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Ordinanza — n. 15383/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares tax appeal null due to lack of necessary joinder of a co-litigant who lost in first instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15383/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax appeals admissible and nullified lower court rulings due to a lack of necessary joinder of a co-litigant. The Agency of Revenue challenged decisions that dismissed separate appeals by a company and its two partners, arguing the Regional Tax Commission erred in rejecting the company's appeal while accepting the partners' appeals. The court found that since the company's appeal was rejected while the partners' were accepted, the company's necessary joinder was omitted, violating procedural rules and requiring a retrial with all parties present.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 1, no. 3 of the Code of Civil Procedure; Art. 11 of D.L. 24 April 2017, no. 50: The court must declare the nullity of proceedings and remand the case when a necessary joinder of co-litigants is omitted, as the outcome of the omitted party's appeal directly affects the validity of the decision.

Parole chiave

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necessary joinder of parties nullity of tax proceedings omission of co-litigant procedural defect in appeals remittal for retrial procedura di ricupero d'imposta accoglimento parziale del contribuente indagine fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, para. 1, no. 3 of the Code of Civil Procedure
Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, n.
Art. 11 of D.L. 24 April 2017, no. 50
96, per avere la CTR dichiarato inammissibile l’appellodell’Amministrazione finanziaria senza avvedersi della sospensione deitermini prevista in via generale dall’art. 11, comma 9, del d.l.
art. 112 cod. proc.civ
546 e dell’art. 112 cod. proc.civ., non avendo la CTR rilevato il difetto di litisconsorzio necessarioprocessuale con riferimento al socio Claudio Sammataro.3.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 16730 del 25/06/2018
Cass. S.U. n. 14815 del 04/06/2008
Cass. n. 27603 del 30/10/2018
Cass. n. 15116 del 11/06/2018
n.27603 del 30/10/2018; Cass. n. 15116 del 11/06/2018; Cass.
Cass. n. 1472 del 22/01/2018
Cass. n. 26648 del 10/11/2017
1472 del22/01/2018; Cass. n. 26648 del 10/11/2017; Cass.
Cass. n. 15566 del 27/07/2016
Cass. n. 7789 del 20/04/2016
15566 del27/07/2016; Cass. n. 7789 del 20/04/2016; Cass.
Cass. n. 25300 del 28/11/2014
Cass. n. 9527 del 11/05/2016
Cass. n. 9527 del 11/05/2016).3.2.
Cass. n. 29843 del 13/12/2017
Cass. n. 3830 del 18/02/2010
29843 del13/12/2017; Cass. n. 3830 del 18/02/2010), atteso che il rinvio al giudicedi primo grado non sarebbe giustificato dalla necessità di salvaguardare ilcontraddittorio e si porrebbe in contrasto con il principio della ragionevoledurata del processo (Cass.
Cass. n. 3789 del 15/02/2018
3830 del 18/02/2010), atteso che il rinvio al giudicedi primo grado non sarebbe giustificato dalla necessità di salvaguardare ilcontraddittorio e si porrebbe in contrasto con il principio della ragionevoledurata del processo (Cass. n. 3789 del 15/02/2018).3.3.
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Testo completo

rente-controSammataro Moris-intimato-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Palermo n.6464/10/20 depositata il 18/11/2020.nonché sul ricorso riunito iscritto al n. 13627/2021 R.G. proposto da:Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generaledello Stato-ricorrente-controCRS - Centro Revisioni di Sammataro Claudio s.a.s., in persona del legalerappresentante pro tempore,-intimata-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia -Sez.st. di Messina n. 6465/10/20 depositata il 18/11/2020.Numero registro generale 13623/2021Numero sezionale 857/2026Numero di raccolta generale 15383/2026Data pubblicazione 20/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/01/2026 dalConsigliere Giacomo Maria Nonno.1.

Con due sentenze n. 6464 e 6465/10/20 del 18/11/2020, di analogocontenuto, la Commissione tributaria regionale della Sicilia - Sez. Staccatadi Messina (di seguito CTR) dichiarava inammissibili i separati appelliproposti dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso le sentenze n.7340 e 7339/02/16 della Commissione tributaria provinciale di Messina (diseguito CTP), la quale aveva accolto i ricorsi proposti rispettivamente daMoris Sammataro e da CRS - Centro Revisioni di Sammataro Claudio s.a.s.(di seguito CRS) avverso due avvisi di accertamento, l’uno per IRPEF el’altro per IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2009.1.1.

Come si evince dalle sentenze impugnate, venivano emessi treavvisi di accertamento, l’uno nei confronti di CRS, con il quale venivaricostruito il reddito imponibile in applicazione degli studi di settore, e duenei confronti di ciascuno dei soci Claudio Sammataro e Moris Sammataro,con i quali veniva contestato conseguentemente il maggior reddito a finiIRPEF. I tre avvisi di accertamento venivano separatamente impugnati dasocietà e soci.1.2. La CTR, con due sentenze sempre di analogo contenuto,dichiarava inammissibili i separati appelli proposti da CRS e MorisSammataro in quanto tardivamente proposti.2.

Avverso le due sentenze della CTR AE proponeva distinti ricorsi percassazione, affidati ciascuno a due motivi.3. Moris Sammataro e CRS restavano intimati.4. Con ordinanza interlocutoria n. 6070 del 06/03/2024 questa Corte,nel procedimento R.G. n. 13623/2021, disponeva il rinvio della causa anuovo ruolo, onde consentire la trattazione congiunta con il procedimentoR.G. n. 13627/2021.Numero registro generale 13623/2021Numero sezionale 857/2026Numero di raccolta generale 15383/2026Data pubblicazione 20/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va pregiudizialmente disposta la riunione del procedimento R.G. n.13627/2021 al procedimento R.G. n. 13623/2021 per ragioni diconnessione oggettiva.2.

I ricorsi di AE sono affidati a due motivi di identico contenuto, diseguito riassunti.2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art.11 del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, conv. con modif. nella l. 21 giugno 2017,n. 96, per avere la CTR dichiarato inammissibile l’appellodell’Amministrazione finanziaria senza avvedersi della sospensione deitermini prevista in via generale dall’art. 11, comma 9, del d.l. n. 50 del2017, con conseguente tempestività dell’impugnazione.2.2.

Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedell’art. 14 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 112 cod. proc.civ., non avendo la CTR rilevato il difetto di litisconsorzio necessarioprocessuale con riferimento al socio Claudio Sammataro.3. Il secondo motivo, il cui esame, riguardando la possibile nullità dellesentenze di primo e di secondo grado, va esaminato in via pregiudiziale. Ilmotivo è, altresì, fondato.3.1. Secondo l’ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte,«l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delledichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli socicomporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzionecessario, con il conseguente obbligo per il giudice, investito dal ricorsoproposto da uno soltanto dei soggetti interessati, di procedereall'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 546del 1992, pena la nullità assoluta del giudizio stesso, rilevabile - anched'ufficio - in ogni stato e grado del processo» (così Cass. n. 16730 delNumero registro generale 13623/2021Numero sezionale 857/2026Numero di raccolta generale 15383/2026Data pubblicazione 20/05/202625/06/2018; ma la giurisprudenza della S.C.

è pacifica a partire da Cass.S.U. n. 14815 del 04/06/2008; cfr., a mero titolo esemplificativo Cass. n.27603 del 30/10/2018; Cass. n. 15116 del 11/06/2018; Cass. n. 1472 del22/01/2018; Cass. n. 26648 del 10/11/2017; Cass. n. 15566 del27/07/2016; Cass. n. 7789 del 20/04/2016; Cass. n. 25300 del28/11/2014; litisconsorzio escluso dalla Corte unicamente in caso dicontrollo automatizzato delle dichiarazioni della società, senzarideterminazione del reddito: cfr. Cass. n. 9527 del 11/05/2016).3.2. La necessità dell’integrazione del contraddittorio nei confronti deilitisconsorti pretermessi è esclusa unicamente nel caso di contemporaneapendenza di più giudizi introdotti dai litisconsorti e trattati e decisi in unicocontesto dal collegio nella medesima composizione; in tal caso la riunionepuò essere disposta anche in sede di legittimità (cfr.

Cass. n. 29843 del13/12/2017; Cass. n. 3830 del 18/02/2010), atteso che il rinvio al giudicedi primo grado non sarebbe giustificato dalla necessità di salvaguardare ilcontraddittorio e si porrebbe in contrasto con il principio della ragionevoledurata del processo (Cass. n. 3789 del 15/02/2018).3.3. Nel caso di specie, risulta dalla sentenza impugnata, oltre chedalla narrativa di cui ai ricorsi riuniti, che Claudio Sammataro avrebbeimpugnato anche l’avviso di accertamento IRPEF a lui notificato con esitofavorevole per l’Amministrazione finanziaria.

Tuttavia, la lite non pendedavanti a questa Corte e, comunque, non se ne conoscono le modalità ditrattazione, al di là delle indicazioni prive di autosufficienza contenute neiricorsi erariali.3.4. Ne consegue la palese violazione del litisconsorzio necessarioprocessuale quanto meno nei confronti di Claudio Sammataro, conconseguente nullità delle sentenze e dei procedimenti di primo e secondogrado.4. Il primo motivo di ricorso resta, dunque, assorbito.Numero registro generale 13623/2021Numero sezionale 857/2026Numero di raccolta generale 15383/2026Data pubblicazione 20/05/20265.

In conclusione, accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito ilprimo; dichiara la nullità delle sentenze e dei procedimenti di primo esecondo grado e rimette la causa davanti alla Corte di giustizia tributariadi primo grado di Messina, in diversa composizione, per nuovo esameprevia integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsortenecessario pretermesso.5.1. Il mancato rilievo in precedenza del difetto di litisconsorzionecessario giustifica la compensazione tra le parti delle spese dell’interogiudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso proposto in entrambi iprocedimenti riuniti, assorbito il primo; dichiara la nullità delle sentenze edei procedimenti di primo e secondo grado e rinvia alla Corte di giustiziatributaria di primo grado di Messina, in diversa composizione, anche perl’integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsortepretermesso Claudio Sammataro; dichiara compensate tra le parti lespese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/01/2026.La PresidenteTania Hmeljak