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Ordinanza — n. 15287/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses partial litigation cost compensation due to lack of explicit grave reasons.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15287/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation allowed the taxpayer's appeal against a second-instance ruling that had partially compensated litigation costs. The lower court had justified this partial compensation based on the annulment of certain tax notices due to notification defects rather than the absence of debt. The court ruled that such exceptional circumstances must be explicitly detailed in the judgment to justify deviating from the general rule of total cost liability.

Regesto Legislator

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Art. 15 d.lgs. n. 546/1992; Art. 360 n. 3 c.p.c.: Partial compensation of litigation costs for exceptional reasons requires explicit judicial motivation; failure to state such reasons constitutes a violation of law.

Parole chiave

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litigation cost compensation exceptional reasons requirement judicial motivation obligation tax dispute procedure notification defect annulment partial cost liability violation of law tardivo pagamento delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 15 d.lgs. n. 546/1992
Con l’unico motivo, si deduce “violazione e falsa applicazionedell’art. 15 commi 1 e 2 dl.lgs.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
24 comma 1 Cost., in relazione all’art. 360 n.
Art. 24 comma 1 Cost.
156, a decorrere dalNumero registro generale 6212/2024Numero sezionale 2338/2026Numero di raccolta generale 15287/2026Data pubblicazione 20/05/20261/1/2016, e dell’art. 24 comma 1 Cost., in relazione all’art.
Art. 9 comma 1 lett. f) nn. 1 e 2 d.lgs. n. 29/9/2015, n. 156
546/1992, con la modifica ex art. 9comma 1, lett.
art. 24 comma 1 Cost
156, a decorrere dalNumero registro generale 6212/2024Numero sezionale 2338/2026Numero di raccolta generale 15287/2026Data pubblicazione 20/05/20261/1/2016, e dell’art. 24 comma 1 Cost., in relazione all’art.
art. 92 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 24502/17
546/1992 (tra le altre, Cass. n. 24502/17;
Cass. n. 19613/17
Cass. n. 21400/21
Corte cost., sent. n. 157/2014
n.21400/21, che richiama Corte cost., sent. n. 157/2014), le suddetteragioni gravi ed eccezionali devono però essere espressamente indicate insentenza (Cass.
Cass. n. 9312/2024
157/2014), le suddetteragioni gravi ed eccezionali devono però essere espressamente indicate insentenza (Cass. n. 9312/2024; Cass.
Cass. n. 1950/2022
9312/2024; Cass. n. 1950/2022).Costituisce poi principio consolidato quello secondo cui, in tema dispese di lite, i rapporti tra la regola della soccombenza di cui al comma 1dell'art.
Cass. n. 20755/2025
Cass. n. 9878/2025
Cass. n. 33157/2023
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Testo completo

troAgenzia delle Entrate- Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore;Regione Lazio in persona del legale rappresentante pro tempore;-intimati-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazion. 4806/2023 depositata il 09/08/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2026 dalConsigliere Valeria Chirico.1. Con sentenza n. 4806/2023 la Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado del Lazio – premesso che Nadeja Simaeva aveva propostoricorso per revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. avverso la sentenza n.1203/22 con cui la CTR del Lazio aveva dichiarato l’inammissibilità, perNumero registro generale 6212/2024Numero sezionale 2338/2026Numero di raccolta generale 15287/2026Data pubblicazione 20/05/2026tardività, dell’appello spiegato dalla contribuente avverso la sentenza dellaCTP n. 15672/2019, con la quale era stata dichiarata cessata la materiadel contendere in merito ai crediti portati da due cartelle sottese alsollecito di pagamento impugnato dalla Simaeva ed annullato il sollecitolimitatamente ad una terza cartella, con condanna della sola Agenzia delleEntrate-Riscossione al pagamento della metà delle spese di lite (perl’importo di 200,00 euro), ritenutane la parziale soccombenza – previarevoca della sentenza impugnata in ragione della rilevata tempestivitàdell’appello con cui la contribuente aveva chiesto l’integrale condanna allespese dell’ente impositore e dell’agente riscossore, lo rigettava.Detta sentenza della CTR n. 1203/2022 aveva confermato la sentenzadella CTP n. 15672/2019, la quale, limitatasi a prendere attodell’intervenuto sgravio, disposto dalla Regione Lazio, di due cartelle(effettuato in seguito ad altra sentenza con cui la CTP aveva annullatol’intimazione di pagamento limitatamente a tali cartelle, “non per ragionidi merito di non debenza del tributo bensì per mancata prova in ordinealla relativa notifica”), aveva disposto la cessazione della materia delcontendere, compensando le spese di lite relativamente a dette duecartelle.

Inoltre, la sentenza impugnata, “stante il difetto di legittimazionepassiva della Regione Lazio” in merito alla terza cartella annullata dallaCTP, non avendo l’Agenzia della riscossione dato prova di averla notificata,riteneva del pari di confermare la condanna parziale alle spese per il soloEnte riscossore.2. Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione lacontribuente.3. La Agenzia delle Entrate e la Regione Lazio rimanevano intimate.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo, si deduce “violazione e falsa applicazionedell’art. 15 commi 1 e 2 dl.lgs. n. 546/1992, con la modifica ex art. 9comma 1, lett.

f) nn. 1 e 2 d.lgs. n. 29/9/2015, n. 156, a decorrere dalNumero registro generale 6212/2024Numero sezionale 2338/2026Numero di raccolta generale 15287/2026Data pubblicazione 20/05/20261/1/2016, e dell’art. 24 comma 1 Cost., in relazione all’art. 360 n. 3c.p.c.”, per avere la sentenza impugnata giustificato la compensazioneparziale delle spese in quanto l’atto di intimazione era stato annullato nonper motivi di merito ma per omessa notifica delle due cartelle ad essosottese, perciò in assenza delle “gravi ed eccezionali ragioni” richieste dalsopracitato art. 15, tanto più che questa Corte aveva ritenuto insussistentii “giusti motivi” di compensazione in presenza di vizi non sostanziali maformali, non essendo tale seconda categoria di vizi più lieve della prima.2.

Il motivo è fondato.Va preliminarmente rilevato che la regolamentazione delle spese di litenel processo tributario trova la sua specifica disciplina nell’art. 15 deld.P.R. 546/1992, i cui primi due commi, nella formulazione applicabileratione temporis al caso di specie, prevedono che:“1. La partesoccombente e' condannata a rimborsare le spese del giudizio che sonoliquidate con la sentenza.

2. Le spese di giudizio possono esserecompensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto incaso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionaliragioni che devono essere espressamente motivate.” (previsionequest’ultima contenuta anche nell’art. 92 c.p.c., come risultante dallemodifiche introdotte dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, conmodificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nei limitidell’ampliamento operato dalla sentenza n. 77/2018 della CorteCostituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della normanella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spesetra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altreanaloghe gravi ed eccezionali ragioni).Come evidenziato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, purrientrando nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazionedell’opportunità di compensare le spese in tutto o in parte, sia nell’ipotesidi soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri gravi motivi exNumero registro generale 6212/2024Numero sezionale 2338/2026Numero di raccolta generale 15287/2026Data pubblicazione 20/05/2026art. 15 d.lgs. n. 546/1992 (tra le altre, Cass. n. 24502/17;

Cass. n.19613/17), in ragione della elasticità costituzionalmente necessaria checaratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, néessendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale laripetizione di dette spese in favore della parte vittoriosa (così Cass. n.21400/21, che richiama Corte cost., sent. n. 157/2014), le suddetteragioni gravi ed eccezionali devono però essere espressamente indicate insentenza (Cass. n. 9312/2024; Cass. n. 1950/2022).Costituisce poi principio consolidato quello secondo cui, in tema dispese di lite, i rapporti tra la regola della soccombenza di cui al comma 1dell'art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992 e quella della compensazione di cui alcomma 2 sono costruiti in termini di norma generale-norma eccezionale,sicché la deroga alla soccombenza è ammessa in presenza di elementi chela giustifichino, fermo restando che, in caso di compensazione per "gravied eccezionali ragioni", il limite a tale deroga è dato dall'obbligo delgiudice di fornire una motivazione logica e coerente, configurandosialtrimenti un vizio di violazione di legge, censurabile in sede di legittimità(Cass. n. 20755/2025;

Cass., n. 9878/2025; Cass., n. 9312/2024).Va inoltre rilevato che anche in caso di annullamento dell’atto inautotutela, ex art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 546 /1992, lacompensazione delle spese di lite può essere disposta ai sensi dell’art. 15,comma 1, del medesimo d.lgs. purché intervenuta all’esito di unavalutazione complessiva della lite da parte del giudice tributario,trattandosi di una ipotesi diversa dalla compensazione “ope legis” previstadal comma 3 dell’articolo citato (Cass. n. 33157/2023).Tale valutazione non risulta, invero, effettuata dalla sentenzaimpugnata, che si è limitata a rilevare che lo sgravio delle cartelle sotteseall’atto impugnato, nel caso di specie, era dovuto a vizi di notifica e nonall’accertata insussistenza della pretesa tributaria, fatto di per sé solo nonintegrante, in difetto di qualsiasi ulteriore allegazione o circostanza, unaNumero registro generale 6212/2024Numero sezionale 2338/2026Numero di raccolta generale 15287/2026Data pubblicazione 20/05/2026grave ed eccezionale ragione, richiesta per la compensazione, costituendopiuttosto la mera ragione del disposto sgravio.Pertanto, il ricorso va accolto, con cassazione della sentenzaimpugnata e rinvio alla CGT di secondo grado del Lazio in diversacomposizione per nuovo esame del merito limitatamente alla statuizionesulle spese relativa all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (non essendostati svolti specifici motivi di ricorso concernenti la condanna del soloagente riscossore e non anche della Regione Lazio, esonerata dalle spesedi lite con la sentenza della CTP confermata dalla sentenza impugnata).

P.Q.MLa Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCommissione di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio in diversacomposizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/3/2026.Il PresidenteLiberato Paolitto