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Ordinanza — n. 14859/2026 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax appeal as the underlying assessment notice was annulled, extinguishing the dispute matter.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14859/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished because the underlying assessment notice was definitively annulled in a separate proceeding. The taxpayer argued against two payment orders based on the now-invalid notice, while the Revenue Agency resisted the appeal. The court ruled that the annulment caused a cessation of the subject matter of the dispute, legally terminating the case and ordering cost compensation.

Regesto Legislator

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D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46: When the subject matter of a tax dispute ceases to exist due to the annulment of the underlying assessment, the litigation is extinguished by operation of law.

Parole chiave

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extinction of litigation cessation of subject matter annulment of assessment tax dispute termination compensation of costs ricupero d'imposta sospensione della riscossione fiscale assoggettamento all'imposta

Disposizioni normative citate

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D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46
n.546 del 1992, art. 46, che, al comma 1, prevede la estinzione del giudizio"nei casi di definizione delle pendenze tributarie e in ogni altro caso dicessazione della materia del contendere".1.3.

Giurisprudenza citata

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Cass.n.19866/2021
Cass.n.16995/2022
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Testo completo

appresentato e difeso dall'avvocato LetiziaTilli unitamente all’avvocato Sabatino Ciprietti-ricorrente-controAgenzia Delle Entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generaledello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale de L'Aquila n.529/2018 depositata il 23/05/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2026 dalConsigliere Gianmarco Calienno.1. La Commissione Tributaria Regionale (CRT) dell’Abruzzo rigettaval’appello della società Angiolo Sas Di Campanella Isabella C. (di seguitopiù brevemente anche solo ANGIOLO), così confermando la sentenza diprimo grado che, a sua volta, aveva rigettato il ricorso della contribuenteavverso due cartelle di pagamento, notificatale dall’agente per lariscossione sulla base degli importi iscritti a ruolo dall’Agenzia delleNumero registro generale 398/2019Numero sezionale 3288/2026Numero di raccolta generale 14859/2026Data pubblicazione 18/05/2026Entrate (ADE), sulla scorta di un avviso di liquidazione e rettifica perimposte di registro e ipocatastali, oggetto a sua volta di separato giudizio.2.

La ANGIOLO ricorre in cassazione, affidandosi a due motivi.3. Resiste l’ADE con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente all’esame dei motivi del ricorso, occorre rilevared’ufficio che con l’ordinanza di questa Corte (Cass.n.19866/2021) è statodefinito il distinto giudizio, tra le stesse parti del presente, concernentel’avviso di liquidazione e di rettifica delle imposte di registro e ipocatastali,che rappresenta l’atto presupposto delle cartelle che la contribuente haimpugnato, originando la controversia che ci occupa.1.1.

Il particolare, con tale ordinanza è stato definitivamente annullatosiffatto avviso i cui importi, previa iscrizione a ruolo, costituiscono oggettodelle cartelle in questione.1.2. In considerazione di ciò, è, pertanto, indubbio che, nel caso dispecie, essendo venuta meno la pretesa impositiva dell’autoritàfinanziaria, debba trovare applicazione la disposizione di cui al D.Lgs. n.546 del 1992, art. 46, che, al comma 1, prevede la estinzione del giudizio"nei casi di definizione delle pendenze tributarie e in ogni altro caso dicessazione della materia del contendere".1.3.

Infatti, nel processo tributario il legislatore ha ritenuto diricomprendere nella disciplina dell'istituto tipicamente processualedell'estinzione del giudizio, che sia nel processo civile che in quelloamministrativo consegue a situazioni di natura prettamente processuali(rinuncia agli atti del giudizio e inattività delle parti), oltre alle predettesituazioni (D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 44 e 45), anche la cessazionedella materia del contendere (D.Lgs. cit., art. 46).2. Alla declaratoria di estinzione del giudizio per sopravvenutacessazione della materia del contendere, segue la compensazione dellespese di lite (vedi Cass.n.16995/2022).Numero registro generale 398/2019Numero sezionale 3288/2026Numero di raccolta generale 14859/2026Data pubblicazione 18/05/2026 P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio per sopravvenuta cessazionedella materia del contendere, compensando interamente tra le parti lespese del giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 17/4/2026.IL PRESIDENTEANGELO MATTEO SOCCI