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Ordinanza — n. 15428/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax court ruling regarding non-public road usage fees.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15428/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Abaco S.p.A. against a second-instance tax court decision that upheld a fine imposed on Proto Giuseppe Scanu for non-payment of road usage fees. The appellant argued that the lower court erred in its factual assessment regarding the road's limited transitability and its exclusion from public use. The court found no grounds to overturn the decision, confirming that the evidence supported the finding that the road belonged to a consortium and was not subject to public use. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 115 c.p.c.: The Court of Cassation reviews factual errors only under specific conditions; a mere disagreement with the lower court's evaluation of evidence or the existence of unexamined facts does not justify a cassation ruling unless the appellant demonstrates absolute logical impossibility of deriving the contested conclusion from the proven evidence.

Parole chiave

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cassation appeal tax court decision road usage fees consortium road factual error review public use exclusion legal costs allocation tassa d'utilizzazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.c.
civ., in relazione all’art. 360,primo comma, n.
Art. 115 c.p.c.
Con il sesto motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 115 cod.
art. 2909 cod. civ
Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 2909 cod. civ., in relazione all’art.
artt. 2909 cod. civ
Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 2909 cod. civ.
art. 115 cod. proc. civ
Con il sesto motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 115 cod. proc. civ.
art. 2697 cod.civ
e dell’art. 2697 cod.civ., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Lav., 19 agosto 2020, n. 17313
Cass., Sez. 5^, 20 ottobre 2021, n. 29041
Cass., Sez. Lav., 28 marzo 2022, n. 9933
Cass., Sez. Trib., 12 gennaio 2025, n. 800
Lav., 28 marzo 2022, n.9933; Cass., Sez. Trib., 12 gennaio 2025, n. 800).8.4 Parimenti, in tema di ricorso per cassazione, può esserededotta la violazione dell'art.
Cass., Sez. 3^, 26 aprile 2022, n. 12971
Cass., Sez. 3^, 26 aprile 2022, n. 12971; Cass.,Sez.
Cass., Sez. Trib., 1 maggio 2026, n. 12221
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Testo completo

ARRABILE SUSTRADA CONSORTILEDott. Giuseppe Lo Sardo Consigliere relatoreDott. Alessio Liberati Consigliere Ad. 30/4/2026 CCDott. Francesco Bruno Consigliere R.G. N. 13275/2024ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 13275/2024 R.G., proposto“Abaco S.p.A.”, con sede in Padova, in personadell’amministratore unico pro tempore, rappresentata e difesadall’Avv. Massimo Zampese, con studio in Treviso, oveelettivamente domiciliata (indirizzo pec per notifiche ecomunicazioni: massimozampese@pec.ordineavvocati-treviso.it), giusta procura in calce al ricorso introduttivo delpresente procedimento;RICORRENTECONTROScanu Proto Giuseppe, rappresentato e difeso dall’Avv.

StefanoPilo, con studio in Sassari, ove elettivamente domiciliato(indirizzo pec per notifiche e comunicazioni:avvstefanopilo@pec.it), giusta procura in margine alcontroricorso di costituzione nel presente procedimento;CONTRORICORRENTENumero registro generale 13275/2024Numero sezionale 3765/2026Numero di raccolta generale 15428/2026Data pubblicazione 20/05/2026avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Sardegna il 27 novembre 2023, n.823/3/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 30 aprile 2026 dal Dott.

Giuseppe Lo Sardo.1. L’“Abaco S.p.A.”, nella qualità di concessionaria per ilservizio di accertamento e riscossione della TOSAP per contodel Comune di Sassari, ha proposto ricorso per la cassazionedella sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Sardegna il 27 novembre 2023, n.823/3/2023, che, in controversia su impugnazione dell’avvisodi accertamento n. 0022889/2015, notificato il 24 dicembre2015, per l’omesso versamento della TOSAP relativa all’anno2013, nella misura di € 677,00, e dell’ingiunzione di pagamenton. 216005, notificata il 22 maggio 2017, per l’omessoversamento della TOSAP relativa agli anni 2012 e 2013, nellamisura di € 1.379,71, entrambi emessi dalla “Sorit S.p.A.”,nella qualità di concessionaria (poi cessata) per il servizio diaccertamento e riscossione della TOSAP per conto del Comunedi Sassari, nei confronti di Proto Giuseppe Scanu, in relazionea quattro passi carrabili nella zona Predda Niedda Sud - stradenn. 9 e 15, ha rigettato l’appello proposto dall’“Abaco S.p.A.”,succeduta medio tempore alla “Sorit S.p.A.” nella titolaritàdella concessione, nei confronti di Proto Giuseppe Scanuavverso la sentenza depositata dalla Commissione tributariaprovinciale di Sassari il 27 settembre 2018, n. 484/2/2018,con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.2.

Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure– che aveva accolto, dopo la relativa riunione, i ricorsi originaridel contribuente – sul presupposto che la strada appartenevaNumero registro generale 13275/2024Numero sezionale 3765/2026Numero di raccolta generale 15428/2026Data pubblicazione 20/05/2026al Consorzio Predda Niedda, a cui il contribuente aveva aderito,ed era sottratta all’uso pubblico.3. Proto Giuseppe Scanu ha resistito con controricorso.4. Le parti hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1 cod.proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso è affidato a sei motivi.2. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non essere statoconsiderato dal giudice di secondo grado che il giudicatoesterno era inopponibile alla nuova concessionaria, che non erastata parte dei relativi giudizi.3. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 2909 cod. civ. e 111 cod. proc. civ., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., pernon essere stato considerato dal giudice di secondo grado cheil giudicato esterno era inopponibile alla nuova concessionaria,che non era stata parte dei relativi giudizi.4.

Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 2909 cod. civ. e 44 del d.lgs. 15novembre 1993, n. 507, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3), cod. proc. civ., per non essere stata consideratadal giudice di secondo grado la carenza dei requisiti perl’opponibilità del giudicato esterno.5. I predetti motivi – la cui stretta ed intima connessioneconsiglia la trattazione congiunta per la comune attinenzaall’eccezione di giudicato esterno – sono inammissibili.5.1 Invero, le censure esulano dalla ratio decidendi, che è stataincentrata sulla sottrazione della strada consortile all’usoNumero registro generale 13275/2024Numero sezionale 3765/2026Numero di raccolta generale 15428/2026Data pubblicazione 20/05/2026pubblico, non essendovi alcun cenno nella sentenza impugnataall’efficacia espansiva di giudicati esterni.Per cui, vale la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, insede di legittimità, sono inammissibili, per difetto di interesse,le censure rivolte avverso argomentazioni contenutenella motivazione della sentenza impugnata e svolte adabundantiam o costituenti obiter dicta, poiché esse, in quantoprive di effetti giuridici, non determinano alcuna influenza suldispositivo della decisione, essendo estranee alla ratiodecidendi della medesima (tra le tante:

Cass., Sez. Lav., 22novembre 2010, n. 23635; Cass., Sez. 1^, 10 aprile 2018, n.8755; Cass., Sez. 1^, 8 giugno 2022, n. 18429; Cass., Sez.Trib., 2 maggio 2024, n. 11861; Cass., Sez. Trib., 2 giugno2025, n. 14796; Cass., Sez. Trib., 16 aprile 2026, n. 9883).5.2 Aggiungasi ad abundantiam che il ricorrente non ha attinto,sotto il profilo della carenza motivazionale (come ben avrebbepotuto: Cass., Sez. 1^, 12 novembre 2018, n. 28995; Cass.,Sez. 3^, 19 dicembre 2019, n. 33764; Cass., Sez. Trib., 20dicembre 2022, n. 37251; Cass., Sez. Trib., 18 agosto 2023,n. 24794;

Cass., Sez. Trib., 15 gennaio 2025, n. 985; Cass.,Sez. 2^, 23 aprile 2026, n. 10763), la pronuncia esplicita delgiudice del gravame circa l’assorbimento di «ogni ulterioremotivo di appello ed eccezione», essendosi limitato a dare attoche: «Il signor Scanu non ha mai richiesto alcun passo carrabilené ha occupato spazi diversi da quelli di sua proprietà e conriferimento a precedenti annate, nei confronti della SESAM spa,in allora società concessionaria, aveva già proposto ricorso peril medesimo tributo, ricorso accolto e avverso il quale non erastato intentato appello», senza tener conto che l’exceptioiudicati era stata proposta sin dal giudizio di prime cure (comesi evince dal ricorso originario del contribuente e dalla narrativaNumero registro generale 13275/2024Numero sezionale 3765/2026Numero di raccolta generale 15428/2026Data pubblicazione 20/05/2026della sentenza di prima istanza), essendo stato espressamente«richiesto che l’ingiunzione e gli avvisi di accertamentovenissero annullati per via dell’esistenza dei giudicati relativialle annualità precedenti ed anche successive (dal 2006 fino al2010 e 2014)» (pagina 7 del controricorso).6.

Con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 38, 39 e 44 del d.lgs. 15 novembre1993, n. 507, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3),cod. proc. civ., per essere stata esclusa dal giudice di secondogrado la sussistenza del presupposto impositivo.6.1 Il predetto motivo è inammissibile.6.2 A ben vedere, la censura prospetta in apparenza una“violazione/falsa applicazione di legge” a fronte del puntualeaccertamento in fatto che: «La strada di cui trattasi non haalcun sbocco se non un'altra strada, è, quindi, chiusa ed è diservizio per le sole attività che si affacciano sulla medesima viasenza alcun tipo di collegamento con la via pubblica».

Per cui,la gravata sentenza presuppone che i passi carrabili insistanosu una strada privata sprovvista di qualsiasi accesso alla viapubblica.6.3 Ne discende che il mezzo maschera sotto la veste fittizia diun error in iudicando una critica alla ricostruzione dellafattispecie concreta e una sollecitazione alla revisione delmerito, che sono precluse al giudice di legittimità.7. Con il quinto motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 38, 39, 44 del d.lgs. 15 novembre 1993,n. 507, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc.civ., per essere stata esclusa dal giudice di secondo grado lasussistenza del presupposto impositivo sul rilievo che «il signorScanu non ha mai richiesto alcun passo carrabile», senza tenerconto «che il fatto poi che l’intimato non abbia mai richiestoNumero registro generale 13275/2024Numero sezionale 3765/2026Numero di raccolta generale 15428/2026Data pubblicazione 20/05/2026alcun passo carrabile, è una circostanza che non preclude exse la tassazione, ben potendo occuparsi lo spazio pubblicoanche abusivamente o sine titulo», essendo irrilevantel’assenza di autorizzazione/concessione per il passo carrabileai fini dell’assoggettabilità alla TOSAP.7.1 Il predetto motivo è inammissibile.7.2 Difatti, la censura attinge un’argomentazione che noncostituiva ratio decidendi della sentenza impugnata.Invero, l’art. 38, comma 3, del d.lgs. 15 novembre 1993, n.507, prevede che:

«La tassa si applica, altresì, alle occupazionirealizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita,nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblicopassaggio».Nella specie, però, l’esclusione dal tributo è stata affermata inragione dell’accertata sottrazione della strada consortile alpubblico transito di automezzi, con la motivazione che: «Lastrada di cui trattasi non ha alcun sbocco se non un'altrastrada, è, quindi, chiusa ed è di servizio per le sole attività chesi affacciano sulla medesima via senza alcun tipo dicollegamento con la via pubblica».7.3 La ricorrente richiama l’art. 44, comma 4, del d.lgs. 15novembre 1993, n. 507, a tenore del quale:

«Sono consideratipassi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listonidi pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati neimarciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradaleintesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata»,per affermare che il passo carrabile si configurerebbe anche nelcaso in cui l’accesso alla strada pubblica sia indiretto, essendopreceduto dal transito intermedio su un’area privata. Laddove,il giudice di appello ha radicalmente escluso la stessa esistenzain loco di ogni collegamento con la via pubblica.Numero registro generale 13275/2024Numero sezionale 3765/2026Numero di raccolta generale 15428/2026Data pubblicazione 20/05/2026Peraltro, il tenore della norma richiamata prevede lasoggezione al tributo per l’esclusiva fattispecie dell’accessodiretto dei veicoli dall’area privata alla via pubblica, postulandola contiguità fisica e l’adiacenza spaziale della prima rispettoalla seconda.

Con la conseguenza che il presupposto impositivonon ricorre per la diversa fattispecie di accesso dei veicoli daun’area privata ad una strada privata interdetta all’usopubblico, anche se da questa siano aperti varchi idonei aconsentire la successiva immissione nella via pubblica.7.4 In conclusione, il combinato disposto degli artt. 38, comma3, e 44, comma 4, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507,presuppone, ai fini dell’applicazione della TOSAP, che il passocarrabile consenta l’accesso ad una strada pubblica ovvero aduna strada privata destinata al pubblico transito, essendoesclusa dall’imposizione l’ipotesi in cui la strada privata che sifrappone tra il passo carrabile e la via pubblica sia sottrattaall’uso collettivo, a prescindere dalla sua appartenenza ad unconsorzio partecipato o meno da enti pubblici.Né è significativa la previsione dell’art. 14 del regolamentocomunale, che ha inserito tra le strade pubbliche del Comunedi Sassari anche la «zona industriale Predda Niedda nord esud», giacché tale disposizione deve essere coordinata conl’art. 38 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in ordine allecondizioni di tassabilità delle aree private.8.

Con il sesto motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod.civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc.civ., per essere stato «erroneamente omesso [dal giudice disecondo grado] di rilevare la necessità della dimostrazione daparte del ricorrente che la zona, su cui è stata applicata latassazione, fosse in realtà privata, non essendo sufficiente laNumero registro generale 13275/2024Numero sezionale 3765/2026Numero di raccolta generale 15428/2026Data pubblicazione 20/05/2026semplice asserzione non documentale che tale area sia diproprietà privata, in presenza di specifica contestazionesollevata da controparte».8.1 Il predetto motivo è infondato.8.2 Non c’è stata alcuna alterazione dell’onere probatorio, néalcuna decisione in assenza di riscontri probatori, giacché ilrigetto dell’appello è stata motivato in ragionedell’inapplicabilità dell’art. 38, comma 3, del d.lgs. 15novembre 1993, n. 507, sulla base dell’accertata sottrazionedell’area consortile all’uso pubblico.8.3 Peraltro, l’infrazione alla regola generale dell’art. 2697 cod.civ. (che è stata lamentata dal ricorrente) si può configuraresoltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere dellaprova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbedovuto gravare secondo le regole di scomposizione dellefattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi edeccezioni (tra le tante:

Cass., Sez. 6^-3, 23 ottobre 2018, n.26769; Cass., Sez. 1^, 20 aprile 2020, n. 7919; Cass., Sez.Lav., 19 agosto 2020, n. 17313; Cass., Sez. 5^, 20 ottobre2021, n. 29041; Cass., Sez. 6^-5, 26 gennaio 2022, n. 2286;Cass., Sez. Trib., 7 aprile 2023, n. 9529; Cass., Sez. Lav., 23maggio 2024, n. 14482; Cass., Sez. 1^, 25 novembre 2024,n. 30389; Cass., Sez. Trib., 29 dicembre 2025, n. 34696;Cass., Sez. Trib., 1 maggio 2026, n. 12245), ma non anchenell’ipotesi in cui il giudice abbia erroneamente ritenuto(secondo la prospettazione del ricorrente) che la parte onerataavesse assolto tale onere (come è accaduto nel caso di specie),poiché in questo caso vi è un fallace apprezzamento sull'esitodella prova, che è sindacabile in sede di legittimità solo per ilvizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., neilimiti in cui questa censura è ammessa (tra le tante:

Cass.,Numero registro generale 13275/2024Numero sezionale 3765/2026Numero di raccolta generale 15428/2026Data pubblicazione 20/05/2026Sez. Lav., 19 agosto 2020, n. 17313; Cass., Sez. 5^, 20ottobre 2021, n. 29041; Cass., Sez. Lav., 28 marzo 2022, n.9933; Cass., Sez. Trib., 12 gennaio 2025, n. 800).8.4 Parimenti, in tema di ricorso per cassazione, può esserededotta la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. qualora ilgiudice, in contraddizione con la prescrizione della norma,abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti e,cioè, sia quando la motivazione si basi su mezzi di prova maiacquisiti al giudizio, sia quando da una fonte di prova sia statatratta un'informazione che è impossibile ricondurre a talemezzo (ipotesi diversa dall'errore nella valutazione dei mezzidi prova - non censurabile in sede di legittimità - che attienealla selezione da parte del giudice di merito di una specificainformazione tra quelle astrattamente ricavabili dal mezzoassunto), a condizione che il ricorrente assolva al duplice oneredi prospettare l'assoluta impossibilità logica di ricavare daglielementi probatori acquisiti i contenuti informativi individuatidal giudice e di specificare come la sottrazione al giudizio didetti contenuti avrebbe condotto a una decisione diversa, nongià in termini di mera probabilità, bensì di assoluta certezza(tra le tante:

Cass., Sez. 3^, 26 aprile 2022, n. 12971; Cass.,Sez. Trib., 1 maggio 2026, n. 12221).Laddove, il giudice del gravame ha fondato il proprioconvincimento sul riscontro fattuale della transitabilità limitatae ristretta della strada consortile, che era interdetta all’usocollettivo.9. In definitiva, alla stregua delle suesposte argomentazioni,valutandosi l’infondatezza/inammissibilità dei motivi dedotti, ilricorso non può che essere rigettato.10. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sonoliquidate nella misura fissata in dispositivo.Numero registro generale 13275/2024Numero sezionale 3765/2026Numero di raccolta generale 15428/2026Data pubblicazione 20/05/202611.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusionedelle spese giudiziali in favore della controricorrente,liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di €2.000,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nellamisura del 15% sui compensi e altri accessori di legge; dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 30 aprile 2026.IL PRESIDENTEDott.

Liberato Paolitto