Italian court dismisses appeal after plaintiff withdraws case, settling dispute between company and municipality.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal in favor of conciliation. The municipality and the contributing company agreed to resolve the tax dispute without further litigation. Consequently, the court ordered the mutual compensation of litigation costs and exempted the parties from additional unified contribution fees.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; When a party withdraws an appeal to settle a dispute, the proceedings are extinguished and the unified contribution fee is not due.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
a dall’Avvocato CORRADO EDOARDO MOLLICA giustaprocura speciale in atti-ricorrente-controCOMUNE DI REGGIO CALABRIA, in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avvocato ALBERTO BRUGNANO giusta procuraspeciale in atti-controricorrente–Numero registro generale 15044/2025Numero sezionale 4208/2026Numero di raccolta generale 15732/2026Data pubblicazione 22/05/2026avverso la sentenza n. 1036/2025 della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIADI SECONDO GRADO della CALABRIA, depositata il 9/4/2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nonpartecipata del 15/5/2026 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLADELL'ORFANOUop S.r.L. propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazionedella sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Calabria aveva accolto l’appello del Comune di ReggioCalabria avverso la pronuncia della Corte di giustizia tributaria di primogrado di Reggio Calabria n. 1080/2023 cui era stato accolto il ricorsoproposto dalla società contribuente avverso avviso di pagamento Tari2019.Il Comune resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1.
Preliminarmente, la Corte rileva che con istanza, depositata indata 13/5/2026, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso a seguitodi conciliazione della controversia con il Comune.1.2. A tale istanza di parte ricorrente ha prestato adesione l’Entelocale.1.3. Va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazioneintegrale delle spese di lite.1.4. Non ricorrono i presupposti per l'ulteriore versamento delcontributo unificato, non trovando applicazione, in caso di rinuncia alricorso per cassazione, l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012,che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versareun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in quanto tale misurasi applica ai soli casi -tipici- del rigetto dell'impugnazione o della suadeclaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misuraeccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e nonNumero registro generale 15044/2025Numero sezionale 4208/2026Numero di raccolta generale 15732/2026Data pubblicazione 22/05/2026suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., 18luglio 2018, n. 19071;
Cass., 12 novembre 2015, n. 23175). P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte diCassazione, Sezione Tributaria, in data 15.5.2026.Il Presidente(ANGELO MATTEO SOCCI)