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Decreto — n. 15658/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 15658/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 15658/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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!Numero registro generale 6511/2024Numero sezionale 1296/2026Numero di raccolta generale 15658/2026Data pubblicazione 22/05/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 6511/2024 proposto da:EUR SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.Stefano Petrecca e dall’avv. Arianna Valenza;-ricorrente-controCOMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Capitolina con l’avv. Federica Graglia;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, n. 5112/7/2023depositata l’11 settembre 2023.Visto l’atto depositato l’8 maggio 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderitoalla rinuncia;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 15658/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 6511/2024 proposto da:EUR SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.Stefano Petrecca e dall’avv. Arianna Valenza;-ricorrente-controCOMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Capitolina con l’avv. Federica Graglia;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, n. 5112/7/2023depositata l’11 settembre 2023.Visto l’atto depositato l’8 maggio 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderitoalla rinuncia;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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rinuncia all'espropriazione rinuncia al dibattimento orale revoca dell'opposizione rinuncia all'eredità rinuncia a pretese di salario sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
5112/7/2023depositata l’11 settembre 2023.Visto l’atto depositato l’8 maggio 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderitoalla rinuncia;visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

!Numero registro generale 6511/2024Numero sezionale 1296/2026Numero di raccolta generale 15658/2026Data pubblicazione 22/05/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 6511/2024 proposto da:EUR SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.Stefano Petrecca e dall’avv. Arianna Valenza;-ricorrente-controCOMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Capitolina con l’avv. Federica Graglia;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, n. 5112/7/2023depositata l’11 settembre 2023.Visto l’atto depositato l’8 maggio 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderitoalla rinuncia;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 21/05/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINO