Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 15673/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 15673/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 15673/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

!Numero registro generale 1479/2025Numero sezionale 1302/2026Numero di raccolta generale 15673/2026Data pubblicazione 22/05/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 1479/2025 proposto da:COMUNE DI ZEVIO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, anchedisgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Pasquale Russo, Fabio Coli e Francesco Padovani;-ricorrente-controrappresentata e difesa dall’avv. Elena Righetti;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Veneto, n. 495/2/2024depositata il 6 giugno 2024.Visti gli atti depositati il 13 e 14 maggio 2026 con i quali le parti hanno chiesto l’estinzionedel giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia;considerato che tali istanze sono da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte del ricorrentecon adesione per accettazione della parte controricorrente (v., in termini, Cass. n. 1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 15673/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 1479/2025 proposto da:COMUNE DI ZEVIO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, anchedisgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Pasquale Russo, Fabio Coli e Francesco Padovani;-ricorrente-controrappresentata e difesa dall’avv. Elena Righetti;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Veneto, n. 495/2/2024depositata il 6 giugno 2024.Visti gli atti depositati il 13 e 14 maggio 2026 con i quali le parti hanno chiesto l’estinzionedel giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia;considerato che tali istanze sono da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte del ricorrentecon adesione per accettazione della parte controricorrente (v., in termini, Cass. n. 1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

Generato dall'IA
ritiro delle conclusioni civili risoluzione delle controversie contenzioso tributario opposizione al precetto esecutivo declinatoria di competenza rinvio del dibattimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 391 cod. proc. civ
1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

!Numero registro generale 1479/2025Numero sezionale 1302/2026Numero di raccolta generale 15673/2026Data pubblicazione 22/05/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 1479/2025 proposto da:COMUNE DI ZEVIO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, anchedisgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Pasquale Russo, Fabio Coli e Francesco Padovani;-ricorrente-controrappresentata e difesa dall’avv. Elena Righetti;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Veneto, n. 495/2/2024depositata il 6 giugno 2024.Visti gli atti depositati il 13 e 14 maggio 2026 con i quali le parti hanno chiesto l’estinzionedel giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia;considerato che tali istanze sono da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte del ricorrentecon adesione per accettazione della parte controricorrente (v., in termini, Cass. n. 1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 21/05/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINO