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Decreto — n. 15040/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 15040/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal against the Lombardy Tax Court's decision extinguished because the appellant failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The appellant, Fabrizio Manzari, had not acted to preserve the case after the opposing party submitted a proposal for case closure. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Civil Procedure Code to treat the silence as a formal renunciation of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for case closure within forty days constitutes a formal renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal statutory time limit procedural extinction failure to act case closure proposal rimborso delle spese spese di difesa restituzione di prestazioni complementari

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc.
art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

to Fabrizio Manzari-ricorrente-controAgenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura GeneraleDello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO DILOMBARDIA N. 845/2025 depositata il 31/03/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avutoNumero registro generale 23294/2025Numero sezionale 1253/2026Numero di raccolta generale 15040/2026Data pubblicazione 19/05/2026riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integralecompensazione tra le parti costituite. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento.Così deciso in Roma, il 18/05/2026Andrea Antonio Salemme