Decreto — n. 14989/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAesentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato .-ricorrente-controPortnall Italiana S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Casale-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dellaSICILIA n.112/2023 depositata il 05/01/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 14989/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
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esentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato .-ricorrente-controPortnall Italiana S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Casale-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dellaSICILIA n.112/2023 depositata il 05/01/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate in relazioneNumero registro generale 14422/2023Numero sezionale 1234/2026Numero di raccolta generale 14989/2026Data pubblicazione 19/05/2026all’intervento da parte della Corte di giustizia dell’Unione europea(sentenza 7 marzo 2024, in causa C-341/22), risolutore della questione indiritto di cui al giudizio e successivo alla proposizione del ricorso percassazione;
P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento;Così deciso in Roma, il 17/05/2026Giuseppe Fuochi Tinarelli