Cassation court allows subsequent appeal against tax authority's denial of expedited tax dispute settlement procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court allowed the taxpayer's subsequent appeal against the tax agency's denial of an expedited tax dispute settlement procedure. The taxpayer argued that the disputed refund did not qualify for the special procedure, while the agency contended it was outside the scope of Article 5 of Law No. 130/2022. The court ruled in favor of the taxpayer, holding that the requirement for a pending tax dispute before the Court of Cassation is satisfied without needing an express impositive act, thereby granting access to the expedited procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 5, l. n. 130 del 2022; The subsequent appeal against the denial of expedited tax dispute settlement is admissible when the taxpayer demonstrates a pending tax dispute before the Court of Cassation, without requiring proof of an express impositive act.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
esa dall'Avvocatura generale dello Stato-ricorrente-controGNESSI Anna Rita-intimata-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio-Roma n. 2152/2021 depositata il 23/04/2021– nonché sul ricorso successivo proposto da:GNESSI Anna Rita, codice fiscale GNS NRT 54H42 H501N, elettivamentedomiciliata in Roma, via Oslavia 30 (Cap 00195), presso lo studio dell’avv.Numero registro generale 30325/2021Numero sezionale 3441/2026Numero di raccolta generale 15208/2026Data pubblicazione 20/05/2026fabriziogizzi@ordineavvocatiroma.org), che la rappresenta e difende-ricorrente-controAgenzia delle entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato-controricorrente-avverso il provvedimento di diniego comunicato alla contribuente in data25 gennaio 2023 relativamente alla domanda di definizione agevolatapresentata ai sensi dell’art. 5 l. n. 130 del 2022Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/04/2026 dalConsigliere Andrea Antonio Salemme.1.
GNESSI Anna Rita proponeva ricorso avanti la CommissioneTributaria Provinciale di Roma avverso cartella di pagamento volta apretendere in restituzione somme erroneamente rimborsatele a seguitodel riconoscimento di tassazione separata, con l’ulteriore agevolazionedell’applicazione dell’aliquota del 50% per incentivo all’esodo, sugliassegni straordinari erogati dal Fondo di solidarietà per il sostegno delreddito, dell'occupazione, della riconversione e riqualificazioneprofessionale del personale addetto al servizio di riscossioni dei tributierariali.2.
La CTP, con sentenza n. 8309/18/2018 pubblicata il 16 aprile 2018,accoglieva il ricorso.Numero registro generale 30325/2021Numero sezionale 3441/2026Numero di raccolta generale 15208/2026Data pubblicazione 20/05/20263. L’Agenzia delle entrate proponeva appello, rigettato, con la sentenzain epigrafe, dalla CTR del Lazio.4. La medesima Agenzia proponeva ricorso per cassazione con duemotivi. La contribuente restava intimata.4.1. Con atto in data 7 marzo 2023, essa, ulteriormente, instava per lafissazione di udienza di trattazione, rilevando che la competente D.P.aveva rappresentato che la domanda di definizione agevolata presentatadalla contribuente ai sensi dell’art. 5 l. n. 130 del 2022 era stata oggettodi diniego.5.
Avverso il provvedimento di diniego comunicatole via pec in data 25gennaio 2023, la contribuente proponeva ricorso successivo con unmotivo. Resisteva l’Agenzia, nel sub-procedimento così introdotto, conarticolato controricorso.In vista dell’udienza, la contribuente deposita ampia memoria, mediantela quale insiste, segnatamente, per l’accoglimento del ricorso successivo,con riconoscimento delle spese in favore del Difensore distrattario.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Per ragioni di priorità logica, deve essere trattato per primo il ricorsosuccessivo avverso il provvedimento di diniego di definizione anticipata.2.
Con l’unico motivo di esso si denuncia: “In relazione all’art. 360, co.5 e co. 1, n. 3, c.p.c.: Violazione dell’art. 5, commi 1, 4 e 6 legge130/2022. Falsa applicazione dell’art. 16, comma 3, lettera a) legge289/2002”.2.1. L’Agenzia “pone a motivazione del suo diniego il disposto dellalettera a) dell’art. 16, comma 3, legge 289/2002”. “La legge 130/2022,art. 5, introduce e disciplina, al contrario, una fattispecie di definizioneagevolata delle controversie tributarie pendenti in cassazione ben piùNumero registro generale 30325/2021Numero sezionale 3441/2026Numero di raccolta generale 15208/2026Data pubblicazione 20/05/2026ampia di quelle contemplate, non solo dalla vetusta legge 289/2002, art.16, ma anche dal più recente D.L. 119/2018, art. 6”.
“La legge 130/2022,art. 5, non contiene più, rispetto alle pregresse definizioni, alcunriferimento, circa l’identificazione delle controversie definibili, ad avvisi diaccertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro attoimpositivo”. Donde l’illegittimità del diniego.2.2. Il motivo è fondato e merita accoglimento.2.2.1. Il provvedimento di diniego, oggetto di impugnazione a mezzodel motivo in disamina, in motivazione, alla stregua di quantotestualmente riportato nel ricorso successivo (p. 4), recita:«La lite in oggetto in quanto riguardante una cartella per il recupero disomme erroneamente rimborsate non rientra tra le liti oggetto didefinizione agevolata in sede di legittimità.
L’art. 5 d.l. [“recte”, l.] n.130/2022 consente la definizione delle controversie tributarie incassazione secondo quanto stabilito dall’art. 16 l. 289/2002.Orbene, quest’ultima disposizione (art. 16, legge 289/2002) al comma n.3 stabilisce che“3. Ai fini del presente articolo si intende:a) per lite pendente, quella in cui è parte l’Amministrazione finanziariadello Stato avente ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti diirrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione, per i quali alladata di entrata in vigore della presente legge, è stato proposto l’attointroduttivo del giudizio, nonché quella per la quale l’atto introduttivo siastato dichiarato inammissibile con pronuncia non passata in giudicato”».2.2.2.
Ora, conformemente a quanto già rilevato da Cass. n. 16091 del2025, in motiv. par. 2.2, p. 5, con riguardo a fattispecie in tutto identica aquella oggetto di odierno giudizio, è ad osservarsi cheNumero registro generale 30325/2021Numero sezionale 3441/2026Numero di raccolta generale 15208/2026Data pubblicazione 20/05/2026«l'art. 5 della l. n. 130/2022, con disposizione difforme da quella recatadalle norme che delimitavano l’ambito applicativo delle precedentiprocedure di definizione agevolata, prevede quale requisito per l’accessoal condono la pendenza di una controversia tributaria innanzi alla Corte dicassazione; ciò fatte salve le esclusioni stabilite dai commi 1 e 2 e dallelettere a) e b) del comma 6, non pertinenti al caso di specie.
Rispetto alladisciplina del d.l. n. 118/2019, in particolare, difetta l’indicazione di unpresupposto obiettivo rinvenibile nella necessità che sia impugnato un“atto impositivo”; e tale novità appare conforme alla ratio della proceduraspeciale, chiaramente ispirata da un intento deflattivo del contenziosopendente innanzi a questa Corte.L’accesso, da parte del contribuente, alla procedura di definizioneagevolata prevista dalla richiamata normativa non soggiace, pertanto, adalcuna verifica circa la sussistenza di un atto espressivo della potestàimpositiva, nei termini che questa Corte ha chiarito (v. per tutte Cass. sez.U, n. 18298/2021) in relazione alle fattispecie definitorie di cui aprecedenti regimi normativi».3.
In forza delle considerazioni che precedono, il ricorso successivo vaaccolto.4. Ne consegue, assorbito l’esame del principale, la necessità didichiarare l’estinzione del giudizio per cassata materia del contendere.4.1. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, della l. n. 130/2022, le spese restanoa carico della parte che le ha anticipate.4.2. Relativamente all’autonomo sub-procedimento introdotto dalricorso successivo, le stesse, in ragione della peculiarità della materia,possono essere integralmente compensate. P.Q.MNumero registro generale 30325/2021Numero sezionale 3441/2026Numero di raccolta generale 15208/2026Data pubblicazione 20/05/2026Accoglie il ricorso di GNESSI Anna Rita avverso il diniego di definizioneagevolata della lite; dichiara estinto il giudizio per cessazione della materiadel contendere; compensa le spese del giudizio di impugnazione deldiniego.Così deciso a Roma, lì 22 aprile 2026.Il PresidenteValentino Lenoci