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Decreto — n. 15348/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 15348/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 15348/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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dagli avvocati Salvatore Muscara' e Piergiorgio FinocchiarocontroAgenzia Delle Entrate E Del Territorio, rappresentata e difesa dall'Avvocatura GeneraleDello Statoavverso la sentenza della Comm.trib.reg. Sicilia sez.dist. di Catania n.3790/06/2018depositata il 14/09/2018, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso perCassazione.Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contenderecon la quale l’Avvocatura Generale dello Stato dà atto che l’Agenzia delle Entrate hacomunicato la regolarità della definizione della lite ai sensi dell’art. 1, commi 186-203, L.n. 197/2022;che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salvala possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo commadell’art. 391 cod. proc. civ;che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estintorestano a carico della parte che le ha anticipate.DICHIARA ESTINTO IL PROCESSORoma, 18/05/2026La Presidente TitolareAngelina-Maria Perrino

Regesto Legislator

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Decreto — n. 15348/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Sicilia sez.dist. di Catania n.3790/06/2018depositata il 14/09/2018, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso perCassazione.Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contenderecon la quale l’Avvocatura Generale dello Stato dà atto che l’Agenzia delle Entrate hacomunicato la regolarità della definizione della lite ai sensi dell’art. 1, commi 186-203, L.n. 197/2022;che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salvala possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo commadell’art. 391 cod. proc. civ;che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estintorestano a carico della parte che le ha anticipate.DICHIARA ESTINTO IL PROCESSORoma, 18/05/2026La Presidente TitolareAngelina-Maria Perrino

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Testo completo

dagli avvocati Salvatore Muscara' e Piergiorgio FinocchiarocontroAgenzia Delle Entrate E Del Territorio, rappresentata e difesa dall'Avvocatura GeneraleDello Statoavverso la sentenza della Comm.trib.reg. Sicilia sez.dist. di Catania n.3790/06/2018depositata il 14/09/2018, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso perCassazione.Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contenderecon la quale l’Avvocatura Generale dello Stato dà atto che l’Agenzia delle Entrate hacomunicato la regolarità della definizione della lite ai sensi dell’art. 1, commi 186-203, L.n. 197/2022;che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salvala possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo commadell’art. 391 cod. proc. civ;che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estintorestano a carico della parte che le ha anticipate.DICHIARA ESTINTO IL PROCESSORoma, 18/05/2026La Presidente TitolareAngelina-Maria Perrino