Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15096/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court partially allows appeal against tax assessment, ruling on omission of waste area exemption.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15096/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation partially allowed the condominium's appeal against a regional tax tribunal's decision to reject a tax assessment. The appellant argued the tribunal failed to recognize an exemption for common areas capable of producing waste, while the tax authority contended the correct exemption criteria were already applied. The court found the lower tribunal erred by omitting a specific pronouncement on the waste exemption issue, despite it being a devoluted question, and thus quashed the decision with remittal.

Regesto Legislator

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Art. 63, comma 2, d.lgs. n. 507/1993; Art. 1117 c.c.: The court must explicitly rule on the exemption for common areas producing waste; failure to address a devoluted legal question necessitates quashing the decision and remitting the case.

Parole chiave

Generato dall'IA
omission of pronouncement waste area exemption condominium common areas tax assessment quashing devoluted question TARSU tax remittal to second instance

Disposizioni normative citate

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Art. 63, comma 2, d.lgs. n. 507/1993
civ., il vizio di violazione e falsaapplicazione dell’art. 63, comma 2, d.lgs. n. 507/1993 e dell’art.
Art. 1117 c.c.
507/1993 e dell’art. 1117cod.
Art. 360, primo comma, num. 3 e 5, cod. proc. civ.
296/2006, conriferimento all’art. 360, primo comma, num.
Art. 62, comma 2, d.lgs. n. 507/1993
civ., il vizio di violazione e falsaapplicazione dell’art. 62, comma 2, d.lgs. n. 507/1993, deducendo l’erroredella CTR nell’escludere l’esenzione prevista dall’art.
Art. 1, comma 161, legge n. 296/2006
3 legge n.241/1990, nonché dell’art. 1, comma 161, legge n. 296/2006, conriferimento all’art.
art. 3 legge n.241/1990
212/2000, dell’art. 3 legge n.241/1990, nonché dell’art.
art. 112 cod. proc. civ
civ., nonché quello di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ.sulla questione, devoluta al giudice di appello, del mancato riconoscimentodell’esclusione dalla tassazione per “le aree comuni del condominio di cuiall'articolo 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti”.4.

Giurisprudenza citata

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Cass. 23386/2021
Cassation court quashes tax tribunal ruling on IMU exemption due to incomplete reasoning regarding rural property classification.
Cass. 2555/2019
Cass. 1694/2018
Cass. 26431/2017
Cass. 25709/2016
Cass. 22841/2010
Cass. 21571/2004

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Testo completo

ocato Assunta Di Stefano- ricorrente -controRAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE AGENZIA DELLE ENTRATE– RISCOSSONE EPE- GE.SE.T ITALIA S.P.A. -OTTOGAS S.R.L.,rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Voccia De Felice e Roberta- controricorrente -avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLACAMPANIA n. 8442/2019, depositata in data 11/11/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/5/2026 dalConsigliere CARMELA ROMANO.Numero registro generale 19189/2020Numero sezionale 4080/2026Numero di raccolta generale 15096/2026Data pubblicazione 19/05/2026Con sentenza n. 8442/2019, depositata in data 11/11/2019, laCommissione Tributaria Regionale della Campania ha respinto l’appello delCondominio di via San Domenico n. 62, lotto B, Napoli, avverso lasentenza della CTP di Napoli che aveva respinto il ricorso del contribuentecontro l’avviso di accertamento n. 14304/632 emesso dalRaggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra Agenzia delleEntrate -Riscossione EPE, GE.SE.T Italia s.p.a. e Ottogas s.r.l., in qualità diconcessionario del servizio di gestione e riscossione per la provincia diNapoli, con cui veniva liquidato l’importo di euro 21.957,93 (comprensivodi interessi e sanzioni) per omessa dichiarazione ai fini TARSU in relazioneagli anni 2011 e 2012.Avverso la sentenza il Condominio propone ricorso per cassazione,articolato in cinque motivi ed illustrato con memoria, mentre ilRaggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra Agenzia delleEntrate -Riscossione EPE, GE.SE.T Italia s.p.a. e Ottogas s.r.l. resistemediante controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Col primo motivo di ricorso si espone il vizio di violazione e falsaapplicazione dell’art. 7, comma 1, legge n. 212/2000, dell’art. 3 legge n.241/1990, nonché dell’art. 1, comma 161, legge n. 296/2006, conriferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per aver laCTR ritenuto l’avviso di accertamento adeguatamente motivato.1.1. La censura è infondata.1.2. In generale, l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamentodeve ritenersi adempiuto mediante l'enunciazione del criterio sulla cuibase la pretesa impositiva viene esercitata, con le specificazioni necessarieper consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa e perdelimitare l'ambito delle ragioni deducibili dall'Ufficio nell'eventualesuccessiva fase contenziosa, nella quale l'Amministrazione ha l'onere diNumero registro generale 19189/2020Numero sezionale 4080/2026Numero di raccolta generale 15096/2026Data pubblicazione 19/05/2026provare l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'applicazione del criterioprescelto, ed il contribuente ha la possibilità di contrapporre altri elementisulla base del medesimo criterio o di altri parametri (v., ex plurimis, Cass.23386/2021; 2555/2019; 1694/2018; 26431/2017; 25709/2016;22841/2010; 21571/2004).1.3.

La portata precettiva dell'obbligo di motivazione dell’attoimpositivo va inoltre interpretata (in ragione della cd. polisistematicità delsistema tributario) in termini di modularità, cioè correlata alla specificadisciplina di ciascun tributo, alla funzione assolta da ciascun attoimpositivo e, conclusivamente, alla maggiore o minore articolazione dellamedesima fattispecie costitutiva del potere (v., ex plurimis, Cass.29988/2019; 12251/2017; 5190/2015; 25329/2014; 15495/2013;14027/2012; 13335/2009; 27758/2005).1.4. Con specifico riferimento alla TARSU, la verifica dell'adeguatezzadella motivazione dell'avviso di accertamento – persino nel caso di rettificadella dichiarazione del contribuente – deve essere condotta in base alladisciplina dettata, per l'accertamento dei tributi di competenza degli entilocali, dall'art. 1, comma 162, della l. n. 296 del 2006, sicché «l'obbligo dimotivazione può ritenersi assolto ove dalla motivazione dell'avviso emergauna fedele e chiara ricostruzione di tutti gli elementi costitutividell'obbligazione tributaria, così da consentire una adeguata, efficace epiena difesa in giudizio del contribuente» (Cass. 20620/2019; in tema diTIA, 16096/2024).1.5.

Si è altresì aggiunto che non è necessario, ai fini dell’assolvimentodell’obbligo motivazionale, che l’atto di accertamento indichi i dati catastalidell’immobile, nel caso di specie omessi. L’omessa indicazione degliestremi catastali dell’immobile non invalida, infatti, il relativo avviso diaccertamento, se l’immobile resta comunque identificabile attraverso altrielementi (come, ad es., l’indirizzo) e, dunque, se non rende incerto oequivoco l’oggetto della tassazione (Cass. 15793/2025).Numero registro generale 19189/2020Numero sezionale 4080/2026Numero di raccolta generale 15096/2026Data pubblicazione 19/05/20261.6.

Il che avviene nel caso di specie, in cui l’indicazione topografica,associata alla individuazione della superficie, era oltremodo sufficiente adidentificare esattamente l’oggetto del tributo, non essendo incontestazione la detenzione, da parte del contribuente, dell’immobile inoggetto, come peraltro confermato dalla difesa dello stesso, che non haavuto dubbi nel comprendere la riferibilità del tributo al bene, depositandopersino una relazione tecnica illustrativa dell’immobile.2. Col secondo motivo di ricorso si censurano, con riferimento all’art.360, primo comma, num. 3 e 5, cod. proc. civ., il vizio di violazione e falsaapplicazione dell’art. 62, comma 2, d.lgs. n. 507/1993, deducendo l’erroredella CTR nell’escludere l’esenzione prevista dall’art. 62, nonostante laprova dell’inidoneità delle aree a produrre rifiuti, e l’omesso esame didocumenti decisivi.3.

Col terzo motivo di ricorso si censurano, con riferimento all’art.360, primo comma, num. 3 e 5, cod. proc. civ., il vizio di violazione e falsaapplicazione dell’art. 63, comma 2, d.lgs. n. 507/1993 e dell’art. 1117cod. civ., nonché quello di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ.sulla questione, devoluta al giudice di appello, del mancato riconoscimentodell’esclusione dalla tassazione per “le aree comuni del condominio di cuiall'articolo 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti”.4. Col quarto motivo di ricorso si censura, con riferimento all’art. 360,primo comma, num. 3, cod. proc. civ., il vizio di violazione e falsaapplicazione dell’art. 63, comma 2, d.lgs. n. 507/1993, per aver la CTRaffermato la soggettività passiva del Condominio rispetto al tributooggetto di accertamento.5.

Col quinto motivo di ricorso si censura, con riferimento all’art. 360,primo comma, num. 3, cod. proc. civ., il vizio di violazione e falsaapplicazione dell’art. 1, comma 161, legge n. 296/2006, nonché degli art.70 e 71 d.lgs. n. 507/1993, deducendo l’errore della CTR di respingere ilNumero registro generale 19189/2020Numero sezionale 4080/2026Numero di raccolta generale 15096/2026Data pubblicazione 19/05/2026motivo di appello relativo alla decadenza dal potere di accertamento perl’anno di imposta 2011.6. La terza censura, da esaminarsi prioritariamente per ragioni diordine logico-giuridico, è fondata e va accolta, assorbite le altre.6.1.

La CTR ha, in effetti, omesso di pronunciare sulla specificaquestione del mancato riconoscimento dell’esenzione ex art. 63, comma 2,d.lgs. n. 507/1993, che esclude dalla tassazione “le aree comuni delcondominio di cui all'articolo 1117 del codice civile che possono produrrerifiuti”, avendo esaminato solo la diversa ipotesi di esenzione di cui all’art.62, comma 2, d.lgs. n. 507/1993, ai sensi del quale “non sono soggettialla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loronatura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati […]”,nonostante la questione fosse tra quelle devolute all’esame dei giudici dimerito, sia in primo che in secondo grado.7.

L’impugnata sentenza va, pertanto cassata in relazione al motivoaccolto con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese di questogiudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Campania che, in diversa composizione, procederà al compiutoriesame della controversia. P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo, assorbiti glialtri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, conrinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, indiversa composizione, anche per la disciplina delle spese del presentegiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 13 maggio 2026.Il PresidenteLIBERATO PAOLITTO