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Ordinanza — n. 15304/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court cassates regional court decision for lack of specific and contradictory reasoning regarding hidden income presumption.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15304/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the second-instance tax court's decision inadmissible due to a lack of specific and contradictory reasoning in its judgment. The taxpayer argued that the court failed to properly evaluate evidence proving hidden income and incorrectly applied presumptions without sufficient factual basis. Consequently, the Court set aside the lower court's ruling and remanded the case for a new examination by the regional tax court.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; The Court of Cassation must reject a tax appeal if the lower court's reasoning is vague, general, or contradictory, failing to specifically address the facts and legal arguments presented by the parties.

Parole chiave

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tax appeal admissibility lack of specific reasoning contradictory judgment hidden income presumption remand for new trial tax court cassation procedural defect deduzione per autofinanziamento

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.c.
Con il primo motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360comma 1 n.
Art. 39 d. P.R. n. 600 del 1973
3819 del 2020).1.3 Nel caso di specie, la CTR, investita dell’onere di motivare con rigorele ragioni della ritenuta legittimità dell’accertamento presuntivo del redditodi impresa compiuto dall’amministrazione finanziaria con unadelle modalità previste dall’art. 39 d.P.R.
Artt. 2727 e 2697 c.c.
Art. 91 c.p.c.
Art. 1 comma 2 d. lgs. n. 546 del 1992
1986 del 2025).Numero registro generale 16271/2018Numero sezionale 3803/2026Numero di raccolta generale 15304/2026Data pubblicazione 20/05/2026In particolare, in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazioneprevisto dall'art. 132, comma 2, n.
art. 327 c.p
2040 del 2016, aveva cassato la sentenza in questione ritenendol’insussistenza di ragioni di inammissibilità dell’appello né sotto il profilo deldifetto di specificità dei motivi né sotto il profilo della tardività, dovendoapplicarsi ratione temporis la disciplina dell’art. 327 c.p.c.
art. 111 Cost
art. 39 D.P.R. 600/73
3819 del 2020).1.3 Nel caso di specie, la CTR, investita dell’onere di motivare con rigorele ragioni della ritenuta legittimità dell’accertamento presuntivo del redditodi impresa compiuto dall’amministrazione finanziaria con unadelle modalità previste dall’art. 39 d.P.R.
articoli 91 c.p
la falsa applicazione degli articoli 91 c.p.c.
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Testo completo

in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cuiuffici a Roma, via dei Portoghesi n.12, è domiciliata;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia –sezione staccata di Lecce - n. 3551 del 2017, depositata il 24 novembre2017 non notificata.Numero registro generale 16271/2018Numero sezionale 3803/2026Numero di raccolta generale 15304/2026Data pubblicazione 20/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 maggio 2026 dalConsigliere Daniela Marconi.1.

La controversia trae origine dall’impugnazione da parte delcontribuente Fernando De Prezzo dell’avviso di accertamento n.RFE010100289, relativo all’anno di imposta 2001, con cui l’amministrazionefinanziaria, ritenuto che fosse dedito in modo abituale al commercio aldettaglio di autovetture usate, aveva accertato, ai sensi dell’art. 39 deld.P.R. n. 600 del 1973, un maggior reddito di impresa di euro 123.738,94,applicando alle operazioni di vendita una percentuale di ricarico del 32,88per cento, determinata sulla base della media ponderata delle differenzeriscontrate tra prezzi di acquisto dei veicoli e prezzi di rivendita.2.

La CTP di Lecce aveva accolto il ricorso del contribuente ritenendo cheil dato della percentuale di ricarico risultante dalla media ponderata nonfosse sufficiente, in mancanza di altri fattori gravi, precisi e concordanti, afondare la presunzione dell’esistenza di ricavi celati al fisco.3. La CTR della Puglia – sezione staccata di Lecce - adita in appellodall’Agenzia delle Entrate, aveva dichiarato inammissibile il gravame inragione del difetto di specificità dei motivi di appello e della tardività dellasua proposizione.4. La Corte di cassazione, adita dall’Agenzia delle Entrate, con ordinanzan. 2040 del 2016, aveva cassato la sentenza in questione ritenendol’insussistenza di ragioni di inammissibilità dell’appello né sotto il profilo deldifetto di specificità dei motivi né sotto il profilo della tardività, dovendoapplicarsi ratione temporis la disciplina dell’art. 327 c.p.c. nellaformulazione che prevedeva il termine annuale di impugnazione.5.

Il ricorrente aveva, quindi, riassunto il giudizio innanzi alla CTR dellaPuglia – sezione staccata di Lecce- che, a definizione del giudizio di rinvio,aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e rigettato l’impugnazionedell’avviso di accertamento da parte del contribuente.Numero registro generale 16271/2018Numero sezionale 3803/2026Numero di raccolta generale 15304/2026Data pubblicazione 20/05/20266. Avverso la sentenza in questione, il contribuente ha proposto ricorsoper cassazione, affidandosi a quattro motivi, e l’Agenzia delle Entrate si èdifesa depositando il controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360comma 1 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per motivazione apparente econtraddittoria, essendosi la motivazione della pronuncia impugnata risoltain vuote asserzioni di carattere generale e clausole di stile, confermativedella legittimità dell’operato dell’amministrazione finanziaria in difetto diriferimenti alla fattispecie concreta, inidonee ad esprimere la ratio decidendidella decisione. La CTR avrebbe, poi, redatto una motivazione anchecontraddittoria laddove, pur avendo rilevato la presenza nell’accertamentodi “lievi sbavature” ha, poi, respinto le ragioni del contribuente.1.1.

Il motivo è fondato sotto il profilo dell’apparenza della motivazioneresa dalla CTR a supporto della pronuncia di accoglimento dell’appellodell’Agenzia delle Entrate, in particolare, con riferimento all’esposizionedelle ragioni della convinzione maturata, da un lato, sulla correttezza delprocedimento logico di rideterminazione presuntiva del reddito di impresae, dall’altro, sull’inconsistenza della prova contraria offerta dal contribuente.1.2. In tema di nullità della sentenza per violazione delle norme cheimpongono l’obbligo di motivazione della decisione la giurisprudenza dellaCorte ha da tempo chiarito che la motivazione è solo apparente, e lasentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, unicamente quando,benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile ilfondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamenteinidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per laformazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciare all'interprete ilcompito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass.

Sez. U.n. 16159 del 2018; Cass. Sez. U. n. 22232 del 2016 e in senso conformeCass. n. 13977 del 2019; Cass. n. 6758 del 2022; Cass. n. 1986 del 2025).Numero registro generale 16271/2018Numero sezionale 3803/2026Numero di raccolta generale 15304/2026Data pubblicazione 20/05/2026In particolare, in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazioneprevisto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussistequando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nell’ indicazione del criteriologico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento,come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio,né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorsoargomentativo seguito per giungere all’assunzione della decisione adottata(Cass. n. 3819 del 2020).1.3 Nel caso di specie, la CTR, investita dell’onere di motivare con rigorele ragioni della ritenuta legittimità dell’accertamento presuntivo del redditodi impresa compiuto dall’amministrazione finanziaria con unadelle modalità previste dall’art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973, si è limitata adaffermazioni vuote di contenuto e prive di riferimenti specifici alle difesedelle parti e alle risultanze probatorie.

La motivazione si snoda attraversofrasi del tipo “ripercorrendo le considerazioni dei vari giudici che hannotrattato il contenzioso in discussione, questa Commissione non può checondividere e confermare l’operato dell’ufficio. L’accertamento è statocondotto dalla G.d.F. prima e dall’Agenzia dopo in maniera scrupolosa, edanche se in alcuni passaggi si notano delle lievi sbavature, non può checoncludersi condividendo l’accertamento e confermando la legittimità ecorrettezza dell’avviso di accertamento. […] L’accertamento induttivo risultalegittimo e pienamente applicabile, considerato che gli accertatori hannorilevato indizi gravi precisi e concordanti che pongono l’intero sistemacontabile della ditta in discussione; i militari hanno riscontrato fatti evidenti,certi e concordi che rilevano una capacità contributiva assai diversa delcontribuente, ottenuta sia dall’esame fisico degli automezzi esposti con iprezzi di vendita, sia dalle fatture attive e passive e sia dalla ricostruzionedelle percentuali di ricarico che evidenziano una forte differenza tra quellaapplicata dal ricorrente quella determinata dagli accertatori, sulla base deglielementi rilevati e degli indici specifici, ricavati dalle tabelle e riviste delNumero registro generale 16271/2018Numero sezionale 3803/2026Numero di raccolta generale 15304/2026Data pubblicazione 20/05/2026settore merceologico degli automezzi”. […] Il contribuente nei propri attidifensivi si limita a contestare la legittimità dell’applicazionedell’accertamento induttivo di cui all’art. 39 D.P.R. 600/73, accertamentoche questa commissione ritiene ampiamente giustificato dalla gravità deirilievi evidenziati; contesta inoltre il fatto che numerosi automezzi che almomento della verifica non erano reperibili perché si trovavano pressoofficine carrozzerie ecc., ma anche tali dichiarazioni non risultano provatein atti dagli accertatori.”1.4.

I passaggi della motivazione richiamati esauriscono l’esposizionedelle ragioni della decisione sulla contestata legittimità dell’accertamentopresuntivo del reddito senza neanche specificare se l’amministrazionefinanziaria avesse eseguito l’accertamento con il metodo analitico-induttivo,ai sensi dell'art. 39, primo comma lett.

d) del d.P.R. n. 600 del 1973 che,come noto, esige la formulazione da parte dell’amministrazione finanziariadi presunzioni gravi, precise e concordanti da cui inferire l’esistenza direddito celato al fisco o con il metodo induttivo puro, ai sensi dell’art. 39comma 2 d.P.R. n. 600 del 1973 che, invece, consente, a frontedell’assoluta inattendibilità della contabilità, l’accertamento del reddito nondichiarato sulla base di presunzioni c.d. supersemplici.Nessun cenno è contenuto, poi, nella motivazione all’esame dei molteplicielementi di fatto dedotti dall’ufficio a fondamento del complesso quadropresuntivo delineato e al contenuto della relativa documentazioneprobatoria, riportati alla pagina 5 del controricorso.

E neanche risultaqualsivoglia valutazione degli elementi addotti a prova contraria da partedel contribuente, riportati in sentenza solo genericamente ed in modo deltutto parziale, se non l’affermazione apodittica ed incongrua “anche talidichiarazioni non risultano provate in atti dagli accertatori” che nessunonere avevano in tale senso.1.5. In sintesi, la motivazione non consente di comprendere neanche lamodalità di accertamento presuntivo adottata dall’amministrazioneNumero registro generale 16271/2018Numero sezionale 3803/2026Numero di raccolta generale 15304/2026Data pubblicazione 20/05/2026finanziaria né contiene alcun riferimento alla valutazione atomistica eglobale del complesso quadro indiziario delineato dall’Ufficio e delle diversecircostanze a prova contraria addotte dal contribuente, restando cosìinafferrabili le ragioni per cui è stata ritenuta la legittimità dell’accertamentocontestato.2.

Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all’art.360 comma 1 n. 3 c.p.c., la falsa applicazione dell’art. 10 legge n. 212 del2000 perché la CTR non avrebbe riconosciuto la grave violazione del suodiritto di difesa insita nel fatto che, nella fase delle indagini della Guardia diAl riguardo, la CTR avrebbe posto a fondamento della decisione unacircostanza non vera, in contrasto con la comunicazione del Garante delContribuente della Regione Puglia del 1° ottobre 2002, quando ha affermatoche il comportamento dei militari che avrebbero impedito al professionistadifensore del contribuente di assisterlo “non trova conferma nei documentidell’accertamento e rimane una dichiarazione di parte”.2.1.

Il motivo è inammissibile perché sotto la forma del vizio di violazionedi legge finisce per censurare le valutazioni di merito e sollecitare un nuovoesame delle risultanze di causa che la CTR avrebbe valutato in modoinappropriato.2.2. La deduzione del vizio di violazione di legge presuppone che, fermaed incontestata la ricostruzione della fattispecie concreta fatta dal giudicedi merito sulla base delle risultanze di causa, si lamenti l’erroneaindividuazione o interpretazione della norma sostanziale applicabile allafattispecie concreta indicando le affermazioni contenute nella sentenza incontrasto con la corretta applicazione della disciplina richiamata.2.3.

Nel caso di specie il motivo denuncia non tanto un vizio di violazionedella norma che, all’art. 12 comma 2 della legge n. 212 del 2000, attribuisceal contribuente il diritto ad essere assistito da un professionista abilitato nelcorso della verifica della Guardia di Finanza, quanto l’erroneità del giudizioNumero registro generale 16271/2018Numero sezionale 3803/2026Numero di raccolta generale 15304/2026Data pubblicazione 20/05/2026di fatto espresso dalla CTR nella valutazione delle risultanze delladocumentazione prodotta dal ricorrente per provare la circostanza.2.4.

Dal testo della sentenza impugnata non emerge, infatti, alcunaaffermazione in diritto contraria alla previsione normativa del diritto delcontribuente di farsi assistere da un professionista di fiducia nel corso delleindagini ma solo la valutazione di inesistenza, nel caso sottoposto al suoesame, della prova del fatto che i militari avessero impedito alcommercialista di presenziare. La CTR ha, infatti, concluso la disamina delmotivo di impugnazione dell’atto impositivo sottolineando che “taleaffermazione non trova conferma nei documenti dell’accertamento e rimanedichiarazione di parte, che comunque non ha impedito il pieno diritto didifesa”.2.5.

Del resto, anche a voler intendere la censura come rivolta altravisamento della documentazione richiamata, il motivo manca dellaspecificità necessaria a consentire alla Corte la valutazione della fondatezzadella censura, in mancanza della riproduzione in ricorso delle parti essenzialidel suo contenuto.3. Con il terzo motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360comma 1 n. 3 c.p.c., la falsa applicazione dell’art. 39 d. P.R. n. 600 del1973 e degli artt. 2727 e 2697 c.c. perché la CTR avrebbe affermato lalegittimità dell’accertamento fondato su presunzioni prive dei requisiti digravità, precisione e concordanza e solo sul confronto tra le medie di ricaricoponderate determinate dai verificatori e quelle dichiarate dal contribuente,senza valutare le circostanze non contestate dedotte a suo favore dalcontribuente e valutate nelle sentenze di merito che avevano accolto le suetesi difensive.4.

Con il quarto motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360comma 1 n. 4 c.p.c. la falsa applicazione degli articoli 91 c.p.c. e art. 1comma 2 d. lgs. n. 546 del 1992. La CTR lo avrebbe erroneamentecondannato al pagamento delle spese processuali a favore dell’Agenzia delleNumero registro generale 16271/2018Numero sezionale 3803/2026Numero di raccolta generale 15304/2026Data pubblicazione 20/05/2026Entrate nonostante fosse risultato vittorioso nei due precedenti gradi dimerito e nonostante che l’amministrazione finanziaria fosse difesa da unsuo funzionario.5.

L’accoglimento del primo motivo relativo al difetto di motivazione dellasentenza sulle questioni oggetto delle censure di violazione di legge assorbeil terzo e quarto motivo di ricorso.6. Il ricorso va, dunque, accolto con riferimento al primo motivo,inammissibile il secondo, assorbiti il terzo e il quarto, con conseguentecassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa per nuovo esamealla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, cheprovvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio dilegittimità.

P.Q.MAccoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo eassorbiti il terzo e il quarto motivo, cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia – sezionestaccata di Lecce - in diversa composizione, a cui demanda anche diprovvedere sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 6.5.2026.Il PresidenteLUCIO NAPOLITANO