Court declares tax collection process extinguished due to debt relief law and renunciation of pending suits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the tax collection process extinguished following the plaintiff's deposit of documentation regarding debt relief under Law 197/2022. The plaintiff argued that the debt was extinguished and pending judgments regarding these debts were ineffective, while the opposing party contended the sums remained acquired. The court ruled in favor of the debt relief provision, holding that the process is terminated and payments are non-refundable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 231, L. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The court declares the collection process extinguished when the debtor deposits documentation proving debt relief under the specified law and renounces pending suits, rendering the process ineffective and payments non-refundable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
iuseppe Di MasciocontroAgenzia Delle Entrate - Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avvocatura GeneraleDello Statoavverso la sentenza della Comm.trib.reg. Lazio sez.dist. di Latina n.684/18/2020depositata il 07/02/2020, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la parteprivata ha depositato documentazione riconducibile alla definizione agevolata dei carichiaffidati all’Agente della Riscossione prevista dalla art. 1 della L. n. 197/2022(rottamazione quater) e al relativo pagamento, assumendosi l’impegno a rinunciare aigiudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione diadesione;che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossionesono estinti;l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciatinel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasititolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e nonrimborsabili;
è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza aisensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ.DICHIARA ESTINTO IL PROCESSORoma, 15/05/2026La Presidente TitolareAngelina-Maria Perrino