Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal's communication. The appellant, representing Customs authorities, did not act to preserve the litigation against Hot Roll Srl, leading to the automatic waiver of the appeal. Consequently, the court extinguished the proceedings and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within 40 days constitutes a waiver, resulting in the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
le Dogane in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'Avvocatura Generale dello Stato .-ricorrente-controHot Roll Srl in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Romana Fantuzziunitamente all’avvocato Massimo Campailla-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del FriuliVenezia Giulia n.3/2025 depositata il 03/01/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 12547/2025Numero sezionale 1286/2026Numero di raccolta generale 15551/2026Data pubblicazione 21/05/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro5.350,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 20/05/2026Giuseppe Fuochi Tinarelli