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Decreto — n. 15341/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 15341/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 15341/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Avvocatura Generale Dello Statocontroavverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Puglia n.3762/06/2017depositata il 20/12/2017, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la parteprivata ha depositato documentazione riconducibile alla definizione agevolata dei carichiaffidati all’Agente della Riscossione prevista dalla art. 1 della L. n. 197/2022(rottamazione quater) e al relativo pagamento, assumendosi l’impegno a rinunciare aigiudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione diadesione;che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossionesono estinti;l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciatinel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasititolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e nonrimborsabili;

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 15341/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 1 della L. n. 197/2022(rottamazione quater) e al relativo pagamento, assumendosi l’impegno a rinunciare aigiudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione diadesione;che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossionesono estinti;l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciatinel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasititolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e nonrimborsabili;

Parole chiave

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art. 391 cod. proc. civ

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza aisensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ.DICHIARA ESTINTO IL PROCESSORoma, 18/05/2026La Presidente TitolareAngelina-Maria Perrino

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Testo completo

Avvocatura Generale Dello Statocontroavverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Puglia n.3762/06/2017depositata il 20/12/2017, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la parteprivata ha depositato documentazione riconducibile alla definizione agevolata dei carichiaffidati all’Agente della Riscossione prevista dalla art. 1 della L. n. 197/2022(rottamazione quater) e al relativo pagamento, assumendosi l’impegno a rinunciare aigiudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione diadesione;che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossionesono estinti;l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciatinel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasititolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e nonrimborsabili;

è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza aisensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ.DICHIARA ESTINTO IL PROCESSORoma, 18/05/2026La Presidente TitolareAngelina-Maria Perrino