Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 15187/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares tax proceeding extinguished due to lack of settlement request within statutory deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 15187/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a settlement hearing by the December 31, 2020 deadline. The lower court had already determined the process ended under Article 6, Paragraph 13 of Legislative Decree 119/2018, noting no settlement request was filed or denied. Consequently, the appeal was rejected as the procedural time limit had expired without intervention.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 6, para. 13 of Legislative Decree 119/2018; Art. 391, para. 3 of Civil Procedure Code: The court establishes that a tax proceeding is extinguished by the expiration of the statutory period for requesting a settlement hearing if no such request is made or denied by the parties.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedural extinction tax settlement hearing statutory deadline Legislative Decree 119/2018 Civil Procedure Code time bar procedural default

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, para. 13 of Legislative Decree 119/2018
DI CALTANISSETTA n.3817/07/2017 depositata il 02/10/2017, pronunciata con riferimento all’atto impositivooggetto di ricorso per Cassazione.Vista la documentazione depositata dalla Avvocatura Generale dello Stato con nota del23/10/2023 dalla quale si rileva la regolarità della definizione ex art. 6 del D.L.
Art. 391, para. 3 of Civil Procedure Code

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

cato GIUSEPPE VACCARO unitamenteall’avvocato ANTONINO MINACAPILLIControAGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLOSTATOavverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. SICILIA SEZ. DIST. DI CALTANISSETTA n.3817/07/2017 depositata il 02/10/2017, pronunciata con riferimento all’atto impositivooggetto di ricorso per Cassazione.Vista la documentazione depositata dalla Avvocatura Generale dello Stato con nota del23/10/2023 dalla quale si rileva la regolarità della definizione ex art. 6 del D.L. 23 ottobre2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136presentata dalla parte ricorrente;rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza ditrattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosiritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria diestinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato;che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si èestinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per leparti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'alt. 391 cod. proc.civ;che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spesedel processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.DICHIARA ESTINTO IL PROCESSORoma, 15/05/2026La Presidente TitolareAngelina-Maria Perrino