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Ordinanza Interlocutoria — n. 15476/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to public hearing regarding tax credit denial due to missing optional technical opinion.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 15476/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court remanded the case to a new public hearing to address the validity of a tax recovery act lacking a technical opinion. The taxpayer argued the lower court erred by treating the Ministry's opinion as mandatory when it was merely optional under the law. The Court found that the absence of this opinion does not automatically invalidate the administrative act, citing recent precedents on this specific issue.

Regesto Legislator

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Art. 3 del D.L. n. 145/2013; Art. 8, comma 2, del DM 27 maggio 2015: The absence of a voluntary technical opinion from the Ministry does not render a tax recovery act invalid if the administrative body has provided sufficient technical reasoning in the act itself.

Parole chiave

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tax credit research optional technical opinion administrative validity tax recovery act Cassation remand R&D investment Ministry of Economic Development

Disposizioni normative citate

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Art. 3 del D.L. n. 145/2013 conv. nella legge n. 9/2014
Con il primo motivo del ricorso principale l’Agenzia denuncia, inrelazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 8, comma 2, del DM 27 maggio 2015
9/2014 nonché dell’art. 8, comma 2, delDM 27 maggio 2015, in combinato disposto con l’art.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Con il primo motivo del ricorso principale l’Agenzia denuncia, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione e falsaapplicazione degli artt.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo del ricorso principale l’Agenzia denuncia, inrelazione all’art. 360, comma 1, n.
art. 2697 c.c

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. nn. 34136 e 34137 del 2025
Cass. 8746 del 2026

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Testo completo

649/2024Numero sezionale 4147/2026Numero di raccolta generale 15476/2026MOVI SYSTEM AUTOMATION s.r.l., in persona del legale rappresentanteData pubblicazione 21/05/2026pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.to Francesco d’Ayala Valva,giusta procura speciale su foglio separato allegato al ricorso,elettivamente domiciliata presso lo studio “d’Ayala Associati”, in Roma,Viale Parioli n. 43;-controricorrente ericorrente incidentale-per la cassazione della sentenza n. 6212/07/2023, della Corte di Giustiziatributaria di secondo grado della Campania, depositata in data 9novembre 2023, non notificata;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 maggio 2026 dalConsigliere Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera;RILEVATO CHE1.Con la sentenza n. 6212/07/2023, depositata in data 9 novembre 2023,la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania, avevarigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, in persona delDirettore pro tempore, nei confronti di Movi System Automation s.r.l., inpersona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n.11968/2022 della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Napoliche aveva accolto il ricorso proposto dalla suddetta società, esercentel’attività principale di “Altri lavori di costruzione e installazione nca”avverso atto di recupero con cui l’Ufficio aveva disconosciuto il creditod’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo ex art. 3 delD.L. n. 145/2013, indicato nel quadro “RU” del Modello Unico Società dicapitali 2020 (anno di imposta 2019) avendo rilevato l’assenza deipresupposti della novità, creatività e sistematicità del progetto di ricerca.2.

Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorsoper cassazione affidato a due motivi.3. Si è costituita, con controricorso, la società contribuente spiegandoricorso incidentale affidato ad un motivo.Numero registro generale 2649/2024Numero sezionale 4147/2026Numero di raccolta generale 15476/2026CONSIDERATO CHEData pubblicazione 21/05/20261. Con il primo motivo del ricorso principale l’Agenzia denuncia, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione e falsaapplicazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546/92 e 132, comma 1, n. 4c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. in combinato disposto con l’art. 3 del d.l. n.145/2013 conv. nella legge n. 9/2014 per avere la CGT di II grado, conuna motivazione apparente, affermato apoditticamente che:

1) puressendo facoltativa la richiesta da parte dell’Ufficio al competenteMinistero di esprimere un parere, implicante valutazioni caratteretecnico, in ordine alla sussistenza dei requisiti per beneficiaredell’agevolazione ex art. 3 del DL n. 145 del 2013, a fronte diproblematiche tecniche di complessità non trascurabile emerse nel casodi specie, tale facoltà avrebbe dovuto essere esercitatadall’Amministrazione per cui, in assenza del parere tecnico del Ministerodello Sviluppo Economico, le pur articolate motivazioni esposte nell’attodi recupero si ponevano di fatto sullo stesso piano delle altrettantoarticolate deduzioni difensive ed erano, quindi, insufficienti a legittimarela pretesa impositiva; ciò senza specificare alcunchè in merito allanecessarietà della acquisizione del preventivo parere dell’organo tecnicodel MISE (ora MIMIT) in relazione alla esistenza, nel caso concreto, di unelevato grado di tecnicismo necessario per operare una esaustivavalutazione dei progetti realizzati dalla società intimata;

2) l’Ufficio nonaveva adeguatamente confutato, sotto il profilo tecnico, le perizie diparte; con ciò aderendo alle astratte valutazioni tecniche della societàespresse nelle perizie a firma di consulenti che avevano collaborato eprestato assistenza nell’analisi del progetto senza alcun riscontro delleconsiderazioni anche di natura tecnico-scientifica (circa l’insussistenza deirequisiti di creatività, incertezza, sistematicità, riproducibilità, perbeneficiare del credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo) chesorreggevano l’impugnato atto di recupero rispetto al dossier e alleperizie prodotte dalla società a sostegno del progetto di ricerca.Numero registro generale 2649/2024Numero sezionale 4147/2026Numero di raccolta generale 15476/2026Data pubblicazione 21/05/20262.

Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 del d.l. n.145/2013 conv. nella legge n. 9/2014 nonché dell’art. 8, comma 2, delDM 27 maggio 2015, in combinato disposto con l’art. 2697 c.c., per averela CGT di II grado ritenuto che fosse, nella specie, obbligatorio ilpreventivo parere del MISE non essendo l’Ufficio in possesso dellespecifiche conoscenze di natura tecnico- scientifica tali da permettere unadisamina tecnicamente adeguata circa la rispondenza delle attività diricerca e sviluppo ai parametri normativamente previsti (dal Manualeavesse espressamente preso posizione in ordine all’inattendibilità deldossier e delle perizie di parte ( a firma di tecnici che avevano sostenutoil progetto di ricerca offrendo assistenza anche giudiziale) precisando leragioni di carattere tecnico per le quali le attività di ricerca e svilupposvolte dalla società non dovessero essere considerate come rientranti traquelle ammissibili al credito d’imposta in esame.

In particolare, l’Ufficio,quale titolare del potere di disconoscimento del credito di imposta ai sensidell’art. 3, comma 10, del d.l. n. 145/2013, aveva provveduto al recuperodel credito di imposta stante la riscontrata indebita fruizione dello stessoda parte della società in assenza delle condizioni prescritte ai finiagevolativi. Pertanto, il giudice di appello avrebbe erroneamente ritenutocostituire un obbligo dell’Ufficio richiedere il preventivo parere del MISEladdove si trattava di una consulenza meramente facoltativa (ex art. 8,comma 2, del DM 27 maggio 2015), la cui assenza non poteva costituirecausa di invalidità/inefficacia dell’atto impugnato, avendo l’Ufficio, giànell’atto di recupero espresso le ragioni, anche di carattere tecnico, inrelazione al dossier e alle perizie prodotte dalla società a supporto delprogetto di ricerca, del disconoscimento del credito di imposta per R S.3.Occorre rilevare che Cass. nn. 34136 e 34137 del 2025, e da ultimoCass. 8746 del 2026, rilevata l’assenza di precedenti, hanno rimesso allapubblica udienza la “questione della invocata invalidità dell’atto direcupero adottato dall’Amministrazione finanziaria, a causa della mancataNumero registro generale 2649/2024Numero sezionale 4147/2026Numero di raccolta generale 15476/2026Data pubblicazione 21/05/2026acquisizione del parere preventivo del Ministero dello Sviluppo Economico(MISE)”.Ricorrono, pertanto, le condizioni per il rinvio anche della presentecausa a nuovo ruolo, ai fini della trattazione in pubblica udienza.

P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, ai fini della trattazione in pubblicaudienza.Così deciso in Roma il 14 maggio 2026Il PresidenteLucio Luciotti