Cassation court rejects tax agency appeal, confirming 90% refund right for succession taxes under specific 1990-1992 law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against a regional tribunal ruling that granted a 90% refund for succession taxes paid in 1992. The taxpayers argued the benefit applied only to direct taxes, while the agency contended it was limited to direct levies. The court ruled that the statutory language encompasses all taxes except VAT, thereby validating the lower court's interpretation and the taxpayers' right to the refund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 9 comma 17 della legge 289/2002; Art. 1 comma 665 della legge 190/2014: The benefit for tax refunds covers all direct and indirect taxes excluding VAT, provided the underlying event occurred between 1990 and 1992.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
rrente-controGulli Maria Grazia, Zappia Lidia, Zappia Antonino, Zappia EmanueleAlberto, rappresentati e difesi dall'avvocato Ivan Randazzo;controricorrenti-avverso la sentenza della Comm.trib.reg.sez.dist. di Catania n. 4317/2022depositata il 10/05/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026 dalConsigliere Gianmarco Calienno.1. La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia accoglieva l’appellodei contribuenti dichiarando dovuto, in riforma della sentenza impugnata,il rimborso del 90% -salvo il disposto dell’art.16 octies D.L. 91/2017 e ss.mm. in relazione ai limiti delle risorse stanziate a tale scopo- delle sommeversate dagli stessi a titolo di imposta di successione nel 1992, sullascorta di quanto disposto dall’art.1 comma 665 della L.190/2014; ciò sullabase della ritenuta tempestività dell’istanza di rimborso –avente adNumero registro generale 17937/2022Numero sezionale 2151/2026Numero di raccolta generale 15068/2026Data pubblicazione 19/05/2026oggetto un’imposta non collegata ad attività di impresa- in quanto speditain data 1/3/2010, ossia entro il termine di due anni previsto dal comma665 cit. e sull’incontestato presupposto che la successione in questione sifosse aperta il 16/12/1990 in uno dei comuni che rientrano nell’elenco dicui al d.c.p.m. 15/1/91, precisamente Catania, in relazione al sisma del 13e 16 dicembre 1990 che ebbe a interessare le province di Catania,Siracusa e Ragusa; nonché sulla ritenuta applicabilità di siffatto beneficioanche alle imposte di successione in quanto, secondo il giudice di appello,tutte le norme succedutesi nel tempo in relazione a tale beneficio siriferiscono genericamente a “tributi e contributi” e alla possibilità diregolarizzare la relativa posizione in rapporto agli anni dal 1990 al 1992,anche con riferimento all’INVIM, tenuto conto della risoluzione n.190 del1997 del Ministero delle Finanze.2.
Avverso siffatta pronuncia l’Agenzia delle Entrate (ADE) ha propostoricorso per cassazione affidandosi ad un unico motivo.3. I contribuenti hanno depositato controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo dedotto, la ricorrente si duole, sotto il profilodell’art. 360 1° comma 1 n. 3 c.p.c., della violazione e falsa applicazionedell’art.9 comma 17 dell’articolo 11 della legge 289/2002 e dell’articolo 1comma 665 legge 190/2014, sostenendo che il giudice di appello avesseerrato nell’includere nel beneficio di cui all’art.1 comma 665 cit. anche leimposte di successione ed INVIM, considerato che tale beneficio sarebbe,invece, limitato alle sole imposte dirette, sulla base dell’argomentazioneche il comma 17 dell’art.9 della legge 289/2002 si riferirebbe alle soleimposte dirette disciplinate dal 1° comma di tale articolo, mentre l’art.11della stessa legge 289/2002, espressamente riferito alle imposte indirette-quindi anche alle imposte di successione e donazione- non conterrebbeuna disposizione analoga al comma 17 citato.1.1.
Il motivo è infondato.Numero registro generale 17937/2022Numero sezionale 2151/2026Numero di raccolta generale 15068/2026Data pubblicazione 19/05/20261.2. La censura pone alla Corte la questione dell’inclusione, o meno,dell’imposta di successione e dell’INVIM e, più in generale delle imposteindirette, nello speciale beneficio fiscale riservato ai soggetti residenti neicomuni colpiti dal sisma del 1990 che ha interessato le province diCatania, Ragusa e Siracusa, di cui al comma 17 dell’art.9 della legge289/2002, a sua volta richiamato dall’art.1 comma 665 della legge190/2014 che ha stabilito il termine di decadenza di due anni per lapresentazione dell’istanza di rimborso a decorrere dall’entrata in vigoredella legge 28 febbraio 2008 n.31, di conversione del decreto legge 31dicembre 2007 n.248, ossia dal 1° marzo 2008.1.3.
In particolare, l’art. 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n.289 prevede, a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13‑16 dicembre1990 in Sicilia, la definizione automatica delle posizioni fiscali relative aglianni 1990, 1991 e 1992 mediante il pagamento del solo 10 per cento dellesomme dovute, riconoscendo, in via speculare, il diritto al rimborso del 90per cento delle imposte versate in misura eccedente tale soglia. La Cortedi Cassazione ha più volte affermato che la disposizione si articola in unaduplice prospettiva – in favore di chi non ha ancora pagato e di chi ha giàpagato – costituendo uno ius superveniens che rende ex lege indebitoquanto versato oltre il limite del 10 per cento (vedi (ex multis, Cass. n.9577 del 12/06/2012;
Cass. n. 12083 del 13/07/2012; Cass. n. 10242 del02/05/2013).1.4. E’ bene subito precisare che questa Corte ha già limitato l’ambitoapplicativo del comma 17 dell’art.9 cit., affermando che il beneficio delrimborso in esso contemplato non è applicabile in materia d'IVA attesoche, nel prevedere a beneficio delle persone colpite dal terremoto inquestione una riduzione del 90 per cento di tale imposta, normalmentedovuta per gli anni 1990, 1991 e 1992, con riconoscimento del diritto alrimborso, in tale proporzione, delle somme già corrisposte, non soddisfa ilprincipio di neutralità fiscale e non consente di garantire la riscossioneNumero registro generale 17937/2022Numero sezionale 2151/2026Numero di raccolta generale 15068/2026Data pubblicazione 19/05/2026integrale dell'IVA dovuta nel territorio italiano, sicchè si pone in contrastocon l'ordinamento comunitario, come chiarito dall'ordinanza 15 Luglio2015 della Corte di Giustizia nella causa C-82/14" (così Cass. n. 18205 del16/09/2016; conf.
Cass. n. 25278 del 16/12/2015; Cass. n. 16923 del10/08/2016).1.5. Fatta tale dovuta precisazione, la giurisprudenza di legittimità hachiarito, in relazione all’ambito oggettivo della norma in questione, che ilbeneficio non è confinato alle sole imposte dirette, ma riguarda, in linea diprincipio, tutti i tributi dovuti “per gli anni 1990‑1992”, con riferimentoquindi tanto alle imposte sui redditi quanto ad altri tributi per i quali ilrelativo presupposto impositivo si collochi nel triennio agevolato. Neconsegue che la norma è astrattamente applicabile anche all’imposta disuccessione e alle relative imposte accessorie, sempreché il presuppostodel tributo (apertura della successione) ricada temporalmente nel periodo1990‑1992.1.6.
Sul punto, l’ordinanza n. 10316 del 20 aprile 2021, nel decidere unadomanda di rimborso del 90 per cento dell’imposta di successione versatain relazione a successione aperta nel 1988, ha escluso il diritto al rimborsoproprio perché il presupposto dell’imposta era estraneo al triennio1990‑1992, evidenziando così, in via implicita ma inequivoca, chel’imposta di successione rientra nel campo di applicazione dell’art. 9,comma 17, quando il relativo presupposto si colloca entro il triennio diriferimento.1.7. Del resto, tanto il comma 17 dell’art.9 cit. quanto l’art.1 comma 665cit. che lo richiama, si riferiscono letteralmente, in relazione all’estensioneoggettiva del beneficio, rispettivamente ai “tributi” e alle “imposte” senzanessuna altra limitazione, il che induce ulteriormente il Collegio aconfermare la linea interpretativa desumibile dall’ordinanza di questaCorte n.10316/2021.1.8.
La medesima logica si impone per l’INVIM sostitutiva e per leNumero registro generale 17937/2022Numero sezionale 2151/2026Numero di raccolta generale 15068/2026Data pubblicazione 19/05/2026imposte ipotecarie e catastali connesse agli atti di trasferimento o alleformalità conseguenti all’apertura della successione: trattandosi di tributistrettamente accessori o comunque funzionalmente collegatiall’operazione principale, essi non possono che seguire la sorte diquest’ultima, onde il diritto al rimborso del 90 per cento si estende anchea tali voci, ove il presupposto impositivo (successione o trasferimentoimmobiliare) sia riconducibile al triennio 1990‑1992 e siano integrati gliulteriori requisiti soggettivi e territoriali previsti dalla norma.1.9.
In definitiva, alla luce dei richiamati arresti, deve, quindi, ritenersiche tutte le imposte – dirette e indirette– dovute, con esclusione dell’IVA,per il triennio 1990‑1992, ivi comprese l’imposta di successione, l’INVIM ele imposte ipotecarie e catastali correlate agli atti e ai trasferimenti la cuicausa si è verificata in detto periodo, rientrino nell’ambito oggettivo dioperatività dell’art. 9, comma 17, l. 289/2002, con conseguente diritto delcontribuente al rimborso del 90 per cento di quanto versato in eccedenzarispetto al limite del 10 per cento, fermo restando che concorrano le altrecondizioni di legge (tempestività della domanda e non inerenzadell’imposta di cui si chiede il rimborso all’attività di impresa).1.10.
Nel caso di specie, la sentenza impugnata si è uniformata a taliprincipi, riconoscendo il diritto al rimborso dell’imposta di successione edell’INVIM, interpretando correttamente l’ambito oggettivo di applicazionedel beneficio di cui all’art.9 comma 17 della Legge 289/2002, nellaincontestata ricorrenza degli altri requisiti di legge e, al contempo, facendosalvo quanto disposto dall’art.16 octies del D.L. 91/2017 e successivemodificazioni in relazione ai limiti di stanziamento delle risorse riservate atale beneficio.2. Il ricorso va, quindi, rigettato e va affermato il seguente principio didiritto:
“Tutte le imposte, dirette e indirette, esclusa l’IVA, dovute per iltriennio 1990‑1992, ivi comprese l’imposta di successione, l’INVIM e leimposte ipotecarie e catastali correlate agli atti e ai trasferimenti la cuiNumero registro generale 17937/2022Numero sezionale 2151/2026Numero di raccolta generale 15068/2026Data pubblicazione 19/05/2026causa si è verificata in detto periodo, rientrano nell’ambito oggettivo dioperatività dell’art. 9, comma 17, l. 289/2002.”3. In ragione della novità della questione, sussistono giustificati motivipe compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.4.
Si esclude la sussistenza dei presupposti per il raddoppio delcontributo unificato, in applicazione del principio, ripetutamente affermatoda questa Corte, secondo cui, nei casi di impugnazione respintaintegralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l'obbligo diversare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, neltesto introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228/2012, un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione neiconfronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismodella prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte etasse che gravano sul processo (tra le tante:
Cass., 1778/2016;2615/2022; 3314/2022; 3814/2022; 3831/2022; 19747/2022;29956/2023; 26720/2024). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso, compensando interamente tra le parti lespese del giudizio di legittimità.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 10/3/2026 .Il PresidenteGiacomo Maria Stalla