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Ordinanza — n. 15057/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal on formal grounds but allows third-party liability claims and procedural nullity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15057/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court declared the taxpayer's challenge regarding the lack of absolute motivation inadmissible as it was raised only in a supplementary memorandum. While rejecting this specific argument, the court found the second, third, and fourth grounds for cassation valid. Consequently, the appellate judgment was quashed and the case remanded to the second-instance tax court for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 380 bis c.p.c.; Art. 101 c.p.c.; Art. 111 Cost.: A tax objection raised solely in a supplementary memorandum regarding absolute lack of motivation is inadmissible, but a judgment pronouncing on a non-party's personal liability violates the principle of adversarial proceedings and must be quashed.

Parole chiave

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tax appeal inadmissibility supplementary memorandum lack of motivation personal liability of liquidator violation of adversarial proceedings quashing of judgment remand to second instance liquidazione aziendale a fini fiscali

Disposizioni normative citate

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Art. 380 bis c.p.c.
Art. 36, co. 5, DPR 602/1973
Ciò premesso, con il primo motivo, la ricorrente si duole, in relazioneall’art. 360 co.
Art. 2495 c.c.
5, DPR 602/1973, nonché perviolazione dell’art. 2495 c.c., per essersi la sentenza impugnata posta infrontale contrasto con i principi esposti dalla Sezioni Unite di questa Cortecon la sentenza n.3625/25.1.1.
Art. 101 c.p.c.
Art. 111 Cost.
art. 2495 c.c
5, DPR 602/1973, nonché perviolazione dell’art. 2495 c.c., per essersi la sentenza impugnata posta infrontale contrasto con i principi esposti dalla Sezioni Unite di questa Cortecon la sentenza n.3625/25.1.1.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 3625/2025 della Corte di Cassazione
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Testo completo

eso dall'avvocato Paolo Morsoletto;-ricorrente-controAgenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Venezia n.60/2021 depositata il 08/01/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dalConsigliere Gianmarco Calienno.1. La P.R.G. srl (di seguito più brevemente anche solo PRG) presentavaricorso innanzi al Giudice Tributario di primo grado contro l'avviso diliquidazione emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione ProvincialeVicenza (di seguito più brevemente anche solo ADE), relativo all'impostadi registro sul provvedimento del Tribunale di Vicenza, notificatole il9/11/2017, con cui, nell’ambito di un processo esecutivo promosso dallaNumero registro generale 18632/2021Numero sezionale 703/2026Numero di raccolta generale 15057/2026Data pubblicazione 19/05/202623/12/16 di tale società dal registro delle imprese- venivano assegnati allacreditrice esecutante gli importi di Euro 28,47 e di Euro 17,67, oltreinteressi successivi al pignoramento.2.

In particolare, la PRG assumeva l’illegittimità dell’avviso, sostenendoche, ancorchè fossa socia al momento della cancellazione della Fenice srldal Registro delle Imprese, non fosse tenuta al pagamento del debito neiconfronti dell’erario per non aver percepito nulla all’esito della liquidazionevolontaria della predetta società.3. Avverso siffatta pronuncia insorgeva l’ADE innanzi alla CommissioneTributaria Regione del Veneto che accoglieva l’appello, confermandol’avviso di liquidazione.4. La PRG ha, quindi, proposto ricorso per cassazione, affidandosi aquattro motivi.5.

L’ADE ha resistito con controricorso.6. In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente va dichiarata inammissibile la censura, propostasoltanto con la memoria ex art.380 bis c.p.c., con cui la ricorrente si duoleche l’atto impositivo posto a fondamento del giudizio sarebbe ab origineillegittimo per difetto assoluto di motivazione in ordine all’estensione dellaresponsabilità del socio ex art. 36, co. 5, DPR 602/1973, nonché perviolazione dell’art. 2495 c.c., per essersi la sentenza impugnata posta infrontale contrasto con i principi esposti dalla Sezioni Unite di questa Cortecon la sentenza n.3625/25.1.1.

Ciò perché tale censura, oltre ad essere estranea al corpo del ricorsoper cassazione, attiene ad un preteso profilo di nullità dell’atto diaccertamento non rilevabile d’ufficio, che avrebbe dovuto costituireeventualmente autonomo motivo di impugnazione da parte dellacontribuente, in ossequio alla giurisprudenza consolidata di questa CorteNumero registro generale 18632/2021Numero sezionale 703/2026Numero di raccolta generale 15057/2026Data pubblicazione 19/05/2026secondo cui, nella disciplina vigente ratione temporis, i vizi di invaliditàdell'atto impositivo per difetto di elementi formali essenziali non sonorilevabili d'ufficio nel contenzioso tributario (vedi Cass.22766/2019,Cass.19414/2015).2.

Ciò premesso, con il primo motivo, la ricorrente si duole, in relazioneall’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. della violazione dell’art. 17bis, co. 5, D.lgs.546/92, per aver il giudice di appello omesso di pronunciarsi sullaviolazione che assume commessa dall’Agenzia delle Entrate per essersilimitata, in sede di mediazione obbligatoria, a dichiarare di rigettare larichiesta di mediazione senza fornire alcuna argomentazione relativamenteai principi di economicità dell’azione amministrativa, di certezza dellequestioni controverse e di sostenibilità della pretesa, per una controversiadel valore di 200 euro arrivata oggi in Cassazione.2.1.

Il motivo è inammissibile perché la ricorrente si duole, in realtà,dell’omessa pronuncia del giudice di appello sulla denunciata violazione dilegge, senza farsi carico di riportare puntualmente nel ricorso come equando abbia investito il giudice di appello di tale eccezione, ondeconsentire alla Corte di verificare la ritualità e tempestività della stessa ela sua eventuale decisività (ex plurimis Cass. 14/10/2021, n. 20872, Cass.04/07/2014, n. 15367), tenuto conto, altresì, che nel ricorso la ricorrenteriporta solo una parte delle controdeduzioni di appello in cui la questioneviene evidenziata solo in sede di richiesta di condanna ex art.96 c.p.c.,senza specificare però come e quando la questione sia stata riproposta inappello (essendo totalmente vittoriosa in primo grado) per una specifica eautonoma decisione sul punto.3.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360,co. 1, n. 3 c.p.c. – la violazione dell’art. 2495, co. 3, c.c., sostenendo chel’imposta pretesa da A.d.E. nei confronti di P.R.G. s.r.l. vede come suodebitore originario la società Fenice s.r.l., la quale è stata estinta ecancellata nel 2016; che nella sua liquidazione non è stato distribuitoNumero registro generale 18632/2021Numero sezionale 703/2026Numero di raccolta generale 15057/2026Data pubblicazione 19/05/2026alcunché ai suoi soci; che P.R.G. s.r.l. non ha quindi ricevuto nulla dalbilancio finale di liquidazione di Fenice s.r.l.; che, pertanto, dato che nonha ricevuto nulla dalla sua liquidazione, in base all’art. 2495, co. 3, c.c.P.R.G. s.r.l. non può rispondere per debiti sociali di Fenice s.r.l., a nullarilevando la conoscenza o anche mera conoscibilità di P.R.G. di tale debitopregresso.3.1.

Il motivo è fondato.3.2. Come noto, la responsabilità del socio ex art. 2495, comma 2, c.c.presuppone che il credito sia riconducibile a rapporti giuridici facenti capoalla società anteriormente alla cancellazione, anche se il relativoaccertamento giudiziale intervenga successivamente. In altri termini, lacancellazione non estingue i debiti sociali pregressi, ma ne provoca iltrasferimento in capo ai soci, nei limiti del percepito, secondo la notaricostruzione delle Sezioni Unite del 12 marzo 2013, nn. 6070, 6071 e6072, che qualificano l’estinzione come fenomeno successorio sui generis.3.3.

Le Sezioni Unite hanno chiarito che l’iscrizione della cancellazionedetermina l’estinzione della società “indipendentemente dall’esistenza dicrediti insoddisfatti o di rapporti ancora non definiti”, con trasferimento aisoci delle situazioni attive e passive non esaurite. In ambito tributarioanalogo principio è stato ribadito, con specifico riferimento ai creditierariali, da Cass., Sez. Un., 12 febbraio 2025, n. 3625, che riconduce aisoci l’obbligo di pagamento dei tributi riferibili a periodi d’imposta anteriorialla cancellazione, purché entro il limite di quanto dagli stessieventualmente percepito.3.4.

Riguardo, poi alla conoscenza del credito da parte del socio in epocaantecedente la cancellazione della società, che qui in particolare interessacon riferimento alla ratio decidendi della sentenza impugnata, occorrerilevare che la struttura della responsabilità del socio ex art. 2495 3°comma c.c. prescinde da tale stato soggettivo, considerato che i fatticostitutivi previsti dalla norma sono:

i) la cancellazione della società dalNumero registro generale 18632/2021Numero sezionale 703/2026Numero di raccolta generale 15057/2026Data pubblicazione 19/05/2026registro delle imprese; ii) l’esistenza del credito (preesistente oriconducibile a rapporti in essere prima dell’estinzione), iii) la qualità disocio alla data di cancellazione e iv) la percezione di somme o beni in baseal bilancio finale di liquidazione, entro il cui limite si misura laresponsabilità.3.5. Con specifico riferimento alla percezione di somme o beni in base albilancio finale di liquidazione, le SS.UU. di questa Corte con la sentenzan.3625/25 già citata, hanno precisato che per configurare la responsabilitàdei soci, ex art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione al debito tributariodella società estinta a seguito di cancellazione dal registro delle imprese,fatta valere con la notificazione ai soci di un apposito avviso diaccertamento ai sensi degli artt. 36, comma 5, del citato d.P.R. e 60d.P.R. n. 600 del 1973, l'amministrazione finanziaria deve provare, in casodi contestazione, il presupposto dell'avvenuta riscossione di somme inbase al bilancio finale di liquidazione, previsto dall'art. 2495, comma 3,c.c., il quale integra una condizione dell'azione attinente all'interesse adagire del fisco, non già alla legittimazione passiva dei soci.3.6.

Inoltre, le SS.UU. con la pronuncia citata hanno preso posizionesull’art.28 del D.Lgs. 175/2014, evidenziando che "La previsione deroga -nei soli riguardi delle posizioni debitorie indicate e delle relativeAmministrazioni creditrici - al principio per cui la società cancellata dalregistro delle imprese non può agire né essere convenuta in giudizio, inquanto priva della relativa capacità (Cass. 9/10/2018, n. 24853; Cass.19/12/2016, n. 26196); né, pertanto, può sussistere in questi casi lalegittimazione dell'ex liquidatore a rappresentarla (Cass. 11/06/2011, n.5637;

Cass. 23/03/2016, n. 5736). [...] Sul tema si riscontra un fermoindirizzo interpretativo, secondo cui la norma non si limita a prevedereuna posticipazione degli effetti dell'estinzione al solo fine di consentire efacilitare all'Ufficio la notificazione dell'atto impositivo (altrimentigiuridicamente inesistente, se eseguita nei confronti di società giàNumero registro generale 18632/2021Numero sezionale 703/2026Numero di raccolta generale 15057/2026Data pubblicazione 19/05/2026cancellata: Cass. n. 6743/15; n. 20961/21 ed altre), ma permette all'exliquidatore di 'conservare tutti i poteri di rappresentanza della società, sulpiano sostanziale e processuale, nella misura in cui questi rispondano aifini indicati dall'art. 28, comma 4, che, altrimenti opinando, non potrebbeoperare'.

Con la conseguenza che il liquidatore, oltre a ricevere lenotifiche degli atti dagli enti creditori, può anche opporsi agli stessi econferire mandato alle liti, dovendosi la dizione legislativa 'atti delcontenzioso' riferirsi in senso stretto e tecnico proprio agli atti delprocesso e della tutela giurisdizionale."3.7. Tuttavia, la Corte precisa che “Il richiamo all'art. 28, pur assuntonella sua portata anche sostanziale - volta ad attribuire all'ex liquidatore ilpotere di compiere ogni attività, appunto anche sostanziale, finalizzata estrumentale alla definizione della pendenza fiscale - non può tuttaviaspingersi fino ad incidere sul regime della responsabilità patrimoniale delsocio per il debito fiscale della società estinta."3.8.

In sintesi, la Corte riconosce la funzione dell'art. 28 nel manteneretemporaneamente in vita la società ai fini della definizione dei rapportifiscali pendenti, ma esclude che tale norma possa influire sullaresponsabilità patrimoniale degli ex soci per i debiti fiscali della societàestinta.3.9. Orbene, alla luce di quanto sin qui esposto, risulta evidente che laCGT di 2° grado non abbia fatto buon governo dell’art.2495 3° commac.c., perché, invece di attenersi a siffatta disposizione come sopradeclinata, ha affermato la responsabilità della (ex) socia PRG del debitotributario che faceva capo alla società cancellata “Fenice srl” sulla basedella pregressa conoscenza da parte del socio di siffatta posizionedebitoria in data anteriore alla liquidazione di tale società – elemento deltutto irrilevante perché estraneo rispetto a quelli che concorrono a fondarela responsabilità del socio dopo la cancellazione della società dal registrodelle imprese- e sul disposto dell’art.28 del D.lgs.175/2014 che, comeNumero registro generale 18632/2021Numero sezionale 703/2026Numero di raccolta generale 15057/2026Data pubblicazione 19/05/2026sopra chiarito, non incide su siffatta responsabilità che va, invece,accertata con esclusivo riferimento alla disciplina codicistica in questione.3.10.

Così argomentando ha, quindi, violato la disciplina legale in tema diresponsabilità patrimoniale dei soci superstiti dopo la cancellazione dellasocietà, che, invece, si fonda esclusivamente sugli elementi costitutividell’art.2495 3° comma c.c. sopra indicati, tra cui, considerato che le altrecondizioni non sono contestate nel presente giudizio, sull’accertamento diquanto eventualmente percepito dall’ex socio in base al bilancio finale diliquidazione che, come precisato dalla sentenza delle SS.UU., appenacitata, può essere integrato da altre evenienze, come la sussistenza dibeni e diritti che sono trasferiti ai soci, ancorché non ricompresi nelbilancio, o come l'escussione di garanzie .4.

Con il terzo motivo, la ricorrente, sotto il profilo di cui all’art. 360 n.5 c.p.c., censura la sentenza impugnata per omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio, ossia che l’utile di euro 8.709 fu un utilemeramente fiscale/virtuale, risultato delle regole di indeducibilità di talunecomponenti negative di reddito; che il risultato economico reale fu invecepesantemente negativo come risulta dalla stessa dichiarazione dei redditiin cui era stato indicato il predetto utile meramente virtuale; che,pertanto, non possa operarsi alcuna presunzione di distribuzione ai soci, inquanto non vi fu nessun utile, ma anzi una enorme perdita.4.1.

Il motivo è fondato.4.2. Come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (vediCass.SS.UU.5792/2024) il travisamento del contenuto oggettivo dellaprova - che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé enon di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria alfatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione perrevocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiestidall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre - se il fatto probatorio ha costituito unpunto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se ilNumero registro generale 18632/2021Numero sezionale 703/2026Numero di raccolta generale 15057/2026Data pubblicazione 19/05/2026travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da unadelle parti - il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c.,a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale. (Rigetta, CORTED'APPELLO ROMA, 11/02/2020).4.3.

Orbene, nel caso di specie la CTR ha travisato il contenuto oggettivodella dichiarazione dei redditi 2016 (doc. E) della Fenice srl consideratoche essa, prodotta dall’Ufficio nelle controdeduzioni di primo grado,presenta effettivamente un utile pari ad euro 8.709,00, ma si tratta di unutile meramente virtuale, sol che si consideri, come si evince alla pagina 5della stessa dichiarazione, che tale risultato positivo “virtuale”, rilevante aisoli fini fiscali, è del tutto diverso dal reale risultato (pesantementenegativo) della società, che presenta un risultato economico reale cheevidenzia infatti una perdita di oltre euro 110'000,00 (centodiecimila).

Inaltri termini, il dato preso in considerazione dalla CTR è appunto un datomeramente virtuale, in quanto non ricomprende i circa 120'000,00(centoventimila) di interessi passivi indeducibili in base alle specifichedisposizioni che regolamentano il calcolo del “reddito tassabile”.4.4. L’effettivo travisamento da parte della CTR del contenuto oggettivodella dichiarazione dei redditi, che dimostra al contrario la grave perditaeconomica subita invece dalla FENICE srl, risulta, quindi, del tuttodecisiva, ponendo nel nulla la presunzione di distribuzione degli utili infavore della socia PRG che il giudice di appello ha tratto da taledocumento.5.

Con il quarto motivo, infine, la ricorrente denuncia ai sensi dell’art.360, co. 1, n. 4 c.p.c. la nullità sentenza in quanto emessa nei confronti diun soggetto che non è parte del giudizio, assumendo che il giudice diseconde cure abbia erroneamente pronunciato un giudizio di colpevolezzanei confronti del sig. Roberto Perotto in proprio, senza considerare che eglinon è parte (in proprio) del presente giudizio, figurando solamente comelegale rappresentante di P.R.G. (unica parte effettiva del giudizio).Numero registro generale 18632/2021Numero sezionale 703/2026Numero di raccolta generale 15057/2026Data pubblicazione 19/05/20265.1.

Il motivo è fondato.5.2. L’avviso di liquidazione impugnato (all.A al ricorso) nel presentegiudizio risulta pacificamente emesso esclusivamente nei confrontidell’odierna società ricorrente, non del Perotto, che compare nel processo,non in proprio, ma solo quale rappresentante legale della P.R.G. s.r.l..5.3. Il che rende palese che la sentenza impugnata, nell’affermare laresponsabilità personale del sig. Roberto Perotto nella sua pretesa veste diliquidatore, ha violato l’art.101 c.p.c., essendosi pronunciata nei confrontidi un soggetto estraneo al presente giudizio, nei cui confronti non è statoinstaurato alcun contraddittorio, in insanabile contrasto con la disciplinadel giusto processo di cui all’art.111 Cost. di cui la norma violata èfondamentale presidio.6.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.7. In definitiva, vanno accolti il secondo, il terzo e il quarto motivo,dichiarato inammissibile il primo, e la sentenza impugnata va cassata inrelazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte di GiustiziaTributaria di 2° grado del Veneto, in diversa composizione, cheprovvederà anche sulla regolamentazione delle spese del presente giudiziodi legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo, il terzo e il quarto motivo, dichiarainammissibile il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motiviaccolti e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado delVeneto, in diversa composizione, che provvederà anche sullaregolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 27/1/2026 .Il PresidenteGiacomo Maria Stalla