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Ordinanza Interlocutoria — n. 14785/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to lack of hearing notice, remanding case for new scheduling.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 14785/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court dismissed the taxpayer's appeal against the tax agency's assessment due to a procedural defect. The court found that the tax authority failed to notify the agency of the hearing date, violating the right to defense. Consequently, the case was remanded for a new hearing schedule to ensure procedural fairness.

Regesto Legislator

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Art. 111 Cost.; Art. 103 TUIR: Failure to notify the opposing party of the hearing date violates the right to defense, requiring remand for a new scheduling.

Parole chiave

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tax appeal procedure right to defense hearing notice defect remand for new hearing tax assessment dispute deduzione per affitto nelle prestazioni complementari esenzione dalle imposte sull'energia deduzione fiscale delle spese d'acquisizione

Disposizioni normative citate

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Art. 111 Cost.
Art. 103 TUIR
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Testo completo

ata e difesa dagli Avv. Amedeo Grassotti e Rita Gradara– ricorrenti –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato– controricorrente –avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA SEZ.STACCATA DI BRESCIA, n. 1586/2018, depositata il 09/04/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22aprile 2026 dal consigliere Rosanna Angarano.Rilevato che:Numero registro generale 23547/2018Numero sezionale 3434/2026Numero di raccolta generale 14785/2026Data pubblicazione 18/05/20261.

L’Agenzia delle entrate notificava alla Coenergia s.r.l. avvisi diaccertamento con i quali, per il periodo di imposta dal 1° luglio 2011 al30 giugno 2012 e per quello successivo recuperava a tassazione unmaggior imponibile ai fini Ires ed Irap, oltre sanzioni ed interessi. Congli atti impositivi l’Ufficio escludeva la deducibilità, ai fini Ires e Irap,del costo sopportato per interventi eseguiti sull’immobile preso inlocazione per lo svolgimento della propria attività, assumendo che sitrattava di interventi straordinari di competenza del proprietario.2.

La società impugnava gli atti impositivi innanzi alla CTP diMantova che, previa riunione de due ricorsi, li rigettava con sentenzaconfermata in appello.3. La contribuente ricorre per cassazione avverso la sentenza disecondo grado, di cui all’epigrafe, nei confronti dell’Agenzia delleentrate che si difende a mezzo controricorso. La contribuente hadepositato istanza di trattazione in pubblica udienza reiterata consuccessiva memoria.Considerato che:Non risulta agli atti la comunicazione dell’avviso di fissazionedell’udienza all’Agenzia delle entrate, difesa dall’Avvocatura generaledello Stato, la quale si è difesa a mezzo controricorso;Al fine di garantire l’effettività del diritto di difesa, si rendanecessario rinviare la causa a nuovo ruolo, disponendo la rinnovazionedegli avvisi;

P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo che, a cura dellaCancelleria, la comunicazione a tutte le parti dell’avviso di fissazionedella successiva udienza.Così deciso in Roma, il 22 aprile 2026.Il PresidenteValentino LenociCons. est. Rosanna Angarano 2