Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 15554/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 15554/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 15554/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

ato Stefano Gattamelata unitamente agli avvocati Nicoletta Ongaro,Antonio IannottacontroParrocchia Di Santa Maria Del Suffragio, rappresentata e difesa dall'avvocato MassimoPanzarani unitamente all’avvocato Francesco d'Ambrosiavverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Veneto n.929/01/2021depositata il 26/07/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto alricorso per Cassazione.Visto il regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del30.03.2023 con il quale si evince che il comune di Venezia ha aderito alla definizioneagevolata delle controversie tributarie pendenti nelle forme previste dall’art. 1, commi186 e segg., della legge n. 197 del 2022;Visto il deposito della parte dei documenti relativi alla definizione agevolata ai sensi delcombinato disposto dell’art. 1, commi 186 e 197, della legge n. 197/2022, e l’assenza,allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione;che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salvala possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo commadell’art. 391 cod. proc. civ;che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estintorestano a carico della parte che le ha anticipate.DICHIARA ESTINTO IL PROCESSORoma, 20/05/2026La Presidente TitolareAngelina-Maria Perrino

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Decreto — n. 15554/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 15 del30.03.2023 con il quale si evince che il comune di Venezia ha aderito alla definizioneagevolata delle controversie tributarie pendenti nelle forme previste dall’art. 1, commi186 e segg., della legge n. 197 del 2022;Visto il deposito della parte dei documenti relativi alla definizione agevolata ai sensi delcombinato disposto dell’art. 1, commi 186 e 197, della legge n. 197/2022, e l’assenza,allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione;che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salvala possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo commadell’art. 391 cod. proc. civ;che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estintorestano a carico della parte che le ha anticipate.DICHIARA ESTINTO IL PROCESSORoma, 20/05/2026La Presidente TitolareAngelina-Maria Perrino

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ato Stefano Gattamelata unitamente agli avvocati Nicoletta Ongaro,Antonio IannottacontroParrocchia Di Santa Maria Del Suffragio, rappresentata e difesa dall'avvocato MassimoPanzarani unitamente all’avvocato Francesco d'Ambrosiavverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Veneto n.929/01/2021depositata il 26/07/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto alricorso per Cassazione.Visto il regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del30.03.2023 con il quale si evince che il comune di Venezia ha aderito alla definizioneagevolata delle controversie tributarie pendenti nelle forme previste dall’art. 1, commi186 e segg., della legge n. 197 del 2022;Visto il deposito della parte dei documenti relativi alla definizione agevolata ai sensi delcombinato disposto dell’art. 1, commi 186 e 197, della legge n. 197/2022, e l’assenza,allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione;che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salvala possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo commadell’art. 391 cod. proc. civ;che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estintorestano a carico della parte che le ha anticipate.DICHIARA ESTINTO IL PROCESSORoma, 20/05/2026La Presidente TitolareAngelina-Maria Perrino