Court dismisses extinction decree due to clerical error regarding tax definition eligibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the extinction of the proceedings inadmissible because a clerical error incorrectly stated the taxpayer had opted for a simplified tax definition. The court found that the taxpayer only qualified for the simplified procedure regarding IMU taxes, not the specific waste tax in dispute. Consequently, the court ordered the scheduling of a new hearing to correct this mistake and resume the trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 c.p.c.; Art. 12-bis, comma 1, d.l. n. 84/25: A decree extinguishing proceedings based on a simplified tax definition is void if the taxpayer did not actually qualify for that procedure, requiring the court to correct the error and schedule a new hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
io Provinciale Di Latina Scrl in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato SergioLeonardi-già ricorrente-controComune Di Latina in persona del legale rappresentante pro tempore,Agenzia Delle Entrate Riscossione Spa in persona del legale rappresentantepro tempore-già intimati-relativamente al decreto di estinzione ex art. 391 c.p.c. della Corte Supremadi Cassazione n. 26404/2025 depositato il 30/09/2025.Numero registro generale 21426/2025Numero sezionale 4204/2026Numero di raccolta generale 14858/2026Data pubblicazione 18/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2026 dalConsigliere Alessio Liberati.1.
Con decreto depositato 30/09/2025 n. 26404 (con avviso dideposito recante pari data), il giudice delegato, pronunciandosi sul ricorsoproposto avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delLAZIO n.3933/18/2023 depositata il 28/06/2023, ha rilevato che partericorrente aveva aderito alla definizione agevolata dei carichi affidatiall’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazionequater) come si rileva dall’inserimento nell’elenco trasmessodall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654) e, pertanto, ai sensidell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recanteinterpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l.n. 197/22, ha ritenuto che la definizione fosse perfezionata, con laconseguente estinzione del giudizio.2.
A norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, ha rilevato chel’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e deiprovvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicatoe che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti inquestione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili, fatta salvala possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi delterzo comma dell’art. 391 c.p.c.3. Con istanza del 21/10/2025 la difesa del ricorrente ha depositatoistanza di correzione di errore materiale, rilevando che l’istante,relativamente alla tassa rifiuti 2010 di euro 70-378,00, intimata dal Comunedi Latina ed oggetto del ricorso, non avesse aderito, come dadocumentazione che ha offerto in deposito, alla definizione agevolata, cheavrebbe invece solo riguardato l’IMU 2012 relativa ad immobili siti neiComuni di Cisterna, Velletri, Fondi e Latina, concludendo con la richiesta diNumero registro generale 21426/2025Numero sezionale 4204/2026Numero di raccolta generale 14858/2026Data pubblicazione 18/05/2026accogliere il ricorso e per l’effetto revocare il decreto del 24/09/2025n.26404/2025.RAGIONI DELLA DECISIONE1.
Il collegio prende atto che per mero errore (cfr. Cass. 16/12/2024,n. 32770 (Rv. 673383 - 01); Cass. 12/08/2025, n. 23153 (Rv. 676215 -01)) è stata inserita tramite procedura informatica una motivazioneestranea alla controversia, in quanto non risulta essere stata definita lacontroversia con procedura di definizione agevolata, come erroneamenteaffermato. La correzione dell’errore non può dunque che consistere nellafissazione della udienza per la trattazione.2. Dispone quindi la trasmissione al Presidente per la fissazione dellaudienza di trattazione, previa correzione del sopradetto errore.
P.Q.MLa Corte dichiara la sussistenza dell’errore materiale dedotto, e dispone latrasmissione al Presidente per la fissazione della udienza di trattazione, conrinvio a nuovo ruolo.Dispone che il presente provvedimento venga annotato in calce al decretodi estinzione ex art. 391 c.p.c. di questa Corte n. 26404/2025, pubblicato il30/09/2025, a cura della cancelleria.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/05/2026.Il PresidenteAngelo Matteo Socci