Court allows tax refund claim by shifting burden of proof to taxpayer regarding non-attributability of contract nullity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's denial of a tax refund. The taxpayer argued that the tax office failed to prove tax fraud, while the office contended the taxpayer must prove the absence of fraudulent intent. The court ruled that the taxpayer bears the burden of proving the nullity of the underlying contract is not attributable to the parties, rather than proving the absence of fraud.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 38 DPR 131/1986; The taxpayer claiming a tax refund for a voided transaction must prove the nullity is not attributable to the parties, not the tax authority proving fraud.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
orrente-controVistra Trust Company in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Contri;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Venezia n.795/2022 depositata il 16/06/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026 dalConsigliere Gianmarco Calienno.1. Il presente processo trae origine dalle seguenti vicende negoziali egiudiziarie, pacifiche in causa, che per una migliore intelligenza dellequestioni trattate è bene qui richiamare sinteticamente.2.
Con atto di compravendita immobiliare, registrato all’UfficioTerritoriale di Vicenza 2 in data 12/09/2011, il Sig. Luppi Gianfrancocedeva alla Sig.ra Heuvelmans Perret Carla Maria Francoise (cittadinasvizzera), l’immobile sito in Arzachena, per un importo totale di €Numero registro generale 22281/2022Numero sezionale 2152/2026Numero di raccolta generale 15072/2026Data pubblicazione 19/05/202625.000.000,00. Successivamente, con atto di compravendita immobiliareregistrato presso il citato Ufficio Territoriale in data 29/12/2014, la Sig.raHeuvelmans Perret Carla Maria Francoise cedeva al Sig.
Luppi Oscar ilmedesimo compendio sempre per il corrispettivo di € 25.000.000,00. Condescritti, nel Trust Wolfs e nominato Trustee la società Vistra TrustCompany” “Settlors e Beneficiary” i sigg. ri Luppi Oscar, Cucchiani Giada eLuppi Gianfranco. In data 05/07/2017, con Ordinanza R.G. n. 8751/2016,il Tribunale di Vicenza-Seconda Sezione civile- dichiarava la nullitàdell’atto di compravendita tra Luppi Gianfranco ed Heuvelmans PerretCarla Maria Francoise e, conseguentemente, l’inefficacia dell’atto tra laSig.ra Heuvelmans Perret/venditrice ed il Sig.
Luppi Oscar/acquirente,nonché l’inefficacia dell’atto di conferimento dei beni immobili nel TrustWolf, limitatamente a quelli ivi conferiti.3. Sulla base di tale pronunciamento del giudice civile, la VISTA TRUSTCOMPANY (di seguito più brevemente VISTA o TRUSTEE) presentavaistanza di rimborso della somma di Euro 36.000,00, relativa a impostecatastali-ipotecarie-donazione, versate a fronte della registrazione delTrust Wolfs, a seguito della declaratoria giudiziale di nullità dell’atto diprovenienza del compendio immobiliare conferito nel medesimo Trust,divenuta pacificamente cosa giudicata.4.
La contribuente impugnava il diniego espresso di rimborsodell’Ufficio innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Veronache rigettava il ricorso.5. Avverso siffatta pronuncia proponeva appello la contribuente che laCommissione Tributaria Regionale del Veneto (CTR) accoglieva, facendoleva, da un lato, sulla ritenuta assenza di elementi di per sé sufficienti adimostrare un comportamento consapevole volto ad una presunta frodefiscale da parte dei due signori Luppi nell'arrivare, tramite i passaggi diproprietà, a determinare il conferimento del bene immobile al trust e poiNumero registro generale 22281/2022Numero sezionale 2152/2026Numero di raccolta generale 15072/2026Data pubblicazione 19/05/2026al successivo annullamento di detto conferimento; dall’altro, sullaconsiderazione che non risultasse dimostrata dall'Ufficio l'esistenza dialcun vantaggio fiscale dalla presunta frode che sarebbe stata posta inessere al di là di labili indizi, di per sé inidonei per motivare il diniego dellarestituzione dell'imposta richiesta dal trust.6.
Ricorre per cassazione contro tale pronunciamento l’Agenzia delleEntrate (ADE) che si affida ad un unico motivo di censura.7. La contribuente resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo proposto, la ricorrente lamenta, sotto il profilodell’art. 360 1° comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazionedegli artt. 38 DPR 131/86 e 2697, 2727 e 2729 c.c., sostenendo che lasentenza impugnata avesse fatto malgoverno del criterio di ripartizionedell’onere della prova per aver addossato la prova della non imputabilitàdella causa di nullità dell’atto di provenienza dei beni conferiti nel trustall’Amministrazione anziché al contribuente (Trustee) che aveva chiesto ilrimborso, così pervenendo al risultato di riconoscere la restituzione dellesomme richieste nonostante questi non avesse dimostrato i presupposti dicui all’art.38 DPR 131/86.1.1.
Il motivo è fondato.1.2. E’ principio consolidato di questa Corte, quanto all’onere della prova,che, ove la controversia abbia ad oggetto l'impugnazione del rigettodell'istanza di rimborso di un tributo, o del silenzio rifiuto su istanza dirimborso, il contribuente è attore in senso non solo formale, ma anchesostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di lui l'onere diallegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivorivendicato, e che le argomentazioni con cui l'Ufficio nega la sussistenza didetti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita, costituiscono mere difese,non soggette ad alcuna preclusione processuale (fra le altre Cass.11784/23;
Cass. 1906/2020; Cass. 21197/2014).Numero registro generale 22281/2022Numero sezionale 2152/2026Numero di raccolta generale 15072/2026Data pubblicazione 19/05/20261.3. Si è, quindi, precisato che, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 26 aprile1986, n. 131, il contribuente, oltre a dover provare il passaggio ingiudicato della sentenza che annulla un contratto, o che ne dichiara lanullità, è onerato anche della prova degli altri presupposti, rappresentatidalla non imputabilità del vizio alle parti e dalla inattuabile ratifica,convalida o conferma dell'atto invalido (cfr.
Cass.24617/2014).1.4. Orbene, la sentenza impugnata ha fatto mal governo di siffatticonsolidati principi in tema di onere della prova, in quanto essa, nelriconoscere il diritto alla restituzione dell’imposta proporzionale, si èfocalizzata sulla verifica della sussistenza di un comportamentoconsapevole dei signori Luppi per escludere che vi fossero indizi perprovare una presunta frode fiscale, onerando l’Ufficio della prova delvantaggio fiscale, anziché accertare, ai sensi dell’art.38 cit., se colui cheha chiesto il rimborso, ossia il trustee conferitario, avesse assolto all’onereprobatorio a suo carico circa la non imputabilità alle parti della nullitàdell’acquisto dell’immobile, poi conferito nel Trust, da cui è derivatal’inefficacia del conferimento nell’atto costitutivo dello stesso.1.5.
Cio perché, la disciplina dell’art.38 cit. è imperniata sulla nonimputabilità alle parti della nullità/annullabilità (anche derivata) dell’attonegoziale tassato, non suscettibile di ratifica, convalida o conferma, nonsulla prova da parte dell’Amministrazione della sussistenza di una frodefiscale derivante da un comportamento consapevole delle parti, essendoonere del contribuente che chiede il rimborso fornire la prova della nonimputabilità della nullità/annullabilità, anche derivata, dell’atto tassato, daindividuarsi in fattori esterni alla volontà delle parti e alla loro sfera dicontrollo, tra cui non vi rientrano, a titolo meramente esemplificativo, leipotesi in cui l’invalidità dell’atto derivi da illiceità dell’operazione negozialenota o conoscibile, da dolo, simulazione, violazione consapevole di norme,errore colposo nella formazione della volontà ecc..2.
In definitiva, il ricorso va accolto e, pertanto, la sentenza impugnataNumero registro generale 22281/2022Numero sezionale 2152/2026Numero di raccolta generale 15072/2026Data pubblicazione 19/05/2026va cassata e la causa rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di 2° gradodel Veneto che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese delpresente giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia lacausa alla Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado del Veneto che, indiversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 10/3/2026 .Il PresidenteGiacomo Maria Stalla