Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15715/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax appeal, ruling that internal delegation of signature need not specify name or date.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15715/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court allowed the taxpayers' appeal against the Regional Tax Commission's dismissal of their challenge to a tax assessment notice. The lower court had rejected the claim because the delegation of signature lacked the specific name and validity term of the delegate. The Court reversed this, holding that for a signature-only delegation, the administrative body need only demonstrate the correct exercise of power through service orders rather than a specific document listing the delegate's name.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 42 d.P.R. n. 600/1973; A delegation of signature to a non-competent official is an internal administrative measure where validity is proven by service orders indicating the delegate's qualification, rendering specific naming and date requirements unnecessary.

Parole chiave

Generato dall'IA
delegation of signature tax assessment notice burden of proof internal administrative order signature validity tax appeal procedure competent official

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
Con il primo motivo l’Agenzia ricorrente si duole della violazione o falsaapplicazione dell’art. 42 del d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 22803/15
Cass. 14942/13
Cass. Sez. 5, 17/07/2019, n. 19190
Cass. Sez. 5, 19/04/2019, n. 11013
Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28850 del 08/11/2019
11013 del 19/04/2019, Rv.653414 – 01, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28850 del 08/11/2019, Rv.
Ordinanza n. 21839 del 02/08/2024
Cass. n. 27522/2024
5 - , Ordinanza n.21839 del 02/08/2024, Cass. n. 27522/2024, Cass.
Cass. n. 31928/2024
Sez.5, n. 12781/2016
Sez.5, n. 12781/2016, 4585/17, 23433/2019).

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

nte -controBREU WALTER GEORG, rappresentato e difeso dagli avvocati VALERIABISCARDI e PASQUALE DI RICCO-controricorrentenonché controBLASCETTA LUIGI-intimato-Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELMOLISE n. 188/2020 depositata il 26/06/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2026 dalconsigliere MARCO BENATTI.Numero registro generale 3064/2021Numero sezionale 4097/2026Numero di raccolta generale 15715/2026Data pubblicazione 22/05/2026L’Agenzia delle Entrate Riscossione notificò a Walter Georg Breu e LuigiBlascetta un avviso di rettifica e liquidazione relativo all’accertamento divalore di suoli agricoli siti in Acquaviva Colle Croce (CB) oggetto dicompravendita per atto pubblico 27/3/2014 da Blascetta a Breu.

L’Ufficio,a fronte di un corrispettivo dichiarato in € 29.920,00, aveva accertato unvalore effettivo di € 63.000,00 sulla base di stima operata con metodocomparativo ad altro atto di riferimento, con maggiore imposta di registrodi € 2.977,00 cui era aggiunta identica somma a titolo di sanzione.Avverso il predetto avviso i contribuenti proposero ricorso allaCommissione Tributaria Provinciale di Campobasso che, riuniti i ricorsi econ sentenza n. 455/17, li accolse ritenendo il difetto di potere di firma delfunzionario delegato.Su appello dell’Agenzia, la Commissione Tributaria Regionale del Molise,nel contraddittorio con i contribuenti e con la sentenza indicata inepigrafe, ha respinto il gravame.Il giudice d’appello ha ritenuto che:- la propria potestà di giudicare fosse limitata all’unico punto su cui laCommissione Provinciale aveva fondato la propria decisione, dovendoprescindere dalle numerose questioni proposte con gli atti d’appello e dicostituzione;- l’eccezione di difetto di delega fosse stata tempestivamente sollevata inentrambi i ricorsi dei contribuenti, poi riuniti dal primo giudice;- nessuna valida delega sarebbe mai stata “introdotta ed esibita” inquanto avanti al primo giudice sarebbe stata prodotta solo una delega afavore del funzionario dott.

Cangiano mentre l’Agenzia appellante avrebbedepositato un atto n. 6/16 di “attribuzione deleghe firma nell’ambitoufficio territoriale di Termoli”;Numero registro generale 3064/2021Numero sezionale 4097/2026Numero di raccolta generale 15715/2026Data pubblicazione 22/05/2026- doveva condividersi la decisione di primo grado che, richiamando lapronuncia di questa Corte 22803/15, aveva ritenuto indispensabilel’anteriore conoscenza dell’atto con specificazione delle ragioni nonché iltermine di validità e nominativo del delegato, non essendo sufficiente lagenerica indicazione della sua qualifica professionale;- spetterebbe all’Amministrazione dimostrare, in caso di contestazione, ilcorretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o lapresenza di delega del titolare dell’ufficio (Cass. 14942/13);- non sarebbe pertanto ravvisabile alcun errore procedimentalenell’operato del primo giudice;- neppure sarebbe pertinente il richiamo alla pronuncia 22810/15 diquesta Corte, riguardante la mancata sottoscrizione dell’atto impugnato,né la 22800/15 in tema di qualifica richiesta in capo al delegato per lavalida sottoscrizione;- bene avrebbe ritenuto il primo giudice che l’atto di “attribuzionedeleghe” depositato in quel giudizio non fosse rilevante in quanto genericoe comunque non comunicato preventivamente al soggetto passivoricorrente, restando irrilevante altresì “l’altro” atto dispositivo n. 6/2016 diRicorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unicomotivo.Resiste con controricorso il contribuente Walter Georg Breu, depositandoaltresì memoria illustrativa.Il ricorso è stato notificato telematicamente in data 22/1/2021 anche aLuigi Blascetta, presso il difensore che li assisteva entrambi nel giudiziod’appello, che è però rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo l’Agenzia ricorrente si duole della violazione o falsaapplicazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art.Numero registro generale 3064/2021Numero sezionale 4097/2026Numero di raccolta generale 15715/2026Data pubblicazione 22/05/2026360, primo comma, n. 3, c.p.c. Lamenta in particolare che la Corte dimerito abbia ritenuto invalida la delega alla firma dell’atto impugnatoritenendo invece l’Ufficio che il documento sia del tutto conforme allaprevisione del citato art. 42, secondo cui gli avvisi vanno firmati dal capodell’Ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.Afferma d’avere, a fronte dell’eccezione dei ricorrenti, allegato lasottoscrizione da parte del Direttore dell’Ufficio di Termoli Nicola Langianoe prodotto il provvedimento d’attribuzione deleghe (n. 6/16), inquell’Ufficio firmato dal direttore provinciale dell’Agenzia delle Entrate diCampobasso, riprodotto nel ricorso.

Sostiene che l’atto sia tutt’altro chegenerico, comprendendo la specificazione di tutte le attività che vengonodelegate ai vari impiegati nonché il termine di durata della delega.Contesta che l’allegazione sia tardiva, richiamando giurisprudenza diquesta Corte secondo cui la produzione della delega può avvenire anchenella fase di merito trattandosi di atto che non attiene alla legittimazioneprocessuale, attesa la natura sostanziale dell’atto impugnato (Cass. Sez.5, n. 12781/2016, 4585/17, 23433/2019). Sostiene che l’avere prodottola delega nel corso del giudizio di primo grado e non in fase di costituzionenon comporti alcuna decadenza, essendo comunque la nullità dell’attoriconducibile, ai sensi del citato art. 42, comma 3, alla sola assenza dellasottoscrizione (Cass. 22810/2015) essendo sufficiente, ai fini dellavalidità, che lo stesso provenga e sia riferibile all’ufficio che lo ha emanato(Cass. 22800/15, 220/14, 959/15, 17044/13).1.1 Il motivo è fondato.1.2 Non può infatti condividersi l’eccezione d’inammissibilità del motivoproposta dal controricorrente ove sostiene che lo stesso occulti un sollecitoalla rivalutazione del materiale probatorio.

La censura prospetta unaspecifica violazione di legge, avendo la Corte di merito ritenuto checondizione di legittimità dell’avviso fosse l’esistenza d’una delega e la suaprevia comunicazione al contribuente, sicché non è per nulla contestataNumero registro generale 3064/2021Numero sezionale 4097/2026Numero di raccolta generale 15715/2026Data pubblicazione 22/05/2026l’errata percezione d’atti di causa, censurabile con la revocazione, mal’errata applicazione della legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.1.3 La Corte di merito ha infatti errato riguardo a entrambi i puntiviolando il citato art. 42 atteso che:- in nessuna norma è prevista la previa comunicazione al contribuente delprovvedimento di delega;- la giurisprudenza richiamata (Cass.

Sez. 5, 09/11/2015, n. 22803, Rv.637205 – 01), infatti, non ha per nulla “puntualmente motivato che per lavalidità della delega quest’atto deve essere conosciuto anteriormente” eha anzi ribadito che la nullità dell’avviso è riconducibile alla sola delega “inbianco” che non indichi il nome dei delegati.Al riguardo è consolidato l’orientamento di legittimità secondo cui,nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione di dettadelega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senzanecessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l'individuazionedella qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale consente lasuccessiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatariodella delega stessa. (Sez. 5, Sentenza n. 11013 del 19/04/2019, Rv.653414 – 01, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28850 del 08/11/2019, Rv. 655599– 01, Sez. 5, Sentenza n. 8814 del 29/03/2019, Rv. 653352 - 01).Cass. n. 21972/2024 ha ribadito che la delega alla sottoscrizionedell'avviso di accertamento conferita, ai sensi dell'art. 42, comma 1, deld.P.R. n. 600 del 1973, dal dirigente a un funzionario diverso da quelloistituzionalmente competente, avendo natura di delega di firma e non difunzioni, non richiede, per la sua validità, l'indicazione del nominativo delsoggetto delegato, né del termine di validità, poiché tali elementi possonoessere individuati anche mediante ordini di servizio, idonei a consentire expost la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmentesottoscritto l'atto.Numero registro generale 3064/2021Numero sezionale 4097/2026Numero di raccolta generale 15715/2026Data pubblicazione 22/05/2026E’ invece pacifico quanto affermato dalla ricorrente secondo cui, in temad’avviso di accertamento, se il contribuente contesta la legittimazione delsoggetto, diverso dal dirigente, alla sottoscrizione dell'atto,l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di dimostrare, in omaggio alprincipio di cd. vicinanza della prova, il corretto esercizio del potereproducendo, anche nel corso del secondo grado di giudizio, la relativadelega, che pure è solo di firma e non di funzioni (Cass.

Sez. 5,17/07/2019, n. 19190, Rv. 654755 – 01). La delega alla sottoscrizionedell'avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quelloistituzionalmente competente ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 hainfatti natura di delega di firma - e non di funzioni - poiché realizza unmero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l'attofirmato dal delegato imputabile all'organo delegante, con la conseguenzache, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione didetta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio,senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficientel'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la qualeconsente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore edestinatario della delega stessa. (Cass.

Sez. 5, 19/04/2019, n. 11013,Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28850 del 08/11/2019, Sez. 5 - , Ordinanza n.21839 del 02/08/2024, Cass. n. 27522/2024, Cass. n. 31928/2024).1.4 Nel caso specifico il documento, come si è detto riprodotto nel ricorso,delega Nicola Langiano, tra l’altro e nella sua qualità di Direttore UfficioTerritoriale di Termoli, alla sottoscrizione degli avvisi di liquidazione intema di “Controllo formale registro” senza alcun limite d’importo, èsottoscritto dalla Direttrice Provinciale e prevede il termine d’efficacia delprovvedimento medesimo.

Lo stesso non può quindi in alcun modo essereimputato di genericità.2. Il ricorso va per tali motivi accolto e la sentenza cassata con rinvio allaCorte di Giustizia Tributaria di II grado del Molise, in diversaNumero registro generale 3064/2021Numero sezionale 4097/2026Numero di raccolta generale 15715/2026Data pubblicazione 22/05/2026composizione, che provvederà all’esito anche per le spese della presentefase, per l’esame degli ulteriori motivi di censura prospettati daicontribuenti. P.Q.Maccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte diGiustizia Tributaria di II grado del Molise, in diversa composizione, cuidemanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/05/2026.Il PresidenteMilena Balsamo