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Decreto — n. 14921/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 14921/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 14921/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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sentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato .-ricorrente-controRagucci Francesca-intimato-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado dellaCampania n.6324/2024 depositata il 07/11/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MNumero registro generale 7442/2025Numero sezionale 1222/2026Numero di raccolta generale 14921/2026Data pubblicazione 19/05/2026Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 18/05/2026Giuseppe Fuochi Tinarelli

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 14921/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MNumero registro generale 7442/2025Numero sezionale 1222/2026Numero di raccolta generale 14921/2026Data pubblicazione 19/05/2026Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 18/05/2026Giuseppe Fuochi Tinarelli

Parole chiave

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spese di difesa ripetibili dell'avvocato anticipo delle spese diritto a un difensore condono delle spese procedurali prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc.
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Testo completo

sentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato .-ricorrente-controRagucci Francesca-intimato-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado dellaCampania n.6324/2024 depositata il 07/11/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MNumero registro generale 7442/2025Numero sezionale 1222/2026Numero di raccolta generale 14921/2026Data pubblicazione 19/05/2026Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 18/05/2026Giuseppe Fuochi Tinarelli