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Decreto — n. 15663/2026 — snciv Generato dall'IA

Supreme Court declares appeal extinguished due to parties' mutual settlement and joint request for judgment termination.

Numero d'incarto Decreto — n. 15663/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation declared the appeal extinguished following a joint request by both parties to terminate the proceedings. The appellant, represented by Serena Giglio, and the tax authority reached a conciliation agreement regarding the dispute over the tax decision. Consequently, the court ruled that the litigation was resolved without a substantive ruling on the merits of the case.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; When parties jointly request the extinction of proceedings due to settlement, the court declares the appeal extinguished and compensates costs.

Parole chiave

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mutual settlement extinction of proceedings joint request tax litigation costs compensation fine del processo chiusura della procedura di assistenza giudiziaria contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 1915/2026
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Testo completo

!Numero registro generale 11043/2024Numero sezionale 1297/2026Numero di raccolta generale 15663/2026Data pubblicazione 22/05/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 11043/2024 proposto da:dall’avv. Serena Giglio;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, n.3260/8/2023 depositata il 6 novembre 2023.Visto l’atto depositato il 5 maggio 2026 con il quale le parti hanno chiesto congiuntamentel’estinzione del giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia;considerato che tale istanza è da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte della ricorrentecon adesione per accettazione della parte controricorrente (v., in termini, Cass. n. 1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 21/05/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINO