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Ordinanza — n. 15318/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to integral relief granted by tax authority, extinguishing the dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15318/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the litigation extinguished because the tax authority subsequently granted integral relief for the disputed tax notice. The taxpayer had previously lost on appeal regarding the denial of energy savings deductions for a rental property, arguing the law did not apply to real estate companies. The court ruled that the administrative resolution removing the tax debt necessitated the termination of the proceedings and the mutual compensation of legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115; When the administrative authority grants integral relief for the subject matter of the dispute, the litigation is extinguished and legal costs are mutually compensated.

Parole chiave

Generato dall'IA
cessazione materia contendere sgravio integrale cartella estinzione giudizio compensazione spese detrazione risparmio energetico societa immobiliari Agenzia delle Entrate

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
arresto n. 19815/2019

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Testo completo

presentato e difeso dagli avvocati Francesco Moschetti eRoberto Iaia, con domicilio eletto presso lo studio dall'avvocato MassimoDesiderio-ricorrente-controDirezione Provinciale Vicenza in persona del legale rappresentante protempore-intimata-nonché controAgenzia delle Entrate Direzione Centrale in persona del Direttore generale- legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'Avvocatura Generale dello StatoNumero registro generale 30050/2019Numero sezionale 3891/2026Numero di raccolta generale 15318/2026Data pubblicazione 20/05/2026-resistente-avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Venezia n.145/2019 depositata il 04/03/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/05/2026 dal Co:Marcello Maria Fracanzani.La contribuente soc.

Immobiliare F.lli Cavalli era attinta da cartellaimpo-esattiva ai sensi dell’art. 36 ter del d.P.R. n. 600/1973, resa inseguito a controlli automatizzati sull’anno di imposta 2011.Nel particolare, l’Agenzia delle entrate eccepiva una deduzione dispese per risparmio energetico (55%) in base alla l. n. 296/2006, ritenutaindebita, in quanto inibita per società immobiliari che hanno attuatol’intervento edilizio su immobili adibiti a locazione.I gradi di merito erano sfavorevoli alla parte contribuente, che ricorreper cassazione agitando tre motivi di ricorso, mentre è rimasta intimatal’Agenzia delle entrate.CONSIDERATOIn prossimità dell’odierna adunanza l’Agenzia delle entrate, tramite ilpatrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, ha depositatoprovvedimento di sgravio integrale della cartella all’origine del contezioso,in base alla risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 34/2020 che hariconosciuto non esservi limiti oggettivi per tipologia di immobile ai finidella detrazione delle spese di miglioramento energetico del patrimonioedilizio pubblico e privato, secondo quanto già statuito da questa SupremaCorte di legittimità, fin dall’arresto n. 19815/2019.Chiede pertanto la cessazione della materia del contendere a spesecompensate.Numero registro generale 30050/2019Numero sezionale 3891/2026Numero di raccolta generale 15318/2026Data pubblicazione 20/05/2026Lo sgravio integrale comporta la cessazione della materia delcontendere e le spese possono essere compensate tra le parti in ragionedel momento del consolidarsi dell’orientamento di riferimento.Trattandosi di estinzione del giudizio, non si applica l’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia delcontendere. Compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 07/05/2026.Il PresidenteValentino LENOCI