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Decreto — n. 15550/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares civil procedure extinguished due to administrative act confirming legal dispute resolution.

Numero d'incarto Decreto — n. 15550/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the civil procedure extinguished following the administrative act confirming the resolution of the legal dispute. The lower court found that the insertion of the case into the transmission list by the Tax Agency documented the regular definition of the controversy under specific legislative provisions. Consequently, the court ruled that the process ended automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186-200, Legge n. 197/2022; Art. 391, cod. proc. civ.: The insertion of a case into the transmission list by the Tax Agency constitutes a definitive resolution of the legal dispute, automatically extinguishing the civil procedure and leaving advanced costs to the advancing party.

Parole chiave

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procedure extinction tax agency list legal dispute resolution civil procedure code costs allocation administrative act statutory extinction

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186-200, Legge n. 197/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione diestinzione dei giudizi di legittimità;rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione dellacontroversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salvala possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo commadell’art. 391 cod.

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Testo completo

Lidia CorallocontroAgenzia Delle Entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale Dello Statoavverso la sentenza della Comm.trib.reg. Sicilia sez.dist. di Catania n.4305/05/2022depositata il 10/05/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplatonell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, deld.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione diestinzione dei giudizi di legittimità;rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione dellacontroversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesimadisposizione;che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salvala possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo commadell’art. 391 cod. proc. civ;che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estintorestano a carico della parte che le ha anticipate.DICHIARA ESTINTO IL PROCESSORoma, 20/05/2026La Presidente TitolareAngelina-Maria Perrino