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Ordinanza — n. 15723/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court orders correction of Cassation ruling to include lawyer's costs as requested by defense counsel.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15723/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation ordered a material correction to a previous extinction decree regarding the allocation of litigation costs. The Di Caccamo family requested the amendment to add a clause distributing legal fees to their defense attorney, Giorgio Antonini, who had previously claimed them as an antistatary. The Court ruled that since no prior ruling addressed this specific request, the correct remedy was a material correction procedure under Articles 287 and 288 of the Code of Civil Procedure rather than a standard appeal.

Regesto Legislator

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Art. 287, 288 c.p.c.; Art. 93 c.p.c.: When a defense attorney's request for cost deduction is omitted in a final judgment, the appropriate remedy is a material correction procedure rather than an ordinary appeal, ensuring the attorney receives the disputed fees.

Parole chiave

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material correction procedure litigation costs allocation antistatary defense counsel Cassation ruling amendment omitted cost claim condono delle spese procedurali censure procedurali stralcio del procedimento

Disposizioni normative citate

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Art. 287 c.p.c.
Art. 288 c.p.c.
Art. 93 c.p.c.
Giorgio Antonini ex art. 93 c.p.c.» dopole parole «spese generali ed accessori»;dispone che la Cancelleria provveda agli adempimenti di cui all’art.196- quinquies, quinto comma, disp.
Art. 391-bis c.p.c.
Due Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, DiCaccamo Giovanni, Di Caccamo Patrizia, Di Caccamo Renato,rappresentati e difesi dall'avvocato Giorgio Antonini-già controricorrenti-relativamente al decreto di estinzione ex art. 391 c.p.c.
Art. 196-quinquies, quinto comma, disp. att. c.p.c.
art. 391 c.p
Due Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, DiCaccamo Giovanni, Di Caccamo Patrizia, Di Caccamo Renato,rappresentati e difesi dall'avvocato Giorgio Antonini-già controricorrenti-relativamente al decreto di estinzione ex art. 391 c.p.c.
art. 391-bis c.p
Due Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, DiCaccamo Giovanni, Di Caccamo Patrizia, Di Caccamo Renato,rappresentati e difesi dall'avvocato Giorgio Antonini-già controricorrenti-relativamente al decreto di estinzione ex art. 391 c.p.c.
art. 93 c.p
Giorgio Antonini ex art. 93 c.p.c.» dopole parole «spese generali ed accessori»;dispone che la Cancelleria provveda agli adempimenti di cui all’art.196- quinquies, quinto comma, disp.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U. 07/07/2010, n. 16037
Cass. Sez. U. 10/01/2011, n. 293
Cass. Sez. U. 11/04/2014, n. 8578
Cass., Sez. U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002
Cass., Sez. U., Sentenza n. 29432 del 14/11/2024
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Testo completo

ia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato .-già ricorrente-controA.p.g.r. Due Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, DiCaccamo Giovanni, Di Caccamo Patrizia, Di Caccamo Renato,rappresentati e difesi dall'avvocato Giorgio Antonini-già controricorrenti-relativamente al decreto di estinzione ex art. 391 c.p.c. della Corte diCassazione n. 1540/2025 depositato il 22/01/2025.Numero registro generale 14876/2025Numero sezionale 3742/2026Numero di raccolta generale 15723/2026Data pubblicazione 22/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/04/2026 dalConsigliere Milena Balsamo.RILEVATO CHE:Giovanni, Renata e Patrizia Di Caccamo - per tramite del difensore,con istanza datata 5 giugno 2025 chiedevano di disporre la correzionedi un errore materiale contenuto nel decreto di estinzione n.1540/2025 pubblicato 22.01.2025 emesso dal consigliere delegatoall’esito dell’inutile spirare del termine dei quaranta giorni seguiti aldeposito della proposta di definizione accelerata, emesso nelprocedimento n. 12629/2021 R.G., aggiungendo al dispositivo ladistrazione delle spese di lite in favore del procuratore antistatario;CONSIDERATO CHEritualmente instaurato il contraddittorio, risulta che effettivamentel’avv.

Giorgio Antonini aveva chiesto la distrazione in suo favore, exart. 93 c.p.c., delle spese legali del giudizio di legittimità,dichiarandosi antistatario; − come già più volte statuito da questaCorte, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione dellespese proposta dal difensore, il rimedio, in assenza di un’espressaindicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzionedegli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagliordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta didistrazione qualificarsi come domanda autonoma;

− la procedura dicorrezione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93, comma2, c.p.c. - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri diaver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese consente ilmigliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole duratadel processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensoredistrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile,ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronuncedella Corte di cassazione (Cass.

Sez. U. 07/07/2010, n. 16037;Numero registro generale 14876/2025Numero sezionale 3742/2026Numero di raccolta generale 15723/2026Data pubblicazione 22/05/202610/01/2011, n. 293; 11/04/2014, n. 8578); − in conclusione, si devedisporre che la motivazione del summenzionato decreto sia emendatacon l’aggiunta della frase «, con distrazione in favore dell’avv.Giorgio Antonini ex art. 93 c.p.c.» dopo le parole «si liquidano comeal dispositivo» e che il dispositivo sia corretto mediante l’aggiuntadell’inciso «, con distrazione in favore dell’avv.

Giorgio Antonini exart. 93 c.p.c.» dopo le parole «spese generali ed accessori»;− poiché il presente provvedimento di correzione è redatto informato elettronico, deve darsi mandato al Cancelliere di formare undocumento informatico contenente la copia del provvedimentocorretto e del presente provvedimento di correzione, sottoscriverlodigitalmente ed inserirlo nel fascicolo informatico, in ossequio aquanto stabilito dall’art. 196-quinquies, quinto comma, disp. att.c.p.c.; − per la peculiare sua natura, non vi è luogo a provvederesulle spese del presente procedimento (ex multis, Cass., Sez.

U,Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002; Cass., Sez. U., Sentenza n.29432 del 14/11/2024) P.Q.Mla Corte dispone che la motivazione del decreto di estinzione.1540/2025, pubblicato 22.01.2025, sia emendata con l’aggiunta dellafrase «, con distrazione in favore dell’avv. Giorgio Antonini ex art. 93c.p.c.» dopo le parole «si liquidano come al dispositivo» e che ildispositivo sia corretto mediante l’aggiunta dell’inciso «condistrazione in favore dell’avv. Giorgio Antonini ex art. 93 c.p.c.» dopole parole «spese generali ed accessori»;dispone che la Cancelleria provveda agli adempimenti di cui all’art.196- quinquies, quinto comma, disp. att. c.p.c..Cosi deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria il 30aprile 2026 .Il PresidenteNumero registro generale 14876/2025Numero sezionale 3742/2026Numero di raccolta generale 15723/2026Data pubblicazione 22/05/2026Giacomo Maria Stalla