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Ordinanza — n. 15157/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal for inadmissibility due to late filing and lack of prior objection.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15157/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected the tax authority's appeal against a regional tax commission decision. The authority argued the lower court erred by failing to dismiss the taxpayer's initial claim as time-barred and by omitting a ruling on a specific appeal point. The court held that the inadmissibility due to late filing is a matter of public order reviewable at any stage, but the taxpayer failed to raise this objection earlier in the proceedings, making the issue precluded. Furthermore, the court found the second ground for dismissal invalid because the regional commission had explicitly addressed the omitted appeal point in its reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 22 comma 2 d.lgs. n. 546 del 1992; Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.: The inadmissibility of a tax appeal due to late filing is a matter of public order reviewable at any stage, yet the court cannot examine it if the exception was not raised in prior proceedings or requires a factual assessment precluded at this level.

Parole chiave

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tax appeal inadmissibility late filing public order preclusion of exceptions omitted ruling on appeal Cassazione Roma condono fiscale esecuzione per crediti fiscali opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 22 comma 2 d.lgs. n. 546 del 1992
– Il motivo è infondato.Ai sensi dell’art. 22, comma 2, d.lgs.
Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
– Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n.
Art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.
– Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n.
Art. 112 c.p.c.
art. 112 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 17363/2020
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Testo completo

difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato– ricorrente –controNumero registro generale 9469/2021Numero sezionale 3235/2026Numero di raccolta generale 15157/2026Data pubblicazione 20/05/2026STRIPPOLI Cataldo, AGENZIA DELLE ENTRATE, ROMA CAPITALE,COMUNE DI ROCCA DI PAPA, AMA S.p.A.– intimati –avverso la sentenza n. 2920/7/2020 della Commissione tributariaregionale del Lazio, depositata il 9/10/2020.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 16 aprile 2026 dalconsigliere Luigi D’Alessandro.1. – Cataldo Strippoli impugnò dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Roma un avviso di intimazione notificatogli dall’Agenziadelle entrate-Riscossione in relazione a ventuno prodromiche cartelledi pagamento.2.

– Il Giudice di prime cure accolse il ricorso limitatamente aicrediti portati da quattro cartelle di pagamento, siccome ritenutiprescritti.3. – La Commissione tributaria regionale del Lazio, investitadell’appello dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, respinse il gravameconfermando l’impostazione decisoria adottata dal Giudice provinciale.4. – Avverso tale ultima pronuncia l’Agenzia delle entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a duemotivi.5. – Cataldo Strippoli, l’Agenzia delle entrate, Roma Capitale, ilComune di Rocca di Papa, e la AMA S.p.A. sono rimasti intimati.Numero registro generale 9469/2021Numero sezionale 3235/2026Numero di raccolta generale 15157/2026Data pubblicazione 20/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

– Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 16,20 e 22 d.lgs. n. 546 del 1992 poiché la CTR ha omesso di rilevare d’ufficiol’inammissibilità del ricorso originario del contribuente per tardività deldeposito dello stesso, invero avvenuto ben oltre trenta giorni dalla suanotificazione.2. – Il motivo è infondato.Ai sensi dell’art. 22, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, nellaformulazione vigente ratione temporis, l’inammissibilità del ricorsoavverso gli atti tributari è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado delgiudizio.Questa Corte ha precisato la portata della norma citata, chiarendo chela pronuncia di inammissibilità del ricorso introduttivo è preclusa quandola relativa eccezione sia stata sollevata per la prima volta nel giudizio dicassazione, allorché il suo esame implichi un accertamento in fatto (v.Cass. n. 17363/2020 e i precedenti in essa citati).Nella specie ricorre proprio tale evenienza giacché la ricorrente nonha in alcun modo dedotto di aver prima d’ora sollevato la questione; anzi,nel sostenere che la tardiva iscrizione a ruolo della causa in primo gradoavrebbe dovuto essere rilevata d’ufficio dal Giudice d’appello, riconosce,in buona sostanza, che la questione non è stata mai oggetto di eccezionenel corso del giudizio di merito.

D’altra parte, è anche evidente chel’esame della questione implicherebbe un accertamento in fatto – relativosia alla data di notificazione dell’originario ricorso, sia alla data del suodeposito – che è precluso in questa sede.3. – Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art.360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per omessapronuncia, in violazione dell’art. 112 c.p.c., sul motivo d’appello con ilquale l’agente della riscossione aveva denunciato l’erroneità dellaNumero registro generale 9469/2021Numero sezionale 3235/2026Numero di raccolta generale 15157/2026Data pubblicazione 20/05/2026decisione del primo Giudice là dove aveva ritenuto non notificate otto delleventuno cartelle prodromiche all’impugnato avviso di intimazione.4.

– Il motivo è infondato.La CTR, lungi dall’omettere di pronunciarsi sul detto motivo d’appello,lo ha affrontato specificamente, evidenziando, in sostanza, che trattavasidi doglianza non sorretta da un concreto interesse, posto che la sentenzadi primo grado aveva accolto il ricorso del contribuente solo limitatamenteai crediti portati da quattro cartelle di pagamento diverse da quelle cui siriferiva l’appello dell’Agenzia, e che l’accoglimento parziale del ricorso erastato comunque determinato non già dalla mancata notificazione di questequattro cartelle, quanto dal vano decorso, tra la loro notifica e la notificadell’intimazione di pagamento, di un tempo sufficiente alla prescrizionedei relativi crediti.5.

– Il ricorso va dunque rigettato, mentre nessun provvedimentodeve essere adottato in ordine alle spese del presente giudizio dilegittimità, stante l’assenza di attività difensiva degli intimati. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 aprile 2026Il Presidente