Decreto — n. 14797/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IA!Numero registro generale 18559/2022Numero sezionale 1215/2026Numero di raccolta generale 14797/2026Data pubblicazione 18/05/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 18559/2022 proposto da:LAURA BAROSSO, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.tiPatrizio Ivo D’Andrea, Piermassimo Chirulli e Roberto Damonte;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-resistente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, n. 278/04/2022depositata il 18 febbraio 2022.Visti gli atti depositati il 28 aprile e il 28 maggio 2026 con i quali le parti hanno dichiarato diaver conciliato la controversia e di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio;considerato che tali istanze sono da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte dellaricorrente con adesione per accettazione della parte resistente (v., in termini, Cass. n.1915/2026);considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese;visto l’art. 391 cod. proc. civ.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 14797/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 18559/2022 proposto da:LAURA BAROSSO, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.tiPatrizio Ivo D’Andrea, Piermassimo Chirulli e Roberto Damonte;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-resistente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, n. 278/04/2022depositata il 18 febbraio 2022.Visti gli atti depositati il 28 aprile e il 28 maggio 2026 con i quali le parti hanno dichiarato diaver conciliato la controversia e di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio;considerato che tali istanze sono da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte dellaricorrente con adesione per accettazione della parte resistente (v., in termini, Cass. n.1915/2026);considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese;visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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!Numero registro generale 18559/2022Numero sezionale 1215/2026Numero di raccolta generale 14797/2026Data pubblicazione 18/05/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 18559/2022 proposto da:LAURA BAROSSO, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.tiPatrizio Ivo D’Andrea, Piermassimo Chirulli e Roberto Damonte;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-resistente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, n. 278/04/2022depositata il 18 febbraio 2022.Visti gli atti depositati il 28 aprile e il 28 maggio 2026 con i quali le parti hanno dichiarato diaver conciliato la controversia e di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio;considerato che tali istanze sono da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte dellaricorrente con adesione per accettazione della parte resistente (v., in termini, Cass. n.1915/2026);considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese;visto l’art. 391 cod. proc. civ.
P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 14/05/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINO