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Ordinanza — n. 15581/2026 — snciv Generato dall'IA

Court allows appeal against tax assessment, ruling judicially determined rental income prevails over administrative re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15581/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed Carla Marcatili's appeal against a second-instance tax court decision regarding TASI taxes. The lower court incorrectly applied administrative rental figures instead of the judicially determined rental income from prior final judgments on cadastral assessments. The court ruled that final judicial decisions retroactively establish the taxable base, invalidating the lower court's failure to account for these binding precedents.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; When a final judicial decision determines the cadastral rental income, it constitutes the sole valid and effective income for tax base calculation, retroacting to the date of the tax demand.

Parole chiave

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TASI tax assessment judicially determined income cadastral rental value retroactive effect of judgments tax base calculation binding precedent administrative re-evaluation stima fiscale immobiliare

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
artt. 2909 cod. civ
Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denunciaviolazione o falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ., 1,comma 669, della legge 27 dicembre 2013, n.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5^, 1 giugno 2006, n. 13069
Cass., Sez. 5^, 12 maggio 2010, n. 11439
Cass., Sez. 5^, 4 marzo 2015, n. 4334
5^, 12 maggio 2010, n.11439; Cass., Sez. 5^, 4 marzo 2015, n. 4334; Cass., Sez.5^, 31 luglio 2015, nn.
Cass., Sez. 5^, 31 luglio 2015, nn. 16242 e 16243
Cass., Sez. 5^, 29 gennaio 2019, n. 2392
Cass., Sez. 5^, 29 marzo 2019, nn. 8837, 8838, 8839 e 8840
Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2019, nn. 10000, 10001, 10002, 10003 e 10004
Cass., Sez. 6^-5, 27 novembre 2020, n. 27109
Cass., Sez. 5^, 26 gennaio 2021, n. 1569
Cass., Sez. 5^, 9 giugno 2022, n. 18637
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Testo completo

igliere RENDITA CON PROCEDURADOCFADECORRENZA AI FINI DELLADott. Giuseppe Lo Sardo Consigliere relatore DETERMINAZIONE DELTRIBUTODott.ssa Margherita Libri Consigliere Ad. 14/5/2026 CCDott.ssa Manuela Cavallo Consigliere R.G. N. 8607/2024ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 8607/2024 R.G., propostoMarcatili Carla, rappresentata e difesa dall’Avv. Angelo Tanzi,con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata (indirizzopec per notifiche e comunicazioni: angelotanzi@ordine-avvocatiroma.org), giusta procura in allegato al ricorsointroduttivo del presente procedimento;RICORRENTECONTRORoma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore,autorizzata a resistere nel presente procedimento in virtù dideterminazione resa dal Capo dell’Avvocatura Capitolina il 23aprile 2024, n. 1231, rappresentata e difesa dall’Avv.

FedericaGraglia, con studio in Roma (presso gli Uffici dell’AvvocaturaCapitolina), ove elettivamente domiciliata (indirizzo pec pernotifiche e comunicazioni: federica.graglia@pec.comune.-roma.it), giusta procura in allegato al controricorso dicostituzione nel presente procedimento;Numero registro generale 8607/2024Numero sezionale 4114/2026Numero di raccolta generale 15581/2026Data pubblicazione 21/05/2026CONTRORICORRENTEavverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributariadi secondo grado del Lazio il 2 ottobre 2023, n. 5443/14/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 14 maggio 2026 dal Dott.

Giuseppe LoSardo;1. Carla Marcatili ha proposto ricorso per la cassazione dellasentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Lazio il 2 ottobre 2023, n. 5443/14/2023,che, in controversia su impugnazione degli avvisi diaccertamento in rettifica n. 5797 del 9 dicembre 2019,notificatole il 17 dicembre 2019, per omesso parzialeversamento della IUC – TASI relativa all’anno 2014, nellamisura di € 7.195,62, e n. 5796 del 9 dicembre 2019,notificatole il 17 dicembre 2019, per omesso parzialeversamento della IUC – TASI relativa all’anno 2015, nellamisura di € 7.013,94, da parte di Roma Capitale, in relazionead immobili ubicati nel medesimo Comune, senza tener contodei giudicati formatisi sulle sentenze depositate dallaCommissione tributaria provinciale di Roma l’11 giugno 2015,n. 12932/20/2015 (dal 10 dicembre 2015), e il 7 luglio 2016,n. 16753/31/2016 (dall’8 febbraio 2017), in sede diimpugnazione, rispettivamente, dell’avviso di accertamentocatastale n. 2013RM1083520 e dell’avviso di accertamentocatastale n. 2013RM1065346 da parte dell’Agenzia delleEntrate, che avevano rideterminato in minus le rendite deipredetti immobili, ha rigettato l’appello proposto dallamedesima nei confronti di Roma Capitale avverso la sentenzadepositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma ilNumero registro generale 8607/2024Numero sezionale 4114/2026Numero di raccolta generale 15581/2026Data pubblicazione 21/05/202615 febbraio 2022, n. 1776/9/2022, con condanna alla rifusionedelle spese giudiziali.2.

Il giudice di appello ha confermato la decisione di primogrado – che aveva respinto il ricorso originario dellacontribuente, ritenendo legittimo il calcolo del valore degliimmobili sulle rendite risultanti in catasto dal 1° gennaiodell’anno di imposizione – sul rilievo che: «Il contribuentelamenta (…) la circostanza che l'avviso di accertamento sifonda su risultanze catastali che sono state oggetto di unapronuncia di parziale accoglimento, della CTP di Roma,dell’opposizione presentata dall’odierna ricorrente avversoavvisi di accertamento catastale notificati dall’Agenzia delleEntrate Ufficio del Territorio DP di Roma.

Tuttavia, le duepronunce del giudice tributario, di parziale accoglimento deiricorsi agli avvisi di accertamento diretti ad una diversaclassificazione catastale degli immobili, non risultano opponibilialla odierna appellata, estranea ai due giudizi di 1^ grado.Pertanto, il Comune di Roma, non può che valutare le renditepoter operare ulteriori valutazioni».3. Roma Capitale ha resistito con controricorso.4. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denunciaviolazione o falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ., 1,comma 669, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e 5, comma2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in relazione all'art. 360,primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere statoerroneamente ritenuto dal giudice di appello che potesseessere disatteso il giudicato formatosi a seguito delle decisionidella Commissione tributaria provinciale di Roma n.Numero registro generale 8607/2024Numero sezionale 4114/2026Numero di raccolta generale 15581/2026Data pubblicazione 21/05/202612932/2015 e n. 16753/2016, che avevano dichiarato lalegittimità dei nuovi classamenti attribuito dall’Agenzia delleEntrate e posti alla base dell’accertamento di Roma Capitale.1.1 Il predetto motivo è fondato.1.2 Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, intema di ICI (ma valido anche per l’MU e per la TASI), in casodi impugnazione dell'atto di attribuzionedella rendita catastale, la sentenza che ne determina lamisura, ancorché passata in giudicato nel corso del giudizioavente ad oggetto la determinazione dell'imposta dovuta dalcontribuente, rappresenta l'unico dato da prendere inconsiderazione ai fini dell'individuazione della base imponibile,dovendosi ritenere, a seguito dell’accertamento giudizialedefinitivo, che essa costituisca l'unica rendita valida ed efficaceai fini dell'applicazione dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. 30dicembre 1992, n. 504, fin dal momento dell'attribuzione daparte dell'U.T.E. (e, poi, dell’Agenzia del Territorio), atteso chegli effetti di ogni provvedimento giurisdizionale retroagisconoal momento della domanda (in termini:

Cass., Sez. 5^, 1giugno 2006, n. 13069; Cass., Sez. 5^, 12 maggio 2010, n.11439; Cass., Sez. 5^, 4 marzo 2015, n. 4334; Cass., Sez.5^, 31 luglio 2015, nn. 16242 e 16243; Cass., Sez. 5^, 29gennaio 2019, n. 2392; Cass., Sez. 5^, 29 marzo 2019, nn.8837, 8838, 8839 e 8840; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2019, nn.10000, 10001, 10002, 10003 e 10004; Cass., Sez. 6^-5, 27novembre 2020, n. 27109; Cass., Sez. 5^, 26 gennaio 2021,n. 1569; Cass., Sez. 5^, 9 giugno 2022, n. 18637).1.3 Peraltro, un recente arresto di questa Corte hapuntualmente ribadito che, in tema di ICI (ma con valenzaanche per l’IMU e la TASI), la sentenza passata in giudicatoNumero registro generale 8607/2024Numero sezionale 4114/2026Numero di raccolta generale 15581/2026Data pubblicazione 21/05/2026che determina la misura della rendita catastale rappresental'unico dato da prendere in considerazione ai finidell'individuazione della base imponibile, in quanto, a seguitodell'accertamento giudiziale definitivo, essa costituisce l'unicarendita valida ed efficace ai fini dell'applicazione dell'art. 5,comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, fin dalmomento dell'attribuzione della rendita impugnata, atteso chegli effetti di ogni provvedimento giurisdizionale retroagisconoal momento della domanda, con la conseguenza che perl’annualità in cui interviene il giudicato, ove si accerti che a talemomento esistevano già le condizioni richieste perl'emanazione del provvedimento, la base imponibile è quelladeterminata con il provvedimento giudiziale (Cass., Sez. 5^, 9giugno 2022, n. 18637);1.4 Nella specie, il giudice di appello ha contravvenuto a taliprincipi, non avendo tenuto in alcun conto i giudicatispecificamente formatisi sull’impugnazione degli avvisi diaccertamento catastale (che avevano irrevocabilmenterideterminato in minus l’ammontare delle rendite) primadell’emanazione degli avvisi di accertamento in rettifica per laTASI, salva la verifica in fatto – che è riservata al giudice dimerito – sull’effettiva anteriorità della data di proposizionedelle domande.2.

In conclusione, valutandosi la fondatezza del motivodedotto, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenzaimpugnata deve essere cassata con rinvio della causa allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, indiversa composizione, anche per le spese del giudizio dilegittimità. P.Q.MNumero registro generale 8607/2024Numero sezionale 4114/2026Numero di raccolta generale 15581/2026Data pubblicazione 21/05/2026La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata erinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodel Lazio, in diversa composizione, anche per le spese delgiudizio di legittimità.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 14 maggio2026.LA PRESIDENTEMilena Balsamo