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Decreto — n. 14989/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 14989/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 14989/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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esentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato .-ricorrente-controPortnall Italiana S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Casale-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dellaSICILIA n.112/2023 depositata il 05/01/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 14989/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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motivi di cassazione opposizione rimborso delle spese ripetibili procedure di ricorso condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

esentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato .-ricorrente-controPortnall Italiana S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Casale-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dellaSICILIA n.112/2023 depositata il 05/01/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate in relazioneNumero registro generale 14422/2023Numero sezionale 1234/2026Numero di raccolta generale 14989/2026Data pubblicazione 19/05/2026all’intervento da parte della Corte di giustizia dell’Unione europea(sentenza 7 marzo 2024, in causa C-341/22), risolutore della questione indiritto di cui al giudizio e successivo alla proposizione del ricorso percassazione;

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento;Così deciso in Roma, il 17/05/2026Giuseppe Fuochi Tinarelli