Decreto — n. 14965/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAll'avvocato Giuseppe MarinicontroAgenzia Delle Entrate e Agenzia Delle Entrate Direzione Provinciale Potenza,rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Statoavverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Basilicata n.132/01/2022depositata il 28/04/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplatonell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, deld.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione diestinzione dei giudizi di legittimità;rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione dellacontroversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesimadisposizione;che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salvala possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo commadell’art. 391 cod. proc. civ;che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estintorestano a carico della parte che le ha anticipate.DICHIARA ESTINTO IL PROCESSORoma, 15/05/2025La Presidente TitolareAngelina-Maria Perrino
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 14965/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 40, comma 3, deld.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione diestinzione dei giudizi di legittimità;rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione dellacontroversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesimadisposizione;che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salvala possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo commadell’art. 391 cod. proc. civ;che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estintorestano a carico della parte che le ha anticipate.DICHIARA ESTINTO IL PROCESSORoma, 15/05/2025La Presidente TitolareAngelina-Maria Perrino
Testo completo
ll'avvocato Giuseppe MarinicontroAgenzia Delle Entrate e Agenzia Delle Entrate Direzione Provinciale Potenza,rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Statoavverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Basilicata n.132/01/2022depositata il 28/04/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplatonell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, deld.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione diestinzione dei giudizi di legittimità;rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione dellacontroversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesimadisposizione;che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salvala possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo commadell’art. 391 cod. proc. civ;che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estintorestano a carico della parte che le ha anticipate.DICHIARA ESTINTO IL PROCESSORoma, 15/05/2025La Presidente TitolareAngelina-Maria Perrino