Decreto — n. 15283/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAavvocato Nicolad'Ippolito unitamente all’avvocato Michele Santoro-ricorrente-controAgenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado dellaPuglia n. 1741/2025 depositata il 03/06/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 15283/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 1741/2025 depositata il 03/06/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
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avvocato Nicolad'Ippolito unitamente all’avvocato Michele Santoro-ricorrente-controAgenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado dellaPuglia n. 1741/2025 depositata il 03/06/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Numero registro generale 24429/2025Numero sezionale 1267/2026Numero di raccolta generale 15283/2026Data pubblicazione 20/05/2026Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della Agenzia delleentrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 750,00per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 19/05/2026.Il consigliere delegato