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Ordinanza — n. 15702/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for revocation based on erroneous interpretation of appellate judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15702/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the taxpayer's cassation appeal challenging the second-instance tribunal's rejection of a revocation request. The taxpayer argued the tribunal committed a factual error by misinterpreting invoices as construction progress reports, but the court found this constituted an unreviewable interpretative act rather than a perceptual error. Consequently, the appeal was rejected because the second-instance court's evaluation of the documents fell within its discretionary power.

Regesto Legislator

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Art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.: A claim of erroneous interpretation of a judgment does not constitute a perceptual error under Article 395, as it involves a reviewable cognitive act rather than a lack of knowledge of established facts.

Parole chiave

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factual error revocation interpretative act perceptual error tax appeal procedure cassation dismissal sottrazione dell'iva rettifica delle detrazioni imposta sulle prestazioni in capitale

Disposizioni normative citate

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Art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c.
4, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 395, n.4, c.p.c.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
– Con l’unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n.
Art. 380-bis c.p.c.
– Il ricorso va dunque rigettato, con condanna della ricorrente alpagamento delle spese processuali nonché, ai sensi del terzo commadell’art. 380-bis c.p.c., delle somme di cui ai commi terzo e quarto dell’art.96 c.p.c., liquidate come in dispositivo.
Art. 96, comma 3 c.p.c.
nonché l’importo di euro 3.000,00 in favore dellacassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.Ai sensi dell’art.
Art. 96, comma 4 c.p.c.
nonché l’importo di euro 3.000,00 in favore dellacassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.Ai sensi dell’art.
art. 360 c.p
5 del primo comma dell’art. 360 c.p.c.(Cass., sez.
art. 380-bis c.p
– Il ricorso va dunque rigettato, con condanna della ricorrente alpagamento delle spese processuali nonché, ai sensi del terzo commadell’art. 380-bis c.p.c., delle somme di cui ai commi terzo e quarto dell’art.96 c.p.c., liquidate come in dispositivo.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. un., n. 5792/2024
360 c.p.c.(Cass., sez. un., n. 5792/2024).Ancora, a pag.
sez. un., n. 5792/2024
360 c.p.c.(Cass., sez. un., n. 5792/2024).Ancora, a pag.
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Testo completo

ll’avv. Alessandra Militerno– ricorrente –controNumero registro generale 14352/2025Numero sezionale 3964/2026Numero di raccolta generale 15702/2026Data pubblicazione 22/05/2026AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato– controricorrente –avverso la sentenza n. 21/2025 della Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Toscana, depositata il 10/1/2025.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 12 maggio 2026dal consigliere Luigi D’Alessandro.1.

– La Forte San Giorgio S.r.l. unipersonale in liquidazioneimpugnò dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Pratol’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle entrate avevadeterminato a suo carico maggiori imponibili ai fini Ires, Irap e Iva inrelazione all’anno d’imposta 2009. Il recupero a tassazione era statotra l’altro giustificato dall’Ufficio in ragione dell’indebita detrazionedell’Iva relativa ad acquisti ritenuti non inerenti, mentre la pretesariguardante l’Ires e l’Irap fu poi oggetto di annullamento in autotutelanel corso del giudizio di primo grado.2.

– Il Giudice di prime cure accolse il ricorso.3. – La Commissione tributaria regionale della Toscana, investitadell’appello dell’Agenzia delle entrate, accolse il gravame sul rilievodella mancata prova dell’inerenza dei costi documentati dalle fattureoggetto di contestazione, che la contribuente assumeva essere relativeai commissionati lavori di ristrutturazione di una fortezza, denominata“Castello di San Giorgio”, sita sull’isola di Capraia.4. – Ritenendo che il Giudice d’appello fosse incorso in un errore difatto revocatorio, avendo supposto come inesistenti gli stati diavanzamento dei lavori (per acronimo, SAL) che invece erano statiritualmente versati agli atti di causa, la società contribuente proposeNumero registro generale 14352/2025Numero sezionale 3964/2026Numero di raccolta generale 15702/2026Data pubblicazione 22/05/2026impugnazione per revocazione ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4,c.p.c., impugnazione che però la Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Toscana rigettò, osservando che la CTR non avevaaffermato che i SAL, intesi come documenti riportanti taledenominazione, non erano stati prodotti in giudizio, e, dunque, non eraincorsa in alcun errore percettivo, ma aveva piuttosto ritenuto, con ungiudizio di carattere valutativo, che i documenti agli atti di causa chela contribuente assumeva essere dei SAL, in realtà non eranopropriamente e tecnicamente qualificabili come tali.5.

– Avverso tale ultima pronuncia la Forte San Giorgio S.r.l.unipersonale in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione,affidato a un motivo e ulteriormente illustrato da memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., cui la Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.6. – Formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ex art.380-bis c.p.c., in data 10 ottobre 2025, in considerazionedell’inammissibilità dell’unico motivo di ricorso, la ricorrente, con attodepositato in data 17 novembre 2025, ha chiesto la decisione delricorso, e quindi, ai sensi degli artt. 380-bis e 380-bis.1 c.p.c., è statadisposta la trattazione della causa per l’odierna camera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

– Con l’unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 395, n.4, c.p.c. e dell’art. 64 d.lgs. n. 546 del 1992 poiché la sentenza impugnataha erroneamente ritenuto, così escludendo il dedotto errore revocatorio,che la CTR avesse valutato come non qualificabili in termini di SAL idocumenti versati in atti dalla contribuente, ciò che non eraassolutamente desumibile dal contenuto della sentenza impugnata perrevocazione, la quale aveva invece affermato tout court, in contrasto conl’evidenza documentale, che alcun SAL era stato depositato in giudizio,senza dunque compiere alcuna valutazione.Numero registro generale 14352/2025Numero sezionale 3964/2026Numero di raccolta generale 15702/2026Data pubblicazione 22/05/20262.

– Il motivo è inammissibile.2.1. – Ciò che la ricorrente rimprovera alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado è di essere giunta ad una conclusione «errata e frutto diuna lettura incompatibile con il contenuto testuale e motivazionale dellasentenza oggetto della richiesta di revocazione» (così a pag. 17 delricorso). Secondo la società contribuente i giudici di quella Corte hannotravisato il contenuto della sentenza impugnata per revocazione, innessun passaggio della quale emerge una valutazione in ordine alla nonqualificabilità dei documenti depositati in giudizio come SAL.Orbene, l’asserito errore commesso dalla Corte di secondo grado, perpoter essere utilmente censurato in sede di legittimità, deve anzituttopoter essere ricondotto ad uno dei paradigmi censori contemplati dall’art.360, comma 1 c.p.c. e nella specie la ricorrente ha formulato la suadoglianza ai sensi del n. 4 del testé citato art. 360.

Con la deduzione ditale paradigma censorio la ricorrente, in buona sostanza, sostiene che, insede di giudizio di revocazione, la Corte regionale avrebbe commesso unasvista, cioè un errore che è frutto di un’omessa percezione di un fattoprocessuale che è stato oggetto di discussione tra la parti; errore che,secondo le indicazioni di recente fornite dalle Sezioni unite di questa Cortecon la sentenza n. 5792/2024, sarebbe appunto censurabile in questasede ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.E tuttavia il travisamento che secondo la citata pronuncia delle Sezioniunite è denunciabile ai sensi del paradigma normativo da ultimomenzionato è solo quello che si concreta in una svista percettiva, ciò chericorrere quando il giudice di merito suppone un fatto la cui verità èincontrastabilmente esclusa, oppure l’inesistenza di un fatto la cui veritàè positivamente stabilita; mentre nel caso di specie ciò di cui la ricorrentesi lamenta non è un errore percettivo, ma piuttosto un’erroneainterpretazione, da parte della CGT di secondo grado, del contenuto dellasentenza impugnata per revocazione.Numero registro generale 14352/2025Numero sezionale 3964/2026Numero di raccolta generale 15702/2026Data pubblicazione 22/05/2026Come si è già detto sopra, la società contribuente discorre di «letturaincompatibile con il contenuto testuale e motivazionale della sentenzaoggetto della richiesta di revocazione», evocando, con il concetto di“lettura”, un esame dell’atto processuale, ovverosia un’effettiva attivitàcognitiva, che è l’antitesi di quella mancanza di cognizione in cui consistel’errore percettivo denunciabile, a seconda che cada su fatti processuali osu fatti sostanziali, e sempre che questi siano stati oggetto di discussionetra le parti, ai sensi del n. 4 o del n. 5 del primo comma dell’art. 360 c.p.c.(Cass., sez. un., n. 5792/2024).Ancora, a pag. 20 del ricorso, la società contribuente afferma chequella data dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado sarebbe una«”libera” interpretazione» che «non trova riscontro nel contenuto dellasentenza oggetto della revocazione».

Come si vede, la ricorrente, purrichiamando il paradigma di cui all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., noncensura un errore di percezione, ma si duole di un’errata interpretazionedegli atti processuali (specificamente, della sentenza oggetto delladomanda di revocazione).2.2. – Né potrebbe ammettersi un sindacato di questa Cortesull’attività interpretativa compiuta dalla Corte regionale in merito alcontenuto della sentenza impugnata per revocazione, giacchéquell’attività interpretativa, funzionale a verificare se nella speciericorresse o meno l’errore di fatto revocatorio dedotto con il mezzo diimpugnazione, costituisce il cuore dell’apprezzamento di fatto rimesso algiudice di merito, ed è pertanto incensurabile in sede di legittimità.3.

– Il ricorso va dunque rigettato, con condanna della ricorrente alpagamento delle spese processuali nonché, ai sensi del terzo commadell’art. 380-bis c.p.c., delle somme di cui ai commi terzo e quarto dell’art.96 c.p.c., liquidate come in dispositivo. P.Q.MNumero registro generale 14352/2025Numero sezionale 3964/2026Numero di raccolta generale 15702/2026Data pubblicazione 22/05/2026La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, infavore della controricorrente, delle spese del presente giudizio dilegittimità che liquida complessivamente in euro 8.200,00 per compensi,oltre spese prenotate a debito.

Condanna la ricorrente a pagare in favoredella controricorrente l’ulteriore importo di euro 8.200,00 ai sensi dell’art.96, comma 3, c.p.c. nonché l’importo di euro 3.000,00 in favore dellacassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 maggio 2026La PresidenteGiulia Iofrida