Decreto — n. 15673/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IA!Numero registro generale 1479/2025Numero sezionale 1302/2026Numero di raccolta generale 15673/2026Data pubblicazione 22/05/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 1479/2025 proposto da:COMUNE DI ZEVIO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, anchedisgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Pasquale Russo, Fabio Coli e Francesco Padovani;-ricorrente-controrappresentata e difesa dall’avv. Elena Righetti;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Veneto, n. 495/2/2024depositata il 6 giugno 2024.Visti gli atti depositati il 13 e 14 maggio 2026 con i quali le parti hanno chiesto l’estinzionedel giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia;considerato che tali istanze sono da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte del ricorrentecon adesione per accettazione della parte controricorrente (v., in termini, Cass. n. 1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 15673/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 1479/2025 proposto da:COMUNE DI ZEVIO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, anchedisgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Pasquale Russo, Fabio Coli e Francesco Padovani;-ricorrente-controrappresentata e difesa dall’avv. Elena Righetti;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Veneto, n. 495/2/2024depositata il 6 giugno 2024.Visti gli atti depositati il 13 e 14 maggio 2026 con i quali le parti hanno chiesto l’estinzionedel giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia;considerato che tali istanze sono da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte del ricorrentecon adesione per accettazione della parte controricorrente (v., in termini, Cass. n. 1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ.
Parole chiave
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!Numero registro generale 1479/2025Numero sezionale 1302/2026Numero di raccolta generale 15673/2026Data pubblicazione 22/05/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 1479/2025 proposto da:COMUNE DI ZEVIO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, anchedisgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Pasquale Russo, Fabio Coli e Francesco Padovani;-ricorrente-controrappresentata e difesa dall’avv. Elena Righetti;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Veneto, n. 495/2/2024depositata il 6 giugno 2024.Visti gli atti depositati il 13 e 14 maggio 2026 con i quali le parti hanno chiesto l’estinzionedel giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia;considerato che tali istanze sono da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte del ricorrentecon adesione per accettazione della parte controricorrente (v., in termini, Cass. n. 1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ.
P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 21/05/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINO