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Ordinanza Interlocutoria — n. 15106/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Court remands MLBO financing costs case for public hearing on intra-group expense allocation rules.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 15106/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remitted the case for a public hearing to determine the proper allocation of financing costs in a merger and leveraged buyout transaction. The tax authority argued that only half of the bank commission was deductible by the parent company, while the company contended the full amount was necessary for the overall operation. The court declined to decide immediately, citing the need to examine the specific factual matrix regarding the effectiveness and benefit derived by both entities involved in the group structure.

Regesto Legislator

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Art. 109 t.u.i.r.; Art. 109 t.u.i.r.: In merger and leveraged buyout operations, the deductibility of intra-group financing costs depends on the actual effectiveness and benefit derived by the controlling company and its subsidiary, requiring a factual assessment of the transaction's economic substance.

Parole chiave

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merger and leveraged buyout intra-group financing costs tax expense allocation deductibility of bank commissions group company structure tax authority assessment public hearing remand operazioni imponibili

Disposizioni normative citate

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Art. 109 t.u.i.r.
articolo 2501-bis c.c
violazione e falsa applicazionedell'articolo 2501-bis c.c., e dell'articolo 109 t.u.i.r.1.1.
art. 2501-bis c.c
Con una prima censura assume che la C.t.r., nell’affermare lasostanziale estraneità alla operazione di essa deducente, avevaomesso di considerare che l’acquisto era avvenuto attraversoun’operazione di merger levereged buy out, da considerarsi operazioneunitaria e tipizzata dall’art. 2501-bis c.c.1.2.

Giurisprudenza citata

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Testo completo

appresentata e difesa dagli Avv. Beatrice Belli e Luigi Zaccaria– ricorrenti –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato– controricorrente –avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. EMILIA ROMAGNA n.3366/2016, depositata il 24/11/2016;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23aprile 2026 dal consigliere Rosanna Angarano;Numero registro generale 13848/2017Numero sezionale 3480/2026Numero di raccolta generale 15106/2026Data pubblicazione 19/05/2026lette le conclusioni scritte rassegnate dal Sostituto ProcuratoreGenerale, Alessandro Pepe, che ha chiesto il rigetto del primo motivodi ricorso e l’accoglimento del secondo e del terzo motivo.1.

L’Agenzia delle Entrate notificava alla Ice s.p.a. un primo avvisodi accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2008, recuperava atassazione un maggior imponibile ai fini Ires, Irap e Iva, muovendoplurimi rilievi.1.1. La Ice s.p.a. nel 2008, costituiva la NewCo Ice Internationals.r.l., interamente controllata, al fine di acquisire la partecipazionetotalitaria di una terza società, la PCA s.p.a., tramite un’operazione c.d.merger levaraged buy out (MLBO) per reperire la finanza necessariaall’operazione, pari a 50 milioni di euro, veniva costituito un pool dibanche con il quale la Ice e la Ice International stipulavano un contrattodi finanziamento, suddiviso in tre linee di credito, di cui 25 milionivenivano erogati alla Ice e altri 25 milioni alla Ice International.

La Ice,a propria, volta concedeva alla Ice International un finanziamento parialla quasi totalità dell’importo ricevuto (precisamente di euro24.100.000,00, poi ridotto ad euro 23.200.000,00 a seguito di rinunciaal credito dei residui euro 900.000,00) ma ad un tasso inferiore di 0.30punti rispetto a quello corrisposto al pool di banche L’operazione venivacompletata con la fusione della PCA nella NewCo e con il cambio perquest’ultima, prima nella denominazione (da Ice International a PCA)e poi della forma societaria (da s.r.l. a s.p.a).1.2.

I rilievi mossi dall’Ufficio erano tutti attinenti a dettaoperazione.- Con il primo rilievo, l’Ufficio evidenziava che il servizio diorganizzazione del finanziamento aveva comportato il pagamento diuna commissione bancaria di euro 400.000,00 (pari allo 0,80 per centodell’importo ergoato) che la Ice aveva portato interamente inCons. est. Rosanna Angarano 2Numero registro generale 13848/2017Numero sezionale 3480/2026Numero di raccolta generale 15106/2026Data pubblicazione 19/05/2026deduzione. Rilevava, tuttavia, che solo metà del finanziamento erastato erogato alla Ice, mentre l’altra metà era stato erogato in favoredella Ice International, sicché riteneva che il costo della commissionefosse inerente, e quindi deducibile, dalla prima solo per la metà.

Perl’effetto, procedeva al recupero a tassazione per difetto del requisitodell’inerenza ex art. 109 t.u.i.r.- Con il secondo rilievo, poiché la quasi totalità dello stanziamentodi originari euro 50.000.000,00 era stato erogato in favore di Icelnternational, giungeva alla conclusione che nell’operazione la Iceavesse avuto il ruolo di semplice garante, avendo concesso in pegno leproprie azioni. Per l’effetto, riteneva che tutti i costi connessi alfinanziamento rientrassero nell’attività della NewCo e che, pertanto, laIce avrebbe dovuto procedere al riaddebito di tutti gli oneri per untotale di euro 321.619,32.

Tra questi costi includeva i maggioriinteressi che la Ice aveva pagato al pool di banche rispetto a quellipercepiti dalla NewCo, le commissioni bancarie, l’imposta sostitutiva ei costi delle consulenze. Pertanto, procedeva al recupero a tassazione,ai fini Ires, della detta somma a titolo di ricavi non contabilizzati ex art.85 t.u.i.r. e recuperava anche una maggiore Irap in quanto gli interessie le commissioni non rientravano nel campo di applicazione di dettaimposta.2. Con un secondo avviso di accertamento, l‘Ufficio recuperava atassazione un maggior imponibile relativo all’anno 2009 ai fini Ires eIrap in relazione alla medesima operazione e contestava l'omessafatturazione alla Ice lnternational dell'importo di euro 37.500,00,corrispondente al costo delle consulenze, fatturate nel 2009, che,secondo la medesima prospettazione di cui al precedente avviso diaccertamento, avrebbe dovuto essere ribaltato sulla NewCo.Cons. est.

Rosanna Angarano 3Numero registro generale 13848/2017Numero sezionale 3480/2026Numero di raccolta generale 15106/2026Data pubblicazione 19/05/20263. Entrambi gli atti impositivi venivano impugnati innanzi allaC.t.p. di Reggio Emilia che, previa riunione, li rigettava con sentenzaconfermata in appello.La C.t.r. rilevava che la complessa operazione finanziaria avevacondotto all'incorporazione della PCA nella Ice International grazie adun finanziamento ottenuto da più istituti di credito organizzati in unpool fra loro; che la predetta acquisizione rappresentava la causanegoziale in senso tecnico, la quale, da una parte, aveva con,sentito lafusione per incorporazione e, dall’altra, aveva consentito all’aventediritto la detraibilità dei costi sostenuti; che, pertanto, la detraibilità,per competenza ed inerenza, non poteva che spettare al soggetto chedalla predetta operazione negoziale aveva tratto vantaggio, vale a direalla Ice Intemational che aveva proceduto alla incorporazione e nonalla Ice, rimasta del tutto estranea alla predetta causa negoziale.Avverso detta ultima sentenza la società contribuente proponericorso per cassazione e l’Agenzia delle entrate si difende a mezzocontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la contribuente denuncia, in relazione all’art.360, primo comma, num. 3, c.p.c. violazione e falsa applicazionedell'articolo 2501-bis c.c., e dell'articolo 109 t.u.i.r.1.1. Con una prima censura assume che la C.t.r., nell’affermare lasostanziale estraneità alla operazione di essa deducente, avevaomesso di considerare che l’acquisto era avvenuto attraversoun’operazione di merger levereged buy out, da considerarsi operazioneunitaria e tipizzata dall’art. 2501-bis c.c.1.2. Con una seconda censura, critica la sentenza impugnata, conspecifico riferimento al primo rilievo dell’atto impositivo, relativo al2008, per aver considerato la commissione bancaria di euro 400.000,00come un costo collegato all’erogazione del finanziamento (in parteCons. est.

Rosanna Angarano 4Numero registro generale 13848/2017Numero sezionale 3480/2026Numero di raccolta generale 15106/2026Data pubblicazione 19/05/2026direttamente in favore della controllata). Osserva che, al contrario, lacommissione era da ricollegarsi al servizio, richiesto solo da essadeducente, di studio del finanziamento e costituzione di un pool dibanche disponibili ad erogarlo e che dette prestazioni erano staterichieste ed ottenute ben prima della costituzione della controllata Icelnternational s.r.l., avvenuta solo in data 26 giugno 2008.2.

Con il secondo motivo denuncia in relazione all’art. 360, primocomma, num. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti i e l’omessapronuncia in merito alle contestazioni ex art.85 t.u.i.r.Con riferimento al secondo rilievo del 2008 ed all’unico rilievo del2009, osserva che la C.t.p., nell’affermare che il finanziamento erastato «girato» dalla Ice alla Ice International, sulla quale, pertanto,andavano ribaltati tutti i costi, aveva omesso di considerare l’unitarietàdell’operazione; che, sebbene la questione fosse stata riproposta inappello, la C.t.r. aveva omesso qualsiasi valutazione sul punto.

Inparticolare, evidenzia che il finanziamento concesso alla Icelnternational era un finanziamento fruttifero, ad un tasso che soloall'inizio era inferiore di (solo) 0,30 punti percentuali rispetto a quelloapplicato dal pool di banche; che, infatti, il contratto di finanziamentoconil pool di banche prevedeva uno spread a scalare al raggiungimentodi determinati parametri determinati sulla base del bilancio consolidatodella Ice.3. Con il terzo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, num. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti i e l’omessapronuncia in merito alle contestazioni ex art. 85 t.u.i.r.Osserva che l'Agenzia delle Entrate aveva contestato, per ognunodegli anni, 2008 e 2009, l'omessa fatturazione dell'importo di euro37.500,00 per consulenze addebitatele dalla BPER recuperandoCons. est.

Rosanna Angarano 5Numero registro generale 13848/2017Numero sezionale 3480/2026Numero di raccolta generale 15106/2026Data pubblicazione 19/05/2026l'importo di euro. 7.500,00 per ogni anno, ottenuto applicandoall'importo non fatturato l'aliquota del 20 per cento. Rileva che laquestione, oggetto del ricorso in primo grado, era stata affrontata inmaniera superficiale dalla C.t.p. che aveva dato atto della ripresadell'Ufficio e dell'impugnazione, senza però poi pronunciarsi sul punto;che, nonostante con l’atto di appello la questione fosse stata affrontata,la C.t.r. non l’aveva esaminata, configurando in maniera evidente ilvizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto didiscussione tra le parti.4.

La delibazione del ricorso, in particolare del primo motivo, rendeopportuno l’approfondimento in pubblica udienza, non ravvisandosil’evidenza decisoria.4.1. L'operazione di MLBO, è un’operazione volta all'acquisizionedelle quote di partecipazione (del pacchetto azionario) di una societàc.d. bersaglio o target da parte di un'altra società, generalmentecostituita per l'occasione e con tale fine specifico (SPV o NewCo) laquale, normalmente, ricorre a fonti esterne di finanziamento; una voltaacquisita la partecipazione, la società veicolo procede alla fusione conla società target, con l'effetto di ribaltare anche l'indebitamento sulpatrimonio della società target, ormai confuso con quello della societàveicolo.4.2.

Nel giudizio viene in contestazione la ripartizione dei costi (iviinclusi gli interessi passivi sul finanziamento) tra la Ice e la IceInternational e, in ultima analisi, l’inerenza di quelli portati in deduzionedalla Ice.4.3. Questa Corte, ha già evidenziato che le fasi di un’operazionedi tal tipo sono così scandite: costituzione della società veicolo; ricorsoal capitale di debito; acquisizione della società target da parte dellasocietà veicolo e successiva fusione per incorporazione di quest’ultimanella società target (o viceversa).Cons. est.

Rosanna Angarano 6Numero registro generale 13848/2017Numero sezionale 3480/2026Numero di raccolta generale 15106/2026Data pubblicazione 19/05/2026Dette fasi rendono evidente che l'acquisizione della partecipazionenel capitale della società target, da parte della società veicolo,rappresenta una fase transeunte e strumentale alla fusione dellasocietà veicolo medesima con quella che – transitoriamente – è lapropria controllata. La fusione tra società veicolo e società targetassurge, infatti, ab origine, a presupposto necessario dell'interaoperazione, in quanto funzionale alla congiunzione del debitofinanziario della società veicolo con il patrimonio della società target.L’operazione non comporta, in sé, alcuna deroga al principio diinerenza dei costi.

Tuttavia, il dato rilevante è che, a montedell’acquisizione della società target, si pone l'accordo concluso tra lacontrollante e la NewCo con il pool di banche e che, per effettodell'operazione, il controllo del pacchetto azionario della società targetviene trasferito alla NewCo a propria volta controllata dalla societàmadre.Tenuto conto del complessivo assetto di interessi sottesoall’operazione ed al risultato economico connesso alla stessa, si rendeopportuno un approfondimento in ordine al modo in cui debbanooperare – in particolare, nei rapporti tra la società madre e la NewCo –i criteri fissati da questa Corte in merito alla ripartizione dei costiinfragruppo che subordinano la deducibilità dei costi derivanti daaccordi contrattuali sui servizi all'effettività e all'inerenza della spesaall'attività di impresa esercitata dalla controllante e dalla controllata edal reale vantaggio che deriva ad entrambe (cfr.

Cass. 2599/2023). P.Q.MLa Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo del ricorso per la trattazionein pubblica udienza.Così deciso in Roma, il 23 aprile 2026.Il PresidenteMarcello Maria FracanzaniCons. est. Rosanna Angarano 7