Decreto — n. 14930/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAsentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato .-ricorrente-controSamperi Leonardo, rappresentato e difeso dall'avvocato Orazio StefanoEsposito-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado dellaSicilia n.6675/2024 depositata il 10/09/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 14930/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
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sentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato .-ricorrente-controSamperi Leonardo, rappresentato e difeso dall'avvocato Orazio StefanoEsposito-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado dellaSicilia n.6675/2024 depositata il 10/09/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 3610/2025Numero sezionale 1223/2026Numero di raccolta generale 14930/2026Data pubblicazione 19/05/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.940,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, condistrazione in favore del difensore antistatario.Così deciso in Roma, il 18/05/2026Giuseppe Fuochi Tinarelli