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Ordinanza — n. 15117/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Court declares appeal extinct due to mutual withdrawal of appeal and acceptance by respondent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15117/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinct following a mutual agreement where the appellant withdrew the request and the appellee accepted this withdrawal. The appellant had challenged a lower court decision regarding parking fees, but both parties subsequently requested the case be declared void. The court ruled that the judgment must be declared extinct because the procedural requirements for withdrawal were met and no ruling on costs was necessary due to the parties' agreement on compensation.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: The withdrawal of an appeal is a unilateral act that does not require the opponent's acceptance to become effective, and the judgment declaring the case extinct precludes any ruling on litigation costs when the parties have agreed on mutual compensation.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings mutual agreement litigation costs Cassation procedure ritiro delle conclusioni civili abbandono del procedimento diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
La rinuncia, d’altronde, è atto recettizio, che non richiedenemmeno l’accettazione, ai fini della pronuncia di estinzione, inquanto gli adempimenti previsti dall’art. 390 c.p.c. sonofinalizzati ad ottenere l’adesione della controparte per evitarela condanna alle spese del rinunciante (cfr.
Art. 391 c.p.c.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Il tenore della pronuncia (di estinzione del giudizio e nondi rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità del ricorso)esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R.
art. 390 c.p
La rinuncia, d’altronde, è atto recettizio, che non richiedenemmeno l’accettazione, ai fini della pronuncia di estinzione, inquanto gli adempimenti previsti dall’art. 390 c.p.c.
articolo 390 c.p
La rinuncia, d’altronde, è atto recettizio, che non richiedenemmeno l’accettazione, ai fini della pronuncia di estinzione, inquanto gli adempimenti previsti dall’art. 390 c.p.c.
articolo 391 c.p
Nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese dilite, ai sensi dell’articolo 391 c.p.c., stante l’accettazione dellarinuncia da parte della società contribuente (cfr.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 2317/16
Cass. n. 27359/21
2317/16,Cass. n. 27359/21 e Cass.
Cass. n. 10695/25
27359/21 e Cass. n. 10695/25).3.
Cass., sez. un., n. 28182/20
Cass., sez. un., n. 28182/20, Cass.
Cass. n. 22714/24
28182/20, Cass. n. 22714/24 e Cass.n.
Cass. n. 17520/25
Cass. 10587/25
Cass. n. 19560/15
Cass. n. 13408/17
19560/15,Cass. n. 13408/17, Cass.
Cass. n. 19071/18
13408/17, Cass. n. 19071/18, Cass.
Cass. n. 25485/18
19071/18, Cass. n. 25485/18,Cass.
Cass. n. 25722/19
25485/18,Cass. n. 25722/19, Cass.
Cass. n. 10140/20
25722/19, Cass. n. 10140/20, Cass.
Cass. n. 6400/21
10140/20, Cass. n. 6400/21,Cass.
Cass. n. 19599/22
6400/21,Cass. n. 19599/22 e Cass.
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Testo completo

sentata e difesa dagli avv.ti Fabio Litta eStefano Scicolone, come in atti domiciliata,RICORRENTECONTROATAC S.P.A., in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’avvocato FrancescaCangiano, come in atti domiciliata,CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 5921/19 della Commissione TributariaRegionale del Lazio, pubblicata in data 25 ottobre 2019.Udita la relazione del Consigliere designato, dott. FrancescoBruno, nella camera di consiglio del 13 maggio 2026.1. Con sentenza n. 5921/19, pubblicata in data 25 ottobre2019, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio haNumero registro generale 18870/2020Numero sezionale 4086/2026Numero di raccolta generale 15117/2026Data pubblicazione 19/05/2026rigettato l’appello della AMA s.p.a. avverso la sentenza n.2049/18 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, conla quale era stato accolto il ricorso della ATAC s.p.a. avversol’avviso di accertamento TARI 2011 (n. 77539), avente adoggetto le aree adibite a sosta a pagamento, gestite dallasocietà contribuente.2.

La AMA s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione avversola suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento a due motividi impugnazione.3. La ATAC s.p.a. ha resistito, depositando controricorso edinvocando la reiezione delle avverse argomentazioni erichieste.4. Le parti, successivamente, hanno chiesto, con atto dirinuncia al ricorso e contestuale accettazione, che il giudiziofosse dichiarato estinto.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il giudizio deve essere dichiarato estinto, avendo laricorrente rinunciato al ricorso ed avendo la contribuente, nelcontempo, accettato la rinuncia, giusta accordo tra lorointervenuto (cfr., allegato in copia al fascicolo della ricorrente,l’atto di rinuncia al ricorso e contestuale accettazione,depositato in data 16 aprile 2026).2.

La rinuncia, d’altronde, è atto recettizio, che non richiedenemmeno l’accettazione, ai fini della pronuncia di estinzione, inquanto gli adempimenti previsti dall’art. 390 c.p.c. sonofinalizzati ad ottenere l’adesione della controparte per evitarela condanna alle spese del rinunciante (cfr. Cass. n. 2317/16,Cass. n. 27359/21 e Cass. n. 10695/25).3. Essa -nel caso di specie- è stata tempestiva, giacché nelgiudizio di cassazione è possibile rinunciare al ricorso, ai sensiNumero registro generale 18870/2020Numero sezionale 4086/2026Numero di raccolta generale 15117/2026Data pubblicazione 19/05/2026dell’articolo 390 c.p.c., fino alla data dell’adunanza camerale(cfr.

Cass., sez. un., n. 28182/20, Cass. n. 22714/24 e Cass.n. 17520/25),4. Il giudizio, in conclusione, ricorrendo i presupposti all’uopoprevisti dalla legge, deve essere dichiarato estinto.5. Nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese dilite, ai sensi dell’articolo 391 c.p.c., stante l’accettazione dellarinuncia da parte della società contribuente (cfr. Cass.10587/25), fermo restando che le parti hanno fatto presente diavere stabilito, in virtù dell’accordo tra loro raggiunto, chedovessero intendersi come compensate.6. Il tenore della pronuncia (di estinzione del giudizio e nondi rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità del ricorso)esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.115 del 2002, trattandosi di una norma lato sensusanzionatoria e comunque eccezionale ed, in quanto tale, distretta interpretazione, di talché l’estraneità della fattispecie inesame a quella prevista dalla norma succitata esonera da ognispecificazione, sul punto, in dispositivo (cfr.

Cass. n. 19560/15,Cass. n. 13408/17, Cass. n. 19071/18, Cass. n. 25485/18,Cass. n. 25722/19, Cass. n. 10140/20, Cass. n. 6400/21,Cass. n. 19599/22 e Cass. n. 11672/23). P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio; compensaintegralmente, tra le parti, le spese processuali.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 maggio2026.Il Presidentedott. Liberato Paolitto