Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal's communication. The appellant, represented by Alessandro Bacchi, challenged a lower tribunal decision against the Revenue Agency and the State Attorney's Office without timely intervention. Consequently, the court applied Article 380-bis and 391 of the Civil Procedure Code to dismiss the appeal and order the appellant to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within the statutory 40-day period constitutes a waiver of the right to appeal, resulting in the automatic extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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entante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Bacchi-ricorrente-controAgenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-controricorrente-nonché controAgenzia delle Entrate Direzione Provinciale Di Perugia-intimato-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Gradodell’Umbria n.92/2025 depositata il 17/03/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 11728/2025Numero sezionale 1288/2026Numero di raccolta generale 15553/2026Data pubblicazione 21/05/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro5.350,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 20/05/2026Giuseppe Fuochi Tinarelli