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Ordinanza — n. 15443/2026 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax deduction claim for partnership withdrawal costs due to lack of specific transaction details proving justified loss.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15443/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the taxpayers' appeal against a regional tax court ruling that denied the deduction of €31,960 in costs related to a partner's withdrawal. The taxpayers argued the costs were deductible losses on credits, but the court found the private settlement agreement lacked specific details regarding the amount owed versus the amount retained. Consequently, the court held that the transaction did not meet the legal requirement of providing 'certain and precise' evidence to justify the loss deduction under tax law.

Regesto Legislator

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Art. 101, comma 5, TUIR; Art. 42, comma 2, DPR 600/1973: A transaction allowing loss deduction requires specific documentation proving the creditor's justified choice to settle for less than the original credit, which is absent when the agreement merely renounces future entitlements without clarifying the underlying debt status.

Parole chiave

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tax deduction losses partnership withdrawal costs transaction justification certain and precise evidence creditor loss deduction private settlement agreement tax court procedure deducibilità delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 101, comma 5, TUIR
Ne discende,in definitiva, l’inottemperanza, da parte dei ricorrenti, all’onere probatoriorelativo agli elementi “certi e precisi” che danno luogo alle perditededucibili ex art. 101, comma 5, TUIR (Cass., n.
Art. 42, comma 2, DPR 600/1973
Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 42,comma 2, del d.p.r.
Art. 360, n. 3, c.p.c.
600/1973, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., peravere la CTR fondato la propria decisione sulla base di una ragione didiritto (vale a dire la qualificazione del costo in discorso quale perdita sucrediti ex art.
Art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
P.Q.MRigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali, che si liquidano in € 2.400,00 per compensi professionali,oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r.
art. 11 D.lgs.446/1997
54 del TUIR, quale costo nondeducibile dal reddito di lavoro autonomo e ai sensi dell’art. 11 D.lgs.446/1997 detto importo di 31.960,00 si recupera ai fini IRAP in quantonon rientra tra i componenti negativi ai fini della determinazione dellabase imponibile IRAP”.

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 27096/2025
Cass., n. 2781/2026
Cass., n. 24012/2018
101, comma 5, TUIR (Cass., n. 24012/2018).3.
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Testo completo

TORE, SARTI ROBERTO,PASQUETTI EMILIO, rappresentati e difesi dagli avv. Salvatore Paratore eAndrea Vannini;-ricorrenti-controAGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'Avvocaturagenerale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscanan. 1485/2021, depositata il 13/12/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/3/2026 dalConsigliere Luigi La Battaglia.1. Con distinti ricorsi (poi riuniti) l’associazione professionale “Studioassociato Paratore Vannini Partners” e ciascuno dei professionistiassociati proposero opposizione avverso gli avvisi di accertamento nn.T8B010802789, T8B010802790, T8B010802791, T8B010802792,Numero registro generale 16166/2022Numero sezionale 2132/2026Numero di raccolta generale 15443/2026Data pubblicazione 20/05/2026T8B010802793 e T8B020802729/2017, relativi all’anno 2013, con i quali(per quanto in questa sede interessa) era stato ritenuto indeducibile ilcosto (pari a € 31.960,00) corrispondente agli utili anticipati all’associatoGrazzini in occasione del suo recesso dall’associazione professionale(avvenuto il 20/11/2013, prima che maturasse – alla data del 31/12/2013- il diritto alla percezione degli utili annuali).2.

La CTP di Firenze accolse i ricorsi, sul presupposto che la somma inquestione fosse stata corrisposta a titolo di indennità di recesso (e, cometale, fosse detraibile).3. La CTR della Toscana riformò la sentenza di primo grado, sulpresupposto che la qualificazione alla stregua di indennità di recessodovesse escludersi in ragione del fatto che, nella scrittura privata del25/11/2013 (con la quale erano stati regolati i rapporti economiciconseguenti al suo recesso dall’associazione professionale), il Grazziniaveva espressamente rinunciato all’indennità di recesso prevista nellostatuto dell’associazione, e che, dunque, si trattava del credito restitutoriodell’associazione, avente ad oggetto gli utili anticipati prima della relativamaturazione da parte dell’associato receduto (tenuto conto chel’indennità, in ogni caso, avrebbe dovuto essere calcolata secondo i critericontemplati dallo Statuto).4.

Lo Studio associato e ciascuno dei suoi membri hanno propostoricorso per cassazione, affidato a due motivi. Resiste con controricorsol’Agenzia delle Entrate.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 42,comma 2, del d.p.r. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., peravere la CTR fondato la propria decisione sulla base di una ragione didiritto (vale a dire la qualificazione del costo in discorso quale perdita sucrediti ex art. 101, comma 5, TUIR) diversa da quella posta a basedell’avviso di accertamento (basata sulla qualificazione di tale costo allaNumero registro generale 16166/2022Numero sezionale 2132/2026Numero di raccolta generale 15443/2026Data pubblicazione 20/05/2026stregua di voce di reddito da lavoro autonomo svolto dal Grazzini in favoredello Studio associato).Il motivo è infondato.Occorre premettere che “il giudizio tributario, pur configurandosi comeimpugnazione-merito, deve restare entro i limiti posti, da un lato, dalleragioni di fatto e di diritto esposte nell'atto impositivo impugnato e,dall'altro lato, dagli specifici motivi tempestivamente e ritualmenteformulati dal contribuente”.

Si legge nell’avviso di accertamento (percome riportato a pag. 8 del ricorso per cassazione): “l’Ufficio osserva sulpunto che tale importo è da recuperare a tassazione, in quanto, fermorestando che esso non è deducibile in ipotesi di acconto sulla distribuzionedi utile al socio, circostanza che non si è verificata come la parte ha intesodimostrare, non è altresì deducibile quale eventuale prestazione ricevutadall’ex socio non risultando essere stata documentata da alcunafatturazione. Tutto ciò premesso e considerato si recupera a tassazionel’importo di € 31.960,00 ai sensi dell’art. 54 del TUIR, quale costo nondeducibile dal reddito di lavoro autonomo e ai sensi dell’art. 11 D.lgs.446/1997 detto importo di 31.960,00 si recupera ai fini IRAP in quantonon rientra tra i componenti negativi ai fini della determinazione dellabase imponibile IRAP”.

Orbene, nell’escludere che la somma possa esserededucibile quale acconto sugli utili, l’atto impositivo pone quest’ultima trale qualificazioni astrattamente possibili del costo in questione, sicché, unavolta che la contribuente non riuscì a fornire una convincente prova circala relativa natura (essendo stata scartata dal giudice di merito laqualificazione, dalla stessa propugnata, di indennità di recesso), al giudicedi merito non era certamente precluso “recuperare” la qualificazione allastregua di (anticipazione di) utile, ponendola a fondamento dellasuccessiva valutazione di non deducibilità.2.

Il secondo motivo denunzia la violazione ex art. 360, n. 3, c.p.c.,dell’art. 101, comma 5, TUIR, dal momento che, anche a volerlaNumero registro generale 16166/2022Numero sezionale 2132/2026Numero di raccolta generale 15443/2026Data pubblicazione 20/05/2026qualificare come perdita su credito, il costo di cui si discute sarebbe,invero, deducibile, siccome originante da una rinuncia al credito effettuatain seno ad una transazione, come tale non qualificabile alla stregua di attodi liberalità.Il motivo è infondato.Occorre premettere, in linea generale, che, “in tema di tassazione delleperdite su crediti, la transazione intervenuta con il debitore consente alcreditore di dedurre la perdita che ne deriva, sulla base di fatti oggettiviche rendono ragionevole e giustificata la scelta del contribuente ditransigere per importo inferiore al credito originario; a tal fine, non ènecessario che il creditore fornisca la prova di essersi positivamentedebitore, essendo sufficiente che le perdite risultino documentate in modocerto e preciso, secondo quanto stabilito dall'art. 101, comma 5, TUIR (inapplicazione di tali principi, la S.C. ha confermato la sentenza della C.T.R.,secondo la quale la scelta della società contribuente di transigere con lapropria debitrice non rendeva indeducibile la perdita, giacché il bilancio diquest'ultima costituiva sufficiente termine di riscontro di una situazionetale da giustificare la rinuncia parziale al credito)” (Cass., n. 27096/2025;si veda anche, ancor più di recente, Cass., n. 2781/2026).La “transazione” in discorso (i cui passaggi essenziali sono riportati alpunto 1.5 e al punto 6.4, rispettivamente alle pagine 3 e 11 del ricorsoper cassazione) contiene la rinuncia del Grazzini all’indennità di cui alpunto 6.2 dello Statuto e ad ogni altra pretesa economica, fermo restandoil suo diritto a trattenere quanto già ricevuto fino a quel momento.

Non viè, quindi, un’indicazione della somma di € 31.960,00, né è specificato iltitolo in ragione del quale era stata ricevuta. Non v’è modo, pertanto, dioperare quella valutazione circa la “convenienza” della transazione che -secondo la giurisprudenza sopra citata - rappresenta il presupposto delladeducibilità del credito rinunziato. In altre parole, sulla base del testo dellaNumero registro generale 16166/2022Numero sezionale 2132/2026Numero di raccolta generale 15443/2026Data pubblicazione 20/05/2026transazione non v’è modo di apprezzare che, tra le somme che siautorizzava il Grazzini a trattenere, ve ne fosse una in realtà da questi giàin allora dovuta all’associazione professionale, e che la rinuncia alcorrispondente credito, da parte dell’associazione medesima, erarealisticamente giustificata dall’impossibilità di recuperarlo.

Ne discende,in definitiva, l’inottemperanza, da parte dei ricorrenti, all’onere probatoriorelativo agli elementi “certi e precisi” che danno luogo alle perditededucibili ex art. 101, comma 5, TUIR (Cass., n. 24012/2018).3. In definitiva, il ricorso dev’essere rigettato, con conseguentecondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali (liquidate indispositivo). P.Q.MRigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali, che si liquidano in € 2.400,00 per compensi professionali,oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo alricorso principale, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6/3/2026.La PresidenteMaria Luisa De Rosa