dedotte. Lo studio disettore non era coerente, mentre risultava nella disponibilità di dueautovetture e titolare di contratto di collaborazione domestica.L’atto impositivo era avversato dal contribuente, senza trovareapprezzamento delle proprie ragioni in entrambi i gradi di merito.Segnatamente, il collegio di secondo grado valorizzava le dichiarazionirese ai militari dallo stesso contribuente e prodotte nella costituzione inappello dell’Agenzia delle entrate, laddove lo stesso affermava di averalterato i documenti, creato fatture a suo carico sui formulari dei clienti dicui aveva la disponibilità, a giustificazione di costi mai sostenuti.Avverso questa sentenza ricorre per cassazione il sig.

Berluti,proponendo tre motivi, cui replica l’Agenzia delle entrate con tempestivocontroricorso.In prossimità dell’adunanza, la parte contribuente ha depositatomemoria ad ulteriore illustrazione dei propri motivi.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Vengono proposti tre motivi di ricorso.1.1. Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4 del codice di procedura civile per violazione dell’art.112 stesso codice di rito, per omissione di pronuncia. Nello specifico, sicontesta la mancata pronuncia su un profilo di appello, nel terzo motivo aNumero registro generale 16040/2019Numero sezionale 4312/2026Numero di raccolta generale 15805/2026Data pubblicazione 22/05/2026pag. 22 e 23 dell’atto d’appello, relativo a violazione dell’art. 8 d.l. n.16/2012 e ulteriore contraddittorietà dell’avviso di accertamentoimpugnato, laddove da una parte disconosce i costi sostenuti dal sig.realizzato avvalendosi del lavoro del sig.

Fragomeno.1.2. Il motivo è ammissibile, riportandosi i passi degli atti processualiove è stato proposto, onde verificare che non sia proposto per la primavolta in cassazione. Il motivo, tuttavia, non può essere accolto.La sentenza in scrutinio argomenta ampiamente in ordineall’inattendibilità assoluta della contabilità del contribuente, valorizzandola sua stessa dichiarazione davanti ai militari, dove ha ammesso di averlafabbricata artatamente al fine di precostituirsi delle spese. Da qui lalegittimazione all’accertamento induttivo, essendo radicalmenteinattendibile la documentazione contabile reperita.

Ne segue che risultanoimplicitamente rigettate tutte le doglianze tese a valorizzare la contabilitàin atti in rapporto all’accertamento induttivo. Ciò è conforme con risalentee condivisibile orientamento di questa Suprema Corte di legittimità, cuimerita darsi continuità.Non ricorre vizio di omessa pronuncia su punto decisivo qualora lasoluzione negativa di una richiesta di parte sia implicita nella costruzionelogico-giuridica della sentenza, incompatibile con la detta domanda (v.Cass., 18/5/1973, n. 1433; Cass., 28/6/1969, n.2355). Quando cioè ladecisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla partecomporti necessariamente il rigetto di quest'ultima, anche se manchi unaspecifica argomentazione in proposito (v.

Cass., 21/10/1972, n. 3190;Cass., 17/3/1971, n. 748; Cass., 23/6/1967, n.1537). Secondo risalenteinsegnamento di questa Corte, al giudice di merito non può inveroimputarsi di avere omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte ola particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenutisignificativi, giacché né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfaNumero registro generale 16040/2019Numero sezionale 4312/2026Numero di raccolta generale 15805/2026Data pubblicazione 22/05/2026l'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento comenella specie risulti da un esame logico e coerente, non già di tutte leprospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì solo di quelleritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo.

In altri termini,non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenutoesame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesiprospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguatadell'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficientia suffragarla, ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. V, n. 5583/2011).1.3. Non ricorre il vizio di mancata pronuncia su una eccezione dimerito sollevata in appello qualora essa, anche se non espressamenteesaminata, risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento dellapretesa dell'attore, deponendo per l'implicita pronunzia di rigettodell'eccezione medesima, sicché il relativo mancato esame può farsi valerenon già quale omessa pronunzia, e, dunque, violazione di una norma sulprocedimento (art. 112 c.p.c.), bensì come violazione di legge e difetto dimotivazione, in modo da portare il controllo di legittimità sulla conformitàa legge della decisione implicita e sulla decisività del punto non preso inconsiderazione (Cass.

III, n. 24953/2020).Il primo motivo, pertanto, è infondato e dev’essere rigettato.2. Con il secondo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3 del codice di procedura civile, per violazione dell’art.19 d.P.R. n. 633/1972, per violazione del principio di neutralità dell’Iva,per illegittimo disconoscimento della detrazione Iva riferibile ai costiriconosciuti al contribuente nella motivazione dell’atto impugnato.3. Con il terzo motivo si prospetta censura sempre ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile per violazionedell’art. 7 l. n. 212/2000, dell’art. 109 d.P.R. n. 917/1986, dell’art. 39d.P.R. n. 600/1973, per contraddittorietà dell’atto impugnato e per difettodi motivazione della sentenza, laddove afferma che il contribuente nonNumero registro generale 16040/2019Numero sezionale 4312/2026Numero di raccolta generale 15805/2026Data pubblicazione 22/05/2026abbia prodotto la documentazione richiesta, laddove invece i verbaliredatti in contraddittorio darebbero atto del contrario.3.1.

I due motivi, strettamente connessi ed inerenti alla motivazionedell’atto impositivo e della relativa motivazione della sentenza in ordine aidocumenti versati in atti ed al disconoscimento della detrazione Iva,possono essere trattati congiuntamente e sono inammissibili.Premesso che la sentenza in scrutinio, come ricordato al motivo cheprecede, abbia ritenuto inattendibile la documentazione in atti, in ragionedelle manipolazioni ammesse dal contribuente, i motivi qui in esame -sotto l’usbergo di una censura per violazione di legge- sollecitano inverouna nuova valutazione dell’apporto probatorio delle parti, per giungere adun apprezzamento nel merito diverso ed opposto a quello cui è giunto ilgiudice di secondo grado.

Ciò esula del perimetro di questa SupremaCorte di legittimità.3.2. È appena il caso di rammentare che il vizio di violazione di leggeconsiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnatodella fattispecie astratta recata da una norma di legge implicandonecessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa,l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediantele risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di meritola cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio dimotivazione (tra le tante:

Cass. 11 gennaio 2016 n. 195; Cass. 30dicembre 2015, n. 26610).Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice dilegittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicendaprocessuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezzagiuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dalgiudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuarele fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e laconcludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo,Numero registro generale 16040/2019Numero sezionale 4312/2026Numero di raccolta generale 15805/2026Data pubblicazione 22/05/2026quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti adessi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all'uno o all'altro deimezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge(Cass. 4 novembre 2013 n. 24679;

Cass. 16 novembre 2011 n. 27197;Cass. 6 aprile 2011 n. 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4aprile 2006 n. 7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio2004 n. 2357).Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelleprove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazionedegli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ades.: Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662).Per completezza argomentativa, quanto alla denuncia di vizio dimotivazione, poiché è qui in esame un provvedimento pubblicato dopo ilgiorno 11 settembre 2012, resta applicabile ratione temporis il nuovotesto dell'art. 360, comma primo, n.

5) c.p.c. la cui riformulazione,disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge7 agosto 2012, n. 134, secondo le Sezioni Unite deve essere interpretata,alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, comeriduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sullamotivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purchéil vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella"mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella"motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di"sufficienza" della motivazione (Cass. Sez.Un. 7 aprile 2014 n. 8053).Numero registro generale 16040/2019Numero sezionale 4312/2026Numero di raccolta generale 15805/2026Data pubblicazione 22/05/2026La sentenza in scrutinio si colloca ben oltre al citato “minimocostituzionale”.I motivi secondo e terzo non possono quindi essere accolti.4.

In definitiva il ricorso è infondato e dev’essere rigettato, le speseseguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione dellespese del giudizio di legittimità a favore della parte controricorrente, cheliquida in €.cinquemilaseicento/00, oltre a spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dàparte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20/05/2026.Il PresidenteRoberta CRUCITTI