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Ordinanza — n. 14882/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax assessment due to late filing and lack of proof for timely postal dispatch.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14882/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against a regional court ruling that declared an appeal inadmissible for being filed late. The appellant argued that postal records showed the appeal was dispatched on November 6, 2014, within the statutory deadline, while the lower court found the dispatch occurred on November 7, 2014, after the deadline expired. The court rejected this contention because the physical evidence provided by the appellant could not visually confirm the date '6' on the postal receipt, leaving the burden of proof unmet.

Regesto Legislator

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Art. 20, 22, 51, 53 d.lgs. n. 546/1992; Art. 380-bis.1 c.p.c.: When a party contests the timeliness of an appeal based on postal dispatch dates, the court must rely on visual evidence of the document; if the evidence is ambiguous and fails to prove timely dispatch, the appeal is deemed late and inadmissible.

Parole chiave

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tax appeal timeliness postal dispatch evidence inadmissible appeal burden of proof statutory deadline Cassation review administrative procedure dichiarazione fiscale tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 20, 22, 51, 53 d.lgs. n. 546/1992
In particolare, a fronte delNumero registro generale 11737/2018Numero sezionale 2617/2026Numero di raccolta generale 14882/2026Data pubblicazione 18/05/2026deposito della sentenza di primo grado in data 21/3/2014, i giudici diseconde cure ritennero che la spedizione del plico ex art. 20, comma 2,d.lgs.
Art. 325, 326, 327, comma 1 c.p.c.
Art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
325, 326 e 327, comma 1,c.p.c., “con conseguente nullità della sentenza o del procedimento inrelazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 2697 c.c.
Art. 380-bis.1 c.p.c.
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, cui lamemoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.
Art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Essendo soccombente la parte che, quale amministrazione pubblicadifesa dall’Avvocatura generale, è ammessa alla prenotazione a debito delcontributo unificato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R.
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Testo completo

nsales;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia(sez. dist. di Lecce) n. 2990/2017, depositata il 10/10/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/3/2026 dalConsigliere Luigi La Battaglia.1. Maria Antonietta Franco propose opposizione all’avviso diaccertamento n. TVH010200630/2010, relativo all’anno di imposta 2005.2. La CTP di Brindisi accolse il ricorso.3. La CTR della Puglia (sez. dist. di Lecce) dichiarò inammissibilel’appello, siccome tardivamente proposto. In particolare, a fronte delNumero registro generale 11737/2018Numero sezionale 2617/2026Numero di raccolta generale 14882/2026Data pubblicazione 18/05/2026deposito della sentenza di primo grado in data 21/3/2014, i giudici diseconde cure ritennero che la spedizione del plico ex art. 20, comma 2,d.lgs. n. 546/1992 (richiamato dall’art. 53, comma 2, del medesimod.lgs.) fosse avvenuta in data 7/11/2014, dunque un giorno dopo lascadenza del termine semestrale di cui all’art. 38, comma 3, d.lgs. n.546/1992 (come richiamato dall’art. 51, comma 1, ult. parte, delmedesimo d.lgs.).4.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, cui lamemoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione degli artt. 20,22, 51 e 53 d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 325, 326 e 327, comma 1,c.p.c., “con conseguente nullità della sentenza o del procedimento inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.”, nonché la violazione efalsa applicazione degli artt. 20, 22, 51 e 53 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art.2697 c.c., per avere ritenuto tardivamente notificato l’appello, nonostante“dalla distinta depositata presso la segreteria della CTR, sezione staccatadi Lecce ed in particolare dal Mod.

ENTR 1 GIORNALIERO di Poste Italianesi può evincere che nei dati ivi inseriti, alla voce “distinta del” vi è appostala data corrispondente al giorno 6 novembre 2014” (pag. 9 del ricorso percassazione).2. Il secondo motivo di ricorso censura l’omesso esame di un fattodecisivo ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., in relazione alla data (6novembre 2014) apposta alla suddetta distinta di accettazione dellaspedizione del plico contenente l’atto di appello.3. I motivi (che possono esaminarsi congiuntamente, attesanel’evidente connessione) sono infondati, rendendosi effettivamenteimpossibile, dall’esame visivo del timbro apposto sull’elenco dei plichiconsegnati all’ufficio postale di Brindisi, prodotto dall’AmministrazioneNumero registro generale 11737/2018Numero sezionale 2617/2026Numero di raccolta generale 14882/2026Data pubblicazione 18/05/2026ricorrente, decifrare l’indicazione del giorno 6 novembre.

Si deve,pertanto, convenire con quanto affermato dai giudici di merito, circa lamancanza di prova della tempestiva spedizione dell’atto di appello,essendo stato prodotto solo il relativo avviso di accertamento (recantetimbro con la data di consegna dell’11/11/2014).4. Essendo soccombente la parte che, quale amministrazione pubblicadifesa dall’Avvocatura generale, è ammessa alla prenotazione a debito delcontributo unificato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30maggio 2002, n. 115. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali, che si liquidano in € 5.000,00 per compensi professionali ed €200,00 per esborsi, rimborso spese forfetarie nella misura del 15% oltreaccessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20/3/2026.La PresidenteRoberta Crucitti